CONSUMATORE E GARANZIE l Esigenza di tutela avvertita da tempo in ambito comunitario. l Proposta 1990 per la direttiva clausole abusive: previsione di.

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CONSUMATORE E GARANZIE l Esigenza di tutela avvertita da tempo in ambito comunitario. l Proposta 1990 per la direttiva clausole abusive: previsione di norme in materia di garanzia (poi abbandonata). l Novembre 1993: LIBRO VERDE della Commissione sulle garanzie dei beni di consumo e i servizi post- vendita.

VENDITA E GARANZIE l DIRETTIVA 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo l RECEPIMENTO: D. Lgs. 24, 2 febbraio 2002 l OBIETTIVO: garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori (norme imperative - direttiva minimale)

DIRETTIVA 99/44/CE l CAMPO DI APPLICAZIONE: l beni di consumo = qualsiasi bene mobile (anche da fabbricare o produrre) tranne: beni oggetto di vendita forzata, acqua e gas non confez., energia elettrica. l Gli SM possono escludere i beni usati, venduti in asta cui il consum. possa assistere.

OGGETTO l CONFORMITA (art. 2): (garanzia legale 1490 e segg., 1497 c.c.) protezione derivante implicit. dalla legge (effetto collaterale del contratto di vendita) l GARANZIA (art. 6): (garanzia commerciale) (strum. Mkting) ulteriore impegno del vendit. o produtt. (rimborso del p., sostituzione o riparazione).

CONFORMITA AL CONTRATTO l Conformità a descrizione / campione. l Idoneità ad ogni uso speciale voluto, purchè portato a conoscenza del venditore e da lui accettato. l Idoneità alluso abituale dei beni dello stesso tipo. l Presenza di qualità / prestaz. abituali per beni dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.

CONFORMITA: DIR. DEL CONSUMATORE l RIPARAZ. O SOSTITUZ. (senza spese) salvo sia impossibile o sproporzionato (entro periodo ragionevole e senza notevoli inconvenienti) l in subordine: RIDUZIONE DEL P. O RISOLUZIONE, se: - il consum. non ha diritto a riparazione/sostituz. - il venditore non rimedia entro periodo ragionev./ senza notevoli inconven.

DIR. DI REGRESSO DEL VENDITORE l Riconosciuto, ma soggetti e modalità sono lasciati ai diritti nazionali. Nelle vendite a catena, alcuni SM riconoscono al compratore tutela diretta nei confronti del primo venditore o di venditori intermedi (giurisprud. B, F - legge Lussemburgo).

CONFORMITA: TERMINI l Il venditore risponde del difetto di conformità che: - si manifesta entro 2 anni dalla consegna - non era noto/conoscibile al consum., né originato da materiali da lui forniti. l Presunz. rel. che i dif. di conf. manifestatisi entro 6 mesi esistessero alla consegna. l Gli SM possono prevedere den. entro 2 m. da scoperta.

GARANZIA (commerciale) l Vincola il venditore / produtt. secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanz. e nella relativa pubblicità. l La garanzia deve: - specificare che sono impregiudicati i diritti previsti dalla legge; - a richiesta del consum., essere disponibile per iscritto o su altro supp. duraturo;

GARANZIA (commerciale) l - indicare in modo chiaro e comprensibile loggetto della garanzia e gli elementi essenziali per farla valere (durata, estens. territor., nome e indir. del prestatore…). l La garanzia è comunque valida anche se non risponde a tali requisiti.

ATTUAZIONE NEL DIR. ITALIANO l Opportunità di ripensamento dellintera disciplina della non conformità dei beni nella vendita (frammentarietà): - vend. interna (superata) - vend. internaz. b. mobili (CVIM, C. Vienna 1980) - vend.interna b. mobili di consumo (dir. 99/44/CE). l Le regole CVIM e dir. 99/44 sono simili e più moderne.

NUOVI CONCETTI PER IL DIR. INTERNO l Direttiva e CVIM adottano un CONCETTO UNITARIO DI DIFETTO DI CONFORMITA: - vizio occulto (1490 c.c.) - manc. di q. (1497 c.c.) - aliud pro alio (giurispr.).

GERARCHIA DEI RIMEDI NELLA DIR. l E INDEROGABILE? Inverosimile secondo la ratio della dirett. (tut. del consum.). l Gerarchia SVANTAGGIOSA per il consumatore: se il difetto di conformità è tale da ledere la fiducia, il consumatore non vorrà la riparazione o sostituzione, ma la risoluz. del contratto