Tipologie contrattuali a orario ridotto modulato o flessibile (Titolo V - D. Lgs. n. 276/2003) Diritto del lavoro
INTERESSE GENERALE INTERESSE DEL LAVORATORE 3 obiettivi INTERESSE DELLIMPRESA Utilizzo più flessibile della forzalavoro (demand-side flexibility) Gestione personalizzata dei tempi di vita e di lavoro (supply-side flexibility) La rimodulazione dei tempi di lavoro come strumento di politica occupazionale La differenzazione dei tempi di lavoro
l'annualizzazione dell'orario di lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro, la riduzione degli straordinari, l'accesso alle interruzioni di carriera, lo sviluppo del lavoro part-time…volontario Alcuni suggerimenti comunitari
(1) LAccordo sul costo del lavoro del (2) La Direttiva 97/81/CE La legge 863/1984 Il D. lgs. 61/2000 (3) Il Libro Bianco sul mercato del lavoro Il D. lgs. 276/2003 (4) Il Protocollo Welfare La legge 247/2007 (5) La crisi La l. 183/2011 (Legge di stabilità)
Ai fini del presente decreto legislativo si intende: a) Per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a)
Un contratto di 38 ore settimanali (solo due ore in meno rispetto allorario pieno di 40 ore settimanali) è un contratto part-time? Un contratto di sole due ore settimanali, è un contratto part- time?
PART TIME ORIZZONTALE Svolgimento della prestazione tutti i giorni ma a orario ridotto rispetto a quello contrattuale Svolgimento di una prestazione di lavoro a tempi pieno in alcuni giorni o periodi, alternati ad altri giorni o periodi di non lavoro PART TIME VERTICALE
DUE POSSIBILITA 1. Stipulazione diretta 2. Trasformazione di un precedente rapporto full time I SOSPETTI DEL LEGISLATORE Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale convalidato dalla direzione provinciale del lavoro Soppresso dalla Legge di stabilità 2011
IN OGNI CASO in ossequio al principio (posto dalla Dir. 97/81/Ce) della volontarietà… Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda Esiste un diritto del lavoratore alla trasformazione del full-time in part-time? Esisteva solo nel pubblico impiego prima della riforma Brunetta La l. 247/07 ha però introdotto un diritto alla trasformazione a favore dei dipendenti affetti da patologie oncologiche può essere concessa
UN DIRITTO DI PRECEDENZA Era previsto dal D. lgs. 61/2000 È stato cancellato dal D. lgs. 276/2003 È stato reintrodotto dalla L. 247/2007 (ma solo per coloro che abbiano in precedenza trasformato un full-time in part-time) …e un diritto del lavoratore part-time a passare full-time (in caso di nuove assunzioni dellimpresa)?
Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta Il dissidio giurisprudenziale precedente la riforma del 2000
La forma scritta prevista per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale, costituisce un requisito stabilito "ad substantiam" e non già "ad probationem (Cass. 2231/1991)
LEFFETTO MODIFICATIVO La nullità della clausola di riduzione dellorario e la sua sostituzione ex art. 1419, 2° comma c.c. sulla base di una presunzione di tempo pieno LEFFETTO ESTINTIVO La nullità della clausola determina la nullità dellintero contratto ex art ° comma c.c. Entrambi insoddisfacenti
Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. In difetto di prova, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno su richiesta del lavoratore
Luso del part-time nella ricerca della massima flessibilità in funzione di politica occupazionale LE DISPOSIZIONI PIU SIGNIFICATIVE NELLOTTICA DELLA FLESSIBILIZZAZIONE DEL PART-TIME Quando si lavora Quanto si lavora La disciplina di clausole elastiche e clausole flessibili tra riforme e controriforme dal 2000 ad oggi
La variazione temporale della prestazione a parità di orario (clausole flessibili)
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (art. 2, comma 2 d.lgs 61/2001) Lorigine costituzionale della norma
la programmabilità, da parte del lavoratore deve essere salvaguardata, anche al fine di consentirgli di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva che sia sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa (Corte Cost. 210/1992)
Il ricorso al termine distribuzione ed il riferimento congiunto a tutti i parametri temporali denotano con chiarezza che il legislatore non ha considerato sufficiente che il contratto specifichi il numero di ore di lavoro al giorno (ovvero il numero di giorni alla settimana, al mese o all'anno, ovvero il numero di settimane al mese o all'anno, ovvero il numero di mesi all'anno), ma ha inteso stabilire che dellorario giornaliero deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nell'arco della giornata (Corte Cost. 210/1992) non ha considerato sufficiente che il contratto specifichi il numero di ore di lavoro al giorno deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nellarco della giornata
i contratti collettivi […] hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa I contratti collettiviLe parti del contratto
Il consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con lassistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento
Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche: a) allarticolo 3, comma 7: 1) nel primo periodo, le parole: «le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono»
Con riferimento alle clausole flessibili nel 2007 viene re- introdotto il principio della doppia chiave – individuale e collettiva – che era stato superato nel 2003 dalla Legge Biagi
Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n RITORNO AL PRINCIPIO DELLA CHIAVE SINGOLA (INDIVIDUALE)
L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di modificare la colloca- zione temporale comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi nonché il diritto a specifiche compensazioni Il protocollo welfare ne prevedeva 5; nella versione originale del 2000 era di 10
La variazione in aumento della prestazione (clausole elastiche)
i contratti collettivi […] hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo ver- ticale possono essere stabi- lite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione
Alle clausole flessibili – già introdotte nel 2000 – il decreto Biagi affianca nel 2003 le clausole elastiche
Clausola elastica Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate Lavoro supplementare
Esempio di lavoro supplementare in un contratto di part-time orizzontale Orario settimanale 20 ore Lunedì:4 ore Martedì4 ore Mercoledì4 ore Giovedì4 ore Venerdì4 ore Orario settimanale 24 ore Lunedì8 ore Martedì8 ore Mercoledì8 ore Giovedì - Venerdì - Esempio di clausola elastica in un contratto di part-time verticale Limpresa ha lesigenza di richiedere altre 8 ore (due ore pomeridiane dal martedì al venerdì) Limpresa ha lesigenza di richiedere altre 8 ore (4 ore pomeridiane giovedì e venerdì)
Sul piano della disciplina giuridica, che differenza cè tra un part-time orizzontale con lavoro supplementare e un part-time verticale con clausola elastica?
La clausola elastica ha lo stesso regime della clausola flessibile Dopo la Legge di sta- bilità 2011, è sufficiente linserimento di una specifica clausola nel contratto individuale Il lavoro supplementare…
L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento
A) NON CE IL CONTRATTO COLLETTIVO B) CÉ IL CONTRATTO COLLETTIVO BASTA IL CONSENSO DEL LAVORATORE NON OCCORRE IL CONSENSO DEL LAVORATORE
Nel part time VERTICALE, il consenso del lavoratore part- time ad aumentare la prestazione è acquisito una volta per tutte con la sottoscrizione della relativa clausola Nel part time ORIZZONTALE il consenso del lavoratore deve essere acquisito di volta in volta, senza forme particolari A meno che il lavoro supplementare non sia disciplinato dal contratto collettivo. Nel qual caso il rifiuto del lavoratore è sanzionabile con misure conservative (escluso il licenziamento)
Leccessiva complessità del disegno normativo, frutto (anche) delle stratificazioni normative Verso una Smart regulation?
In tutte le ipotesi in cui, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto In tutte le ipotesi in cui si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 1970 n. 300 i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa
La massima flessibilità nella riforma del mercato del lavoro: attribuire al datore di lavoro la possibilità di determinare lan e il quantum della prestazione
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34 si pone a disposizione ne può utilizzare
A) Per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro (art d.lgs. 276/03) In assenza…potere sostitutivo del Mnistero (art. 40 Decreto Biagi)
Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario 1. Custodi 2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie. 3. Portinai. 4. camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozzeletto, carrozze ristoranti e piroscafi [...] fino a 46. Ha attecchito soprattutto nel settore alberghiero e della ristorazione, oltre che – in misura minore - nel commercio
B) Per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali (art d.lgs. 276/03)
C) In ogni caso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età (art d.lgs. 276/03)
Tre modelli ricavabili dal testo del Decreto 276
Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione (art. 36.1) Cambia lo schema causale del contratto di lavoro: ma messa a disposizione contro indennità non lavoro contro retribuzione
il contratto di lavoro intermittente può rappresentare una alternativa alla stipula di una pluralità di contratti a termine di breve durata, svincolando il datore dalla verifica della sussistenza delle motivazioni che giustificano lapposizione del termine nonché dallosservanza delle rigidità previste dal decreto legislativo n. 368 del 2001 in materia di proroga, ma grava il datore di lavoro del costo della disponibilità del dipendente, che deve essere retribuita con una indennità
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 36.6)
Art 1355 cod. civ. È nulla lalienazione di un diritto o lassunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dellalienante o, rispettivamente, da quella del debitore Il contratto di lavoro intermittente senza disponibilità pone entrambe le parti in una situazione prossima, se non identica, a quella del classico pagherò se vorrò riportato da tutti i manuali di diritto privato come esempio di condizione meramente potestativa che comporta la nullità del contratto (U. Romagnoli)
Secondo alcuni non presenta vantaggi né per il lavoratore, il quale, non solo, non conosce se e quando lavorerà, ma non ha neanche diritto ad una indennità; né per limprenditore, il quale non può contare sulla disponibilità di alcune persone Secondo altri il problema dellimprenditore di non poter contare sulla disponibilità della forza lavoro è superabile con la conclusione di una pluralità di contratti senza obbligo di risposta, potendo basarsi nellottenimento di una risposta positiva da parte di almeno uno di essi
Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro (art. 37.1) (ma senza indennità) Dubbia (fortemente dubbia) compatibilità costituzionale della fattispecie
La misura non è determinata dalla legge ma è rinviata ad altre sedi di determinazione DM 10 MARZO 2004 Articolo 1 Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato
Lindennità non matura durante la malattia, o ogni altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, che il lavoratore ha lobbligo di comunicare. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni
Art il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto nonché un congruo risarcimento del danno
La disciplina del lavoro intermittente era stata abrogata dal Pacchetto Welfare (l. 247/2007) ma è stato reintrodotto dalla l. 133/2008 (Brunetta I)