L.R.7 maggio 1976 n°70 Tutela dei centri storici e norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e per il centro storico di Agrigento. I principi fondanti della legge, che obbliga il comune di Siracusa a redigere un piano particolareggiato per Ortigia, sono espressi chiaramente nel primo comma dell’art. 1: “ I centri storici dei comuni dell’Isola sono beni culturali, sociali ed economici da salvaguardare, conservare e recuperare mediante interventi di risanamento conservativo”
b) Il recupero edilizio ai fini sociali ed economici […]; La L.R. n. 70/76 anticipa la normativa nazionale, che istituirà i Piani di Recupero solamente con la Legge n. 457 del ’78. Gli obiettivi da raggiungere con la redazione del Piano Particolareggiato sono esplicitati nell’art. 2: a) La conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio storico, monumentale ed ambientale; b) Il recupero edilizio ai fini sociali ed economici […]; c) La permanenza degli attuali abitanti.
Elementi innovativi apportati dalla L.R. 70/76: L’erogazione di contributi pubblici a favore dei privati proprietari di immobili in Ortigia, al fine di incentivare il recupero ed il risanamento conservativo degli edifici; L’istituzione della Commissione Edilizia Speciale, per l’esame dei problemi connessi all’attuazione del Piano Particolareggiato.
Leggi 34/85 e 34/96 – modifiche ed integrazioni alla L.R. 70/76 Acquisisce le “modalità di intervento”, come individuate dalla nuova L.R. n. 71/78, con i concetti di: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; ristrutturazione; restauro.
Inoltre, individua le competenze della già istituita Commissione Edilizia Speciale, affiancandole la Commissione Gestione Fondi, il cui compito è relativo alla valutazione della ammissibilità ai finanziamenti ai privati previsti dalla L.R. 70/76 L.R. 34/96 Istituisce la Commissione Unica Speciale per Ortigia, che accorpa in un unico istituto le due distinte Commissioni suddette. Ridetermina le modalità di calcolo dei contributi