Disposizioni generali Nella prima parte del Codice vengono precisati i concetti di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, che concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e a promuovere lo sviluppo della cultura. Sono definiti anche i compiti cui sono stati chiamati lo Stato, le Regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e gli altri soggetti pubblici e privati secondo una diversa gradazione di attribuzioni. In particolare il comma 3 dellarticolo 1 prevede che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali assicurino e sostengano la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscano la pubblica fruizione e la valorizzazione
Il comma successivo attribuisce agli altri soggetti pubblici il compito di assicurare la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. Il comma 5 prevede che i privati – proprietari, possessori o detentori di beni ad esso appartenenti – siano tenuti a garantirne la conservazione.
Allart. 2 del Codice viene stabilito che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. I beni culturali sono le cose mobili e immobili che ai sensi degli articoli 10 e 11 presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, ma anche le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
I beni paesaggistici sono gli immobili e le aree indicati allart.134 costituenti espressione di valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Lultimo comma dellart. 2 pone il vincolo della destinazione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica alla fruizione della collettività.
Art. 3 Tutela del patrimonio culturale La tutela consiste nellesercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di unadeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. Lesercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti il patrimonio culturale.
Art. 4 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale Lo Stato ha la esclusiva titolarità della tutela del patrimonio culturale ai sensi dellarticolo 118 della Costituzione, le funzioni sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali che le esercita direttamente o ne può conferire lesercizio alle regioni. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
Art. 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale Larticolo prevede la cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale. La cooperazione deve attuarsi con il Ministero per i beni e le attività culturali. Le funzioni di tutela previste dal comma 2 che hanno per oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe, incisioni non appartenenti allo Stato sono di competenza delle regioni.
Le regioni sono intestatarie ex lege delle funzioni di tutela inerenti alle cose sopraccitate non appartenenti allo Stato. Inoltre possono ottenere in virtù di specifici accordi o intese con lo Stato lesercizio delle funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici non appartenenti allo Stato. Le altre forme di cooperazione individuate nellarticolo 5 fanno riferimento a specifici accordi che devono essere conclusi previo parere della Conferenza Stato-regioni (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Lultimo comma dellart. 5 è stato costruito dal legislatore in modo da riservare allo Stato consistenti prerogative rispetto alle funzioni che sono attribuite alle regioni. Al Ministero è riconosciuta la titolarità di un potere di indirizzo, vigilanza ed intervento sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
Art. 6 Valorizzazione del patrimonio culturale La valorizzazione consiste nellesercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, anche da parte di persone diversamente abili. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
Il riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela compromessi o degradati ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. Con la novella del 2008 si parla di fruizione del patrimonio culturale anche da parte di persone diversamente abili le cui esigenze devono essere prese in considerazione al fine di garantire ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione pubblica dei beni culturali.
Art. 7 Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale Riprende il comma 3 dellart. 117 della Costituzione che assoggetta alla potestà legislativa delle Regioni la valorizzazione dei beni culturali, salvo per la determinazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato
Art. 8 Regioni e province ad autonomia speciale Ribadisce, facendole salve, le potestà attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 9 Beni culturali di interesse religioso Individua i principi in materia di rapporti con gli enti ecclesiastici in quei casi in cui vi sia in uno stesso bene la sussistenza dei valori culturali oltre a quelli di culto. Per i beni appartenenti agli enti ecclesiastici la disposizione in materia rinvia ad un modello basato sulle intese fra Stato e confessioni religiose; in ogni caso bisogna tenere in conto nellesercizio delle funzioni di tutela le esigenze di culto rappresentate dalle autorità religiose interessate.
Le Intese firmate tra il Ministero e la Cei sono due: Intesa fra Ministero per i beni culturali e ambientali e il presidente della Cei (conferenza episcopale italiana) del 13 settembre 1996 (tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche) Intesa relativa alla conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti agli enti e alle istituzioni firmata il 18 aprile 2000 dal Ministro e il Presidente della Cei.
La prima intesa è stata riveduta il 26 gennaio Dopo otto anni Stato e Chiesa hanno ritenuto necessario adeguare gli accordi intervenuti in materia di tutela dei beni culturali di interesse religioso, dopo lintroduzione del Codice. Il documento è articolato in 9 articoli che sanciscono opportune forme di coordinamento tra Stato e Chiesa ai fini della valorizzazione e del godimento dei beni culturali di interesse religioso.
In particolare larticolo1 prevede lindividuazione dei soggetti che dovranno attuare tali forme di collaborazione a tutti i livelli, sia a livello centrale in cui intervengono secondo le proprie competenze il ministro, il segretario generale e i direttori generali da un lato e il presidente della Cei o leventuale delegato dallaltro. A livello regionale intervengono i direttori regionali e i presidenti delle conferenze episcopali regionali o un eventuale delegato, a livello provinciale intervengono i soprintendenti competenti per materia e i vescovi diocesani o delegati.
Il perno dellIntesa è laccordo sancito tra Stato e Chiesa in materia di catalogazione ed inventariazione dei beni mobili ed immobili di interesse religioso con possibile condivisione e accesso di banche dati dei beni culturali, sia in tema di interventi di conservazione. Linventariazione e la catalogazione costituiscono il presupposto necessario di ogni intervento successivo, in quanto senza una corretta conoscenza della consistenza del patrimonio culturale della Chiesa non risulta possibile elaborare le misure più adeguate di conservazione e di valorizzazione.
Nellaccordo sono previste anche procedure dirette a superare eventuali situazioni di conflitto a livello periferico. Nel caso di mancato accordo tra le parti in materia di interventi di conservazione da effettuarsi in edifici aperti al pubblico, la soluzione sarà determinata dal Segretario generale dintesa con il Presidente della Cei. Lo stesso è previsto per i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli edifici aperti al culto con caratteri di beni culturali, nonché per gli scavi e le ricerche archeologiche.
Allarticolo 7 dellIntesa viene confermata lesistenza dellOsservatore centrale per i beni di interesse religioso di proprietà ecclesiastica con il compito di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti. La composizione dellOsservatorio è su base paritetica con rappresentanti ministeriali, a livello di segretario generale e rappresentanti della Cei. E presieduto congiuntamente da un rappresentante del Ministero e da un vescovo.
Le riunioni sono convocate una volta ogni semestre e ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno. In base al comma 3 dellart. 7 alle riunioni possono essere inviati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste allordine del giorno.
Altro Accordo tra Stato e Chiesa è datato 8 marzo 2005 ed è relativo alle procedure informatiche utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta della verifica dellinteresse culturale di beni immobili. LAccordo ha esteso anche agli enti ecclesiastici la procedura informatizzata di verifica dellinteresse culturale del patrimonio immobiliare pubblico adottato sia per il Demanio dello Stato sia per gli enti locali territoriali sia per le persone giuridiche private senza fini di lucro.
Il Ministero ha richiesto un unico referente a livello regionale per tutti gli enti ecclesiastici operanti sul territorio. E stato previsto un unico canale per linvio e la ricezione delle istanze relative alle verifiche dellinteresse. Il livello prescelto è stato quello regionale, per cui il direttore regionale da un lato e il presidente della Cei regionale dallaltro, dopo aver siglato un protocollo di Intesa in ordine al numero di immobili da sottoporre a verifica in un determinato periodo di tempo, sono i referenti istituzionali per tutto il procedimento informatizzato che si svolge a livello locale.
Tra i beni culturali di interesse religioso vanno compresi anche quelli appartenenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica. Al riguardo lo Stato interviene con intese sottoscritte dai rappresentanti delle singole confessioni al fine di operare un comune modus procedendi. Il Codice stabilisce al comma 2 dellarticolo 9 che in tema di beni culturali di interesse religioso di confessioni diverse dalla cattolica, si osservano le disposizioni contenute in tali intese e nelle leggi emanate sulla base di esse.
Esempio lIntesa conclusa tra lo Stato e la Chiesa Valdese del 21 febbraio 1984 che allarticolo 17 prevede una collaborazione ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni, istituendo a tale fine apposite commissioni. Tra i compiti di queste ultime vi è quello di aggiornare linventario dei beni culturali afferenti al patrimonio della Chiesa Valdese.
Altro accordo è tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia con limpegno di collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle Assemblee di Dio. Altra Intesa è quella firmata con lUnione della Comunità ebraiche in Italia firmata nel 1987 che presenta articolate previsioni in tema di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale.