Il diritto d’autore e le tecnologie dell’ICT Principi generali

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Il diritto d’autore e le tecnologie dell’ICT Principi generali Lezione 2 Il diritto d’autore e le tecnologie dell’ICT Principi generali

La normativa di riferimento Il diritto d’autore e i diritti connessi sono riconosciuti dalla legge 633/41, che nel corso degli anni è stata via via modificata per recepire le direttive internazionali e gli accordi internazionali che hanno adeguato la normativa all’ evoluzione tecnologica.

Oggetto del diritto d’autore Sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo: opere letterarie, opere drammatiche, opere scientifiche, opere musicali, opere coreografiche, opere scultoree, opere della pittura, disegni di architettura, film, fotografia, programmi per elaboratore, banche dati. Sono anche protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali traduzioni, trasformazioni, modificazioni, adattamenti, riduzioni etc.

Sentenza Elencazione esemplificativa L'art. 1 della legge 633/ 41 sul diritto di autore menziona le opere protette con disposizione esemplificativa e non tassativa, sicchè la protezione può estendersi anche ad opere diverse da quelle indicate. Cass. Pen. N. 6469 2 giugno 1995

L’autore Il titolo originario di acquisto del diritto d’autore é costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del diritto intellettuale. Nell’opera collettiva é considerato autore chi organizza e dirige la creazione dell’opera. Se l’opera é stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Sentenza Il concetto di creatività In materia di diritti d'autore, il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge 633/41, di modo che, affinchè un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un "atto creativo", seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perchè l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. In particolare, le opere espresse con il mezzo della parola "appartengono alla letteratura" - a norma dell'art. 1 della legge citata - non solo se "letterarie" in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, ecc.), ma anche qualora la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore. (In forza di tali principi, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in relazione alla pubblicazione, da parte di un periodico d'informazione per gli insegnanti, di un'ordinanza ministeriale su nuove nomine di docenti, corredata da note di commento, da tabelle per punteggi e da schemi di eventuali ricorsi, e riprodotta con il sistema della stampa anastatica da altro periodico d'informazione sui concorsi, pur riconoscendo nell'opera della redazione del primo periodico il risultato di un'attività di acquisizione, elaborazione e commento del provvedimento amministrativo, ne aveva escluso la tutelabilità a norma della legge sul diritto d'autore, in considerazione della semplicità e del modesto valore intrinseco dell'opera medesima). Cassazione civile n. 11953 2 dicembre 1993

Sentenza La forma espressiva ll diritto d'autore, a differenza del diritto delle invenzioni, caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività, la quale, nell'ambito di tali opere dell'ingegno, non è costituita necessariamente dall'idea di per sè, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione. Cassazione Civile sent. n. 15496 11 Agosto 2004

Tipologie di opere e relativi autori opere collettive opere in comunione opere composte riunione di opere o di parti d’opera che hanno il carattere di creazione autonoma contributi indistinguibili e inscindibili i vari contributi sono autonomi ma si configurano come essenziali di un insieme organico (opere drammatico musicali, composizioni musicali con parole, opere cinematografiche) è autore chi organizza e dirige la creazione dell’opera il diritto d’autore spetta in comunione a tutti i coautori nessuna regola generale: solo discipline per i casi specifici* * Ad esempio, si veda ‘art. 34. “L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione. Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale. Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera. Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale. Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Contenuto del diritto d’autore Diritto morale diritto di rivendicare la paternità dell’opera* e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione ad ogni atto a danno dell’opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il diritto morale é inalienabile Diritto patrimoniale diritto di riprodurla, di eseguirla, di rappresentarla, di trascriverla, di diffonderla etc. I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. I diritti in questione possono essere alienati

Diritti morali (chiarimenti) Diritti patrimoniali (chiarimenti) Al diritto di rivendicare la paternità dell’opera si riconducono tre distinte ipotesi: Il diritto di rivendicazione vero e proprio cioè il diritto di impedire che altri usurpino la propria qualità di autore; Il diritto di identificazione nel senso che all’autore è riconosciuta la facoltà di essere conosciuto come autore attraverso uno pseudonimo o di rimanere nell’anonimato Il diritto di rivelazione che consiste nella facoltà dell’autore di rivelare in ogni momento il proprio vero nome Diritti patrimoniali (chiarimenti) Si esercita un diritto patrimoniale ogni volta che si assume una decisione in ordine all’opera stessa. Anche la decisione di non pubblicare l’opera o quella di diffonderla a titolo gratuito costituisce un esercizio dei diritti patrimoniali.

Articolo 68 bis Legge 633/41 a seguito del recepimento della Direttiva 01/29/CE La riproduzione temporanea Sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire: La trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario; Un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali

Articolo 16 Legge 633/41 a seguito del recepimento della Direttiva 01/29/CE La comunicazione al pubblico Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Il diritto di cui al comma 1. non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

Una sentenza recente in materia Trib. Genova Sez. VI, 20 aprile 2006 In tema di proprietà intellettuale non si applica "il principio dell'esaurimento", elaborato sul diverso terreno del diritto industriale, con la conseguenza che, l'aver l'autore già autorizzato la divulgazione dell'opera attraverso mostre, iniziative promozionali o inserimento in siti internet, non comporta per ciò solo una "cessione" del diritto di sfruttamento, che continua ad appartenere al creatore. Pertanto, l'utilizzazione a fini commerciali senza previa autorizzazione della riproduzione di un disegno, ancorchè già esposto in pubblico ed immesso in Internet, concreta lesione del diritto d'Autore, che si articola nel pregiudizio recato all'esclusiva sulla riproduzione dell'opera, all'esclusiva sulla messa in commercio, all'illegittimo sfruttamento economico ed al diritto al riconoscimento della paternità dell'opera. In assenza di prova del danno patrimoniale (per assenza di indicazioni in ordine alla quotazione "di mercato" dei disegni, al danno derivato a causa della illecita utilizzazione, al profitto derivato alla convenuta dalla pubblicazione dell'opera, al prezzo eventualmente praticato per la cessione dei diritti di utilizzazione relativi ad altre sue opere) va riconosciuto il danno morale ed esistenziale (nella specie individuato nella sofferenza determinata nell'autore dal vedere la propria opera circolare tra gli studenti sotto forma di "manabile" da esame) da liquidarsi equitativamente.

I diritti di utilizzazione dell’opera possono essere alienati L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

Esempi di cessione di diritti patrimoniali Contratto di edizione di un’opera Licenza d’uso di un software Licenza di distribuzione di un software Contratto di accesso ad una banca dati Contratto di distribuzione cinematografica (….)

Licenze di distribuzione di opere su internet le licenze Creative Commons Creative Commons è un movimento che promuove l’utilizzo di licenze in base alle quali gli autori di opere dell’ingegno rinunciano all’esercizio esclusivo di alcuni diritti, pur continuando a riservarsene altri. Si cerca di contemperare le istanze di protezione dei creatori e quelle di accesso della comunità

Attribution. You let others copy, distribute, display, and perform your copyrighted work and derivative works based upon it but only if they give credit the way you request. Example: Jane publishes her photograph with an Attribution license, because she wants the world to use her pictures provided they give her credit. Bob finds her photograph online and wants to display it on the front page of his website. Bob puts Jane's picture on his site, and clearly indicates Jane's authorship. Noncommercial. You let others copy, distribute, display, and perform your work and derivative works based upon it but for noncommercial purposes only Examples: Gus publishes his photograph on his website with a Noncommercial license. Camille prints Gus' photograph. Camille is not allowed to sell the print photograph without Gus's permission. No Derivative Works. You let others copy, distribute, display, and perform only verbatim copies of your work, not derivative works based upon it. Example: Sara licenses a recording of her song with a No Derivative Works license. Joe would like to cut Sara's track and mix it with his own to produce an entirely new song. Joe cannot do this without Sara's permission Share Alike. You allow others to distribute derivative works only under a license identical to the license that governs your work.

Riferimenti http://creativecommons.org/learn/licenses/comics1 agevole descrizione della logica sottesa alle licenze creative commons http://www.creativecommons.it/Licenze agevole descrizione delle licenze in italiano

interesse alla diffusione della cultura e dell’informazione Il diritto d’autore può avere una doppia valenza: fungere da incentivo alla creazione delle opere e al contempo da disincentivo alla loro diffusione. Il legislatore ha cercato di bilanciare i due interessi introducendo due limiti: durata e utilizzazioni libere interesse alla diffusione della cultura e dell’informazione diritto d’autore durata utilizzazioni libere

La durata dei diritti patrimoniali I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Eccezioni e limitazioni (selezione) Le cosiddette utilizzazioni libere Legge 633/41 (art. 65) Gli articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso che sono stati pubblicati su riviste e su giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono venire liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, purché sia indicato l’autore e la fonte e purché ciò non sia espressamente riservato. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

Esempio Uno studente pubblica sul proprio blog un articolo estratto dal sito on line del Corriere della sera. Ai sensi dell’articolo 65 appena citato l’operazione è legittima? A quali condizioni?

... continua (art. 66) I discorsi sopra argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico nonchè gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché si indichino la fonte, il nome dell’autore e la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.

Esempio Uno studente riprende con la videocamera il discorso tenuto dal Sindaco del suo Paese e lo pubblica su YouTube. Ai sensi dell’art. 66 appena citato, l’operazione è legittima? A quali condizioni?

... continua (art.68) È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. (....) E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

... continua (art. 70) Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. I1 riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Esempio Uno studente in un messaggio inviato ad un newsgroup di discussione politica riporta la citazione di un’opera recente che ha appena letto e che trova interessante. Ai sensi dell’art. 70 appena citato, l’operazione è legittima? A quali condizioni?

…continua 71-sexies. 1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. (...) 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Condizioni per la riproduzione privata Effettuata dalla stessa persona fisica che utilizzerà la riproduzione (non da terzi) Uso esclusivamente personale Senza scopo di lucro Senza fini direttamente o indirettamente commerciali Nel rispetto delle misure tecnologiche a protezione del supporto Non per opere diffuse sul web, quando siano protette da misure tecnologiche o l’accesso sia condizionato a condizioni contrattuali Le misure tecnologiche a protezione non debbono essere tali da impedire al possessore legittimo del supporto di effettuare una copia privata, anche analogica

Il compenso per la riproduzione privata 71-septies. 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonchè i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

Opere musicali Software Fotografie

Le problematiche connesse alla digitalizzazione della musica La digitalizzazione di un brano musicale: si tratta di esercizio del diritto di traduzione dell’opera originaria? O di un diritto di copia? La digitalizzazione di spartiti musicali, cioè la loro traduzione in linguaggio binario: è anch’essa esercizio del diritto di traduzione? Il sampling, cioè l’estrapolazione di una parte del codice digitale di un brano musicale per modificarlo creando una nuova opera: si tratta di esercizio del diritto di elaborazione? Se si, sono oggetto di autorizzazione dell’autore.

E’ possibile trasformare, senza l’autorizzazione degli aventi diritto, un brano musicale di un cd-rom posseduto legittimamente in un file mp3 per un uso personale? La creazione di un file mp3 comporta due operazioni: Il ripping, cioè il trasferimento di un brano dal supporto in cui è registrato nella memoria di un computer in formato .wav o .aiff L’encoding, cioè la codifica del fine nell’estensione mp3 Queste operazioni possono considerarsi riproduzione del brano o traduzione dello stesso. Se riproduzione, allora può essere fatto valere il diritto alla riproduzione privata, ovviamente alle condizioni previste dalla legge Se traduzione, allora è necessaria l’autorizzazione degli aventi diritto, senza la quale è illegittima

Lo scambio di file in rete attraverso sistemi “peer to peer” La responsabilità dell’utente Il sistema è tale per cui il download comporta anche l’upload: non si realizza, quindi, una semplice riproduzione ad uso privato, ma si realizza una distribuzione Anche se si trattasse di una semplice riproduzione, non si rientrerebbe in quella libera perché la riproduzione privata non è consentita nel caso di opere messe a disposizione del pubblico per cui ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento scelti La responsabilità del fornitore del software Si veda la giurisprudenza ….

La giurisprudenza americana RIIA (Recording Industry Association of America) / Mp3.com RIIA / Diamond Multimedia System Universal city studios / Sony RIAA / Napster inc. RIAA / Grokster

RIAA / Mp3.com Il servizio MP3.com era tale per cui un utente, inserendo il cd-rom acquistato nel proprio computer, poteva trasformare i brani in esso contenuti in file Mp3 e caricarli sul sito. L’utente poteva collegarsi al sito per sentire la sua musica da un qualsiasi computer. La RIAA fa causa per violazione del copyright. L’azione cautelare viene accolta perché Mp3 si è appropriato illecitamente di migliaia di brani musicali. Si arriva ad un accordo stragiudiziale

RIAA / Diamond Multimedia System La Diamond aveva realizzato e distribuito sul mercato un walkman che legge file Mp3 (Rio Player). La RIAA agisce per far valere l’Audio Home Recording Act che stabilisce che gli strumenti di registrazione devono essere tali da limitare la possibilità di creare copie in serie di opere protette dal diritto d’autore Il tribunale riconosce la legittimità del Rio Player perché è uno strumento che permette il legittimo uso personale di una copia che non necessariamente è stata prodotta illegittimamente. Il richiamo è ad una famosa sentenza in materia di videoregistratori ….

Universal city studios / Sony la distribuzione di prodotti che consentono usi leciti non comportano la responsabilità del distributore per gli usi illeciti a meno che non abbia una conoscenza attuale dello specifico illecito e non agisca di conseguenza.

Il caso Napster Condivisione di file mp3 attraverso un sistema di scambio peer to peer, cioè attraverso il collegamento tra i singoli pc di ciascun utente connesso in rete Nessun file era memorizzato sul server centrale di Napster ma risiedeva esclusivamente nelle library di ogni singolo computer. Il server centrale indicava solo dove reperire il file desiderato per poterlo scaricare.

RIAA / Napster inc. La vicenda è complessa e gli aspetti giuridici rilevanti sono molto articolati. Questi i principi generali: Napster è responsabile in via indiretta del comportamento illegittimo degli utenti; Il comportamento degli utenti è illegittimo perché non si limitano alla riproduzione per uso privato dei file ma provvedono alla loro comunicazione al pubblico in violazione del copyright; Napster ricorreva al sistema centrale di indicizzazione dei contenuti condivisi dagli utenti che consentiva il controllo sull’attività degli utenti (la sentenza verrà approfondita nella lezione sulla responsabilità degli internet provider)

Il caso Grokster Il sistema è un cosiddetto “peer to peer puro” nel senso che nulla transita sul server centrale di chi ha rilasciato il software e quindi non vi è alcuna visibilità dei file che stanno per essere scaricati.

RIAA / Grokster La questione è questa: il distributore di un prodotto che consente usi leciti e usi illeciti è responsabile per gli atti di violazione del copyright realizzati utilizzando il prodotto? La sentenza Universal Studios / Sony risponde negativamente a condizione, però, che non si abbia conoscenza attuale dell’illecito specifico e non si agisca di conseguenza.

La sentenza del 27 giugno 2005 Non si può ritenere Grokster estranea al comportamento illegittimo degli utenti per tre ragioni: si presenta come alternativa a Napster e quindi si propone come strumento che consente comportamenti illeciti non sviluppa filtri o altri meccanismi per ridurre l’attività illecita. Mentre la corte di primo grado non considera tale mancanza perchè ritiene non vi sia obbligo di monitorare l’attività degli utenti, il tribunale di secondo grado ritiene che questa prova sottolinei la volontà di grokster di facilitare l’illecito degli utenti più il software veniva usato più aumentava il valore della pubblicità. Il tribunale sostiene che questa prova non è sufficiente a dimostrare l’illiceità del comportamento di Grokster ma è importante per chiarire il contesto in cui delinea la sua responsabilità

Il caso Peppermint La Peppermint Jam Record Gmbh presenta querela per violazione del diritto d’autore da parte di utenti di sistemi peer to peer; Ricorrendo ad uno specifico software fornito da una società terza riesce a disporre degli indirizzi IP da cui sarebbero partite le attività illecite; Ottiene, ai sensi dell’art. 156-bis, dal giudice un’ordinanza nei confronti dei fornitori di servizidi telecomunicazione che li obbliga a trasmettere i dati identificativi corrispondenti agli indirizzi IP;

L’esibizione dei dati 156-bis. 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge. (…)

…proseguo Invia alle persone individuate una proposta di transazione con cui chiede loro: di cancellare i file acquisiti illegalmente; di impegnarsi a non acquisire in futuro file illegali; di pagare a titolo di transazione Euro 300. Il Garante a protezione dei dati personali si costituisce in giudizio mettendo in evidenza come l’operazione abbia evidenti rilievi privacy, in particolare come sia dubbia la legittimità dell’acquisizione dei dati degli indirizzi IP. Il Tribunale di Roma accoglie le istanze proposte dal Garante rigettando i ricorsi che le società Peppermint Jam Records GmbH e Techland sp. Z o.o. avevano proposto nei riguardi di Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., con le quali chiedevano di ottenere i nomi di numerosi utenti di reti peer to peer.

A parere del Giudice l’art A parere del Giudice l’art. 156 bis non può trovare applicazione con riferimento alla richiesta di esibizione di dati che attengono a comunicazioni elettroniche, nè di dati di traffico da queste prodotte in quanto la tutela della segretezza (rectius della riservatezza) delle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati, quale valore fondamentale della persona, prevale, nel giudizio di bilanciamento dei due diritti, sulla tutela del diritto d’autore.La tesi è semplice, chiara ed assolutamente incontestabile: il sistema normativo interno e comunitario che disciplina la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra privati impone il divieto assoluto di trattamento di tali dati e dunque la loro acquisizione, comunicazione e utilizzo.

Software e diritto d’autore Legge 633/41 Articolo 2 Sono protetti i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Tutela Protetti Non protetti programmi risultato della creazione intellettuale materiale preparatorio necessario alla progettazione del programma Non protetti idee e i principi che stanno alla base di un qualsiasi elemento del programma, compresi quelli alla base delle sue interfaccie

Titolari dei diritti Regola generale Rapporto di lavoro subordinato Rapporto di committenza Diritti morali Colui che ha creato il programma Diritti patrimoniali Datore di lavoro *** *** Anche se il software è sviluppato su incarico di terzi, i diritti sul programma spettano all’autore dello stesso a meno che il contratto non stabilisca diversamente

Durata Fino al termine del 70^ anno solare dopo la prima pubblicazione o messa a disposizione del pubblico

Diritti del titolare: la riproduzione Effettuare o autorizzare: * La riproduzione del programma permanente o temporanea con qualsiasi mezzo e forma totale o parziale * Il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione quando richiedono la riproduzione

Diritti del titolare la modificazione Effettuare o autorizzare: la traduzione l’adattamento la trasformazione ogni altra modificazione la riproduzione conseguente alle modifiche I diritti di chi modifica il programma non devono essere pregiudicati

Diritti del titolare la distribuzione Effettuare o autorizzare: qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore o copie dello stesso compresa la locazione La vendita di una copia del programma nella CE da parte del titolare dei diritti o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Licenze La licenza è un contratto con cui il titolare esercita i propri diritti patrimoniali

Tipi di licenze Software proprietario Freeware Shareware Public domain generalmente la licenza consente il semplice diritto di utilizzo (licenza d’uso) Freeware la licenza permette la libera distribuzione ma non la modificazione (non viene distribuito il sorgente) Shareware la licenza permette la libera distribuzione, ma l’utilizzo dopo un determinato periodo è condizionato (ad una registrazione, al pagamento di un corrispettivo etc.) Public domain rinuncia ai diritti sul software Free software (Free Software Foundation) Software Open Source (Open Source Iniziative)

Il software open source Free Software Open Source Foundation Iniziative 2 caratteristiche principali: libero accesso al codice sorgente effetto a cascata delle licenze

Le libertà fondamentali della Free Software Foundation 0. Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo 1. Libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo eventualmente alle proprie necessità. L’accesso al codice sorgente ne è una precondizione 2. Libertà di ridistribuire copie 3. Libertà di migliorare il programma e distribuire pubblicamente i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne possa trarre beneficio. L’accesso al codice sorgente ne è una precondizione

Open source Iniziative Open source definition Libera distribuzione Distribuzione del codice sorgente e in forma compilata Modificazione e realizzazione di prodotti derivati Se file patch, allora possibili limitazioni alla modifica del codice sorgente Nessuna discriminazione verso singoli o gruppi Nessuna modificazione verso campi di applicazione I diritti sul programma trovano applicazione a tutti coloro a cui viene ridistribuito Il programma è libero sempre, non solo quando fa parte di un prodotto specifico La licenza non pone limitazioni su altro software che venga distribuito insieme al software in licenza

Licenze Alla Free Software Foundation e alla Open Source Iniziative sono riconducibili alcune licenze che sono considerate conformi ai principi dichiarati dall’una e dall’altra. La licenza GPL (General Public License) è una di queste.

La licenza GPL Termini generali La licenza si applica non solo al programma oggetto di licenza ma anche a qualsiasi programma che contenga il primo o una porzione di esso, anche testuale, modificata o tradotta E’ possibile copiare e distribuire copie testuali del codice sorgente, sempre però associate alla licenza. E’ possibile modificare intere copie o porzioni del programma e distribuire le modifiche a queste condizioni: - indicazione delle modifiche, della data e dell’autore - applicazione della stessa licenza anche alle modifiche - le condizioni di licenza devono poter essere visibili all’avvio del programma effetto a cascata

Licenza GPL Termini generali (continuazione) E’ possibile copiare e distribuire il programma in codice oggetto o in forma eseguibile a queste condizioni: - deve essere allegato il codice sorgente - deve essere presente un’offerta scritta, valida tre anni, di rilasciare a chiunque al prezzo massimo del costo effettivo il codice sorgente - deve essere presente l’offerta di cui sopra se se ne è stati a sua volta destinatari La licenza non si applica a parti di un lavoro che si possano chiaramente identificare come non derivate dal programma; ma se queste parti sono distribuite come parti integrante di un lavoro considerato nella sua interezza come derivato dal programma, la licenza si applica all’intera distribuzione.

Licenza BSD Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Facoltà dell’utilizzatore legittimo* Condizioni Note Attività di riproduzione, traduzione, correzione, etc. Se necessarie per l’uso del programma in modo conforme alla sua destinazione E’ ammesso patto contrario Effettuare una copia di riserva Se necessaria per l’uso Non è ammesso patto contrario Osservare, studiare e sottoporre a prova il funzionamento del programma Per determinare le idee e i principi su cui è basato il programma Decompilazione (riproduzione del codice e traduzione della sua forma) Per conseguire l’interoperabilità con altri programmi * La legge riconosce a chi usa legittimamente il software (ad esempio chi abbia acquisito la licenza d’uso sullo stesso) alcune facoltà, che possono essere esercitate anche se la licenza nulla dice in merito. In alcuni casi la licenza può negare la facoltà (è ammesso patto contrario), in altri non lo può fare (non è ammesso patto contrario). In tali ultimi casi, una clausola che negasse la facoltà sarebbe nulla.

Condizioni per la decompilazione attività eseguita da personale legittimato; informazioni sull’interoperabilità non accessibili in altro modo; attività di decompilazione limitata alla parte del programma mecessaria per l’interoperabilità; le informazioni ottenute non possono essere comunicate a terzi; le informazioni ottenute non possono essere usate per fini diversi - le informazioni ottenute non possono essere utilizzate per lo sviluppo o la commercializzazione di un programma per elaboratore simile a quello sul quale si è eseguita la decompilazione

Il ruolo della SIAE La tenuta del Registro pubblico speciale dei programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa; ha lo scopo di precostituire una prova, che può essere utilizzata in giudizio L’apposizione del contrassegno sul supporto contenente programmi per elaboratore programmi multimediali suoni, voci o immagini in movimento

il contrassegno può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

Tutela civile Provvedimenti di urgenza Provvedimenti in via definitiva Descrizione dei programmi, accertamento, perizia, sequestro dei programmi e supporti, sequestro dei proventi, inibitoria provvisoria a produrre e commercializzare Provvedimenti in via definitiva Distruzione delle copie abusive, rimozione dello stato di fatto illecito, aggiudicazione al titolare delle copie contraffatte, risarcimento del danno, pubblicazione a spese del contraffattore

Tutela penale 171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. (…)

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il concetto di duplicazione La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato, ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta. Cass. Sez. III, sent. n. 15509 del 24-04-2002 La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione di copie non autorizzate del programma interessato, ma anche la condotta di indebita utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore, atteso che l'art. 171 bis della legge 633/41 sanziona ogni attività di riproduzione che contrasti con la volontà del titolare del bene, indipendentemente dalle modalità di successiva utilizzazione del programma riprodotto, e che l'art. 64-quater della stessa legge vieta espressamente lo sfruttamento dei codici del prodotto originale per la elaborazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva. Cass. Sez. III, sent. n. 15968 del 29-04-2002

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto Cassazione Penale n. 33303 del 6 settembre 2001 In tema di detenzione di prodotti privi di contrassegno S.I.A.E., la modifica del primo comma dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (apportata dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del "fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto", comporta un'accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore.

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto Cassazione Penale n. 33896 19 settembre 2001 Sussiste continuità normativa tra il reato di cui all'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518), che sanzionava la detenzione a scopo commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di programmi per elaboratori, e l'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti programmi privi del contrassegno della S.I.A.E., atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione. (La Corte ha in particolare affermato che la sostituzione della dizione "scopo di lucro" con "scopo di profitto" risulta solo tesa a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale, così come quella dell'espressione "detenzione per scopo commerciale" con "detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale" chiarisce l'ambito della tutela di cui al D.Lgs. n. 518 del 1992, che ha introdotto il citato art. 171-bis).

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto In tema di tutela del diritto d'autore, le differenti espressioni utilizzate dal legislatore nelle varie formulazioni, succedutesi nel tempo, degli art. 171-bis e 171-ter, hanno esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, allargandola allorchè è stata utilizzata l'espressione "a scopo di profitto", e restringendola allorchè si è ritenuto configurabili i reati de qua se commessi a "fini di profitto". Cass. pen. Sez. III, 22-11-2006, n. 149 (rv. 235706) Sentenza contraria alla precedente!

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto In tema di illecita duplicazione e diffusione di programmi per elaboratore, l'art. 171 bis l.d.a. nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 248/00, richiede il dolo specifico del “fine di lucro”, che non si identifica con qualsiasi vantaggio, nè con un mero risparmio di spesa, ma si riferisce ad un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, con conseguente restrizione della soglia di punibilità(in applicazione di tale principio la Suprema corte - annullando senza rinvio la sentenza di merito di condanna - ha escluso il fine di lucro nella condotta degli imputati, che gestivano un sito Ftp - "file transfer protocol" - mediante un computer, sul quale venivano scaricati - "download" - programmi tutelati dal diritto d'autore, i quali potevano poi essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server, atteso che gli imputati in oggetto non traevano alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server in oggetto, da cui invece traevano profitto gli utenti). Cass. pen. Sez. III, 22-11-2006, n. 149 Attenzione! La sentenza è recente ma fa riferimento ad un caso avvenuto prima della modifica normativa che ha sostituito fine di lucro con scopo di profitto


 La fattispecie La Guardia di Finanza ha svolto un controllo di routine presso una ditta e nei computer di essa ha trovato numerosi programmi (software) in cui mancava il numero di registrazione, o che non erano sul supporto originale, o che erano privi di manuali, o che, pur essendo muniti della prova di acquisto dal produttore, erano installati su più computer di quanti previsti dal contratto.
Ha di conseguenza contestato al titolare della ditta il reato di cui all’art. 171-bis comma 1 Legge 18 agosto 2000, n. 248 che punisce “Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori” ritenendo che gli accertamenti svolti costituissero prova sufficiente di una acquisizione di un uso illecito del software.


La sentenza (Tribunale di Bolzano 31 marzo 2005) Ciò che è stato accertato non prova affatto che l’imputato abbia detenuto programmi duplicati o programmi duplicati illegalmente o che abbia agito con il dolo richiesto nè che abbia agito a scopo imprenditoriale.
 Non è sufficiente essere imprenditore perché si realizzi lo scopo imprenditoriale richiesto dalla legge. L’art.171-ter, comma 2, legge 18 agosto 2000, n. 248, si riferisce alla condotta di chi commette il fatto esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore. Quindi l’illecito configurabile è semmai quello di cui all’art. 174-ter (sanzione amministrativa) 
Non esiste nel nostro diritto un obbligo di registrarsi presso il produttore del software o di conservare i documenti di acquisto.
 Possono quindi verificarsi le seguenti situazioni che, pur in mancanza di licenza o registrazione, sono del tutto prive di valenza probatoria:
 Il programma non è registrato perchè l’acquirente ha ritenuto legittimamente di non registrarsi o perché ha omesso di far ciò per dimenticanza;
 Il programma è stato registrato, ma ciò non risulta dalla copia in uso;
 Il supporto non è quello originale perchè viene usata la copia di riserva;
 Il venditore o installatore ha rifilato all’acquirente inesperto una copia pirata;
 Accade che programmi un po’ vecchi vengano offerti gratuitamente dal produttore su riviste per indurre il pubblico ad acquistare la versione più aggiornata e compatibile con le nuove versioni dei sistemi operativi;
 Il programma è stato acquistato usato;
 Il programma è stato acquistato all’estero ed è quindi privo (legittimamente) di contrassegno SIAE.
 Sono in regolare commercio in Internet i cosiddetti programmi OEM i quali sono programmi sul CD originale, destinati ad essere installati sui computer nuovi per la vendita con esso e privi di manuale; il produttore di computer che li ha acquistati dal produttore di programmi non potrebbe forse destinarli ad altro uso in base al contratto di acquisto, ma se li immette sul mercato non commette alcun illecito penale, ma solamente un illecito contrattuale e di conseguenza la copia è del tutto legittimamente in circolazione. E chi lo installa è in possesso di dischetto originale e delle corrette password o chiavi di accesso, pur non avendo alcuna licenza o manuale e pur non avendo avuto alcun contatto con il produttore.
 Ciò significa che la prova del reato non può essere desunta sic et simpliciter dal possesso di un CD privo del contrassegno SIAE o di etichette originali, ma che in ogni caso bisognerebbe risalire alla fonte del programma, stabilire a chi è stato venduto originariamente, seguire le sue vicende successive, fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In mancanza di questi accertamenti (a dire il vero quasi sempre impossibili) manca la prova che il programma sia una copia illegale e, quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale illegalità.

La tutela delle fotografie fotografie opere dell’ingegno diritto d’autore (70 anni) fotografie mero atto riproduttivo diritti connessi (20 anni)

Diritti connessi I diritti sulle fotografie pure e semplici diritto di riproduzione diritto di diffusione e spaccio diritto che gli esemplari delle foto rechino l’indicazione di: nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente la data di produzione della foto il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata (nell’eventualità) Se le foto non riportano queste indicazioni, la riproduzione non è abusiva, a meno che non si provi la malafede!

Eccezioni al diritto di riproduzione riproduzione di fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili; riproduzione di fotografie in antologie ad uso scolastico, opere scientifiche etc. o pubblicate sui giornali concernenti persone o fatti di attualità o comunque di pubblico interesse (salvo equo compenso); riproduzione del ritratto fotografico eseguito su commissione. Può essere riprodotto dalla persona fotografata (salvo equo compenso);

Nel caso di contratto di impiego o di lavoro, il diritto di riproduzione spetta al datore di lavoro Nel caso di committenza, il diritto di riproduzione spetta al committente, se fotografie di oggetti in possesso del committente, salvo equo compenso La cessione del negativo comporta la cessione dei diritti di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia

Sentenza Nella disciplina del diritto d'autore di cui alla 633/41, l'opera fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli artt. 1 della legge citata e seguenti, e, quando sia priva dei suddetti requisiti, della più limitata tutela di cui agli art. 87 e seguenti della legge citata, in tema di diritti connessi a quello d'autore, dovendosi, peraltro, escludere anche tale più limitata tutela nell'ipotesi di fotografie di "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili", per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto; con riguardo, invece, alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre, nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando, al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose, ancorchè non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo. (Nella specie, una società che commercializzava prodotti per forniture ospedaliere aveva commissionato delle fotografie per la formazione di un catalogo e gli oggetti erano stati forniti al fotografo direttamente dalle case produttrici; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al fotografo la tutela relativa ai diritti connessi, escludendo ogni diritto esclusivo del committente, per essere gli oggetti fotografati in possesso delle società produttrici, e ritenendo che le suddette fotografie, ancorchè non artistiche, avevano finalità di promozione commerciale e non meramente documentale). Cassazione 8425 del 21-06-2000