Corso di Laurea in Operatore dei servizi giuridici a.a Dott.ssa Silvia Borelli Lezione XII – Le garanzie dei diritti Diritto del lavoro
Certificazione Definizione e finalità: art. 75 d. lgs. 276/2003 Ambito di applicazione: qualsiasi contratto (in corso d’esecuzione o stipulati all’atto di certificazione) in cui sia dedotta una prestazione di lavoro (subordinata, autonoma, co.co.co.; contratto di somministrazione di lavoro, di appalto, di associazione in partecipazione; distacco; cessione d’azienda) + regolamenti delle cooperative (art. 83 d. lgs. 276/2003) + singole clausole (es. art. 30 co. 3 l. 183/2010) + clausola compromissoria (a pena di nullità: art. 31 co. 10 l. 183/2010) + rinunzie e transazioni (art. 82 d. lgs. 276/2003)
Certificazione Procedura volontaria: art. 78 Organi di certificazione: art. 76; compiti di certificazione (verifica della corrispondenza tra l’assetto di interessi voluto dalle parti e lo schema contrattuale + conformità delle clausole contrattuali rispetto alle norme imperative); compiti di assistenza e consulenza (art. 81 d. lgs. 276/2003); potere istruttorio sul rapporto di lavoro (art. 79 co. 2) Atto di certificazione = atto amministrativo Effetti nei confronti dei terzi (es. INPS, INAIL, DTL): art. 79 Rimedi giurisdizionali contro la certificazione: art. 80
Rinunzie e transazioni Nullità delle clausole che derogano a norme imperative (art e 1419 co. 2 c.c.) Invalidità degli atti di disposizione di diritti acquisiti (art c.c.) * diritti indisponibili (es. diritto alle ferie) Procedura: art co. 3 c.c. Eccezioni: rinunzie e transazioni operate 1) davanti alla commissione di conciliazione della DTL (art. 410 c.p.c.); 2) davanti al giudice (art. 420 c.p.c.); 3) davanti alle commissioni di conciliazione previste dai contratti collettivi (art. 412 ter c.p.c.); 4) davanti al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (art. 412 quater c.p.c.); 5) nelle sedi di certificazione (art. 82 d. lgs. 276/2003); 6) in sede di conciliazione monocratica (art. 11 d. lgs. 124/2004).
Conciliazione delle controversie Conciliazione giudiziale (art. 420 c.p.c.) Conciliazione stragiudiziale davanti 1) alla commissione di conciliazione presso la DTL (art. 410 e 411 c.p.c.); 2) conciliazione monocratica (art. 11 d. lgs. 124/2004); 3) conciliazione sindacale (art. 412 ter c.p.c.). Contratto di compromesso: arbitrato rituale (art. 806 c.p.c.) o irrituale (art. 803 ter c.p.c.), regolato dai contratti collettivi (art. 412 ter c.p.c.), presso la DTL (art. 412 c.p.c.), presso le commissioni di certificazione (art. 31 co. 12 l. 183/2010) o davanti a collegio costituito dalle parti (art. 414 quater c.p.c.) * arbitrato secondo equità (art. 412 co. 2 e 412 quater co. 3 c.p.c.) Clausola compromissoria: clausola con cui le parti si impegnano a sottoporre ad arbitri le future eventuali controversie relative al rapporto di lavoro (art. 31 co. 9 l. 183/2010) * Condizioni: contratti collettivi o intervento Min. lav. + certificazione + momento della stipulazione (art. 31 co. 9 l. 183/2010) * Possibilità di decisione secondo equità * Esclusione delle controversie relative alla risoluzione del rapporto