La sintesi ? ing. Domenico Mannelli. Articolo 16 - Misure generali di tutela Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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Transcript della presentazione:

La sintesi ? ing. Domenico Mannelli

Articolo 16 - Misure generali di tutela Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; /16

Articolo 16 - Misure generali di tutela g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; /16

Articolo 16 - Misure generali di tutela q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v)l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti /16

2009 5/16 Processi relazionali definiti dal D. Lgs. 81/08 (istituti relazionali) oInformazione ( e istruzioni) oFormazione ( e addestramento) oConsultazione oRiunione periodica

2009 6/16 Articolo 2 Definizioni «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; NOVITA’

2009 7/16 Articolo 2 Definizioni «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; NOVITA’

2009 8/16 Informazione Ogni lavoratore deve disporre di informazioni riguardo a: Rischi in generale Rischi specifici Misure di protezione Pericoli delle sostanze Procedure di emergenza Nome del RSPP e MC Nomi dei lavoratori addetti alle emergenze

2009 9/16 Informazione: - flusso DDL lavoratori Dirigenti e preposti Addetti emergenze SPP MC RLS

/16 Informazione: riflusso DDL lavoratori Reporting: 1)Punti di rischio 2)Rischi non rilevati 3)Soggettività degli esposti 4)Proposte di soluzione 5)Usabilità e praticabilità delle soluzioni imposte 6)Mancati infortuni

/16 strumenti di informazione Circolari Cartellonistica Opuscoli Audiovisvi Avvisi News Sistemi in rete

/16 metodologie di informazione Riunioni Gruppi di lavoro specifici Conferenze Seminari informativi

/16 fonti informative su salute e sicurezza sul lavoro Riviste di settore Siti web sindacali Siti web istituzionali (ISPESL,INAIL) Siti web organismi europei e internazionali ( ( Agenzie ISPESL

/16 formazione ( e addestramento) DDL lavoratori Dirigenti e preposti Addetti emergenze SPP MC RLS

/16 Differenza tra informazione e formazione INFORMAZIONE CONOSCENZE FORMAZIONE  CONOSCENZE  CAPACITÀ  ATTEGGIAMENTI SAPERE SAPER FARE SAPER ESSERE (standard atteggiamento)

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