Prof. Giuseppe Catalano 1 I provvedimenti del giudice Codice di Procedura Civile Libro I Libro ILibro ILibro I Titolo VI Titolo VI Capo I Capo I sez.III.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Il processo tributario
Advertisements

RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Sottofascicolo per le spese
“I Compiti dell’Assistente giudiziario
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO
Le ordinanze anticipatorie di condanna Introdotte le prime due (artt. 186 bis e ter c.p.c.) dalla legge n. 353/1990 e la terza (art. 186 quater c.p.c.)
Linformatica giudiziaria e per le professioni legali Lucio Maggio Master in tecniche e metodologie informatiche per le discipline giuridiche per le discipline.
LE NUOVE PROSPETTIVE DELLINFORMATICA NEI PALAZZI DI GIUSTIZIA di Raffaela Finocchiaro.
IL POTERE GIUDIZIARIO La magistratura Artt
IL NUOVO APPELLO CON IL FILTRO DI AMMISSIBILITA’
Processo cautelare e principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato Da molto tempo la dottrina, addirittura anteriormente alla riforma del CPC,
Modifiche al Libro III Art. 800: (…) [comera] Par. unico: Nei casi urgenti, se la causa è in Tribunale [secondo o terzo grado], sarà competente il Relatore.
Caso giurisprudenziale sulla concorrenza sleale 4
ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI
Segheria Barduca Annuncio & f.lli Antonio e Mario S.n.c. Commercio allingrosso e al dettaglio di legname Andrea Rella – Diritto commerciale – corso di.
Il processo tributario
Il processo civile telematico
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
Gli organi costituzionali della Repubblica italiana
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
Le fonti del diritto.
Università di Pisa, 26 Novembre 2013 Le Impugnazioni in generale.
La dichiarazione di fallimento
Effetti della sentenza di accoglimento
Le nuove previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo – I parte Applicabili ai ricorsi depositati a decorrere.
LA MAGISTRATURA.
IL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Metafisica delle sentenze della Corte costituzionale II
La Magistratura Prof. Colucci Donato.
Le Impugnazioni in generale
Caso giurisprudenziale su cancellazione della cancellazione dal registro imprese Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2012, n Parma 20 maggio 2013.
Tra proprietà intellettuale e sviluppo d’impresa BREVETTI, DESIGN E/O MARCHI? Cosa e Perché I nuovi strumenti processuali per un accertamento tecnico.
Sindacato di legittimità costituzionale delle leggi (Judicial Review)
L A CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI Art. 75 d. lgs. n. 276 del 2003 Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro,
Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Lezione 2/4 La decisione delle controversie di lavoro e la loro impugnazione Anno 2012/2013.
LA CORTE COSTITUZIONALE
FUNZIONE DELIBERATIVA DEI SOCI
ESTINZIONE MISURE CAUTELARI
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – le materie innominate – trasversali – i principi fondamentali SERGIO DE SANTIS MODULO 1 UNITA’ DIDATTICA.
A cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO IN ATTESA DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO PENALE a cura.
Rimedi giuridici a disposizione delle parti per rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione del giudice penale, sul presupposto della sua erroneità.
Tecnica di redazione degli atti L’atto di appello
La dichiarazione di fallimento
ACCERTAMENTO PASSIVO E DIRITTI DI TERZI SU BENI Lorenzo Benatti Parma, 6 maggio 2015.
ELEMENTI DI TECNICA REDAZIONALE
Lezione 12, Il giudizio in Cassazione
LA CORTE COSTITUZIONALE
TIPI DI AZIONE AZIONE DI COGNIZIONE AZIONE ESECUTIVA AZIONE CAUTELARE.
LA MAGISTRATURA.
Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino.
Lezione 12, Il giudizio in Cassazione Anno accademico 2013/2014.
Uffici giudiziari dei circondari di Macerata e Camerino
TUTELA DEI DIRITTI.
I TIPI DI GIUDICI NEL DETTAGLIO. GIURISDIZIONE È l’attività esercitata dai giudici attraverso quel particolare procedimento che è definito processo.
Procedimento ordinanza sospensione del giudizio principale parti Governo notifica alle parti e al Governo comunicazione ai Presidenti delle Camere trasmissione.
Articolo 412-ter c.p.c. (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle.
L’Italia è una Repubblica Parlamentare situata nell’Europa meridionale con una popolazione di 60,9 milioni di abitanti e la sua capitale è Roma.
1 LA CLASS ACTION Legge n. 99/2009 a modificazione ed integrazione dell’articolo 140 bis Codice del Consumatore (D.Lgs. 206/2005)
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
Commissione Informatica Coordinatore: Avv. Antonio Colaleo Segretario: Avv Giacomo D’Addario Posta Elettronica Certificata per gli Avvocati aspetti processuali.
La magistratura Potere giudiziario Barber Federico Guzzo Roberto Zahid Amir.
1 Debitore (vedi art. 14 L.F.) Creditori Pubblico Ministero (art. 7 L.F.) 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. L'imprenditore.
Funzione giurisdizionale Applicazione in concreto di una norma giuridica astratta Principio di separazione dei poteri: «non vi è libertà quando il potere.
L’arbitrato rapido della Camera Arbitrale del Piemonte.
Funzioni Sindacato di costituzionalità su leggi ed atti aventi forza di legge di Stato e Regioni Conflitti di attribuzione Accuse contro il Capo dello.
1 Le impugnazioni: a. i tipi di impugnazione. L’impugnazione per revocazione (Art. 98, quarto comma, L.F.):  può essere proposta dal creditore, dal curatore.
Transcript della presentazione:

prof. Giuseppe Catalano 1 I provvedimenti del giudice Codice di Procedura Civile Libro I Libro ILibro ILibro I Titolo VI Titolo VI Capo I Capo I sez.III

prof. Giuseppe Catalano2  Le sentenze  Le ordinanze  I decreti I provvedimenti del giudice

prof. Giuseppe Catalano3 La sentenza  E’ un provvedimento decisorio  Può essere pronunciata da un giudice collegiale (tribunale, corte d’appello, cassazione) o da un giudice unico (giudice di pace)  Può decidere totalmente o parzialmente il merito della causa, può riguardare il processo (per es. decidendo se sussiste o meno la competenza) competenza

prof. Giuseppe Catalano4  E’ definitiva se chiude il giudizio in un determinato grado  E’ non definitiva se decide su alcune delle domande proposte o risolve questioni processuali (per es. si ritiene esistente la competenza) o preliminari di merito, non chiudendo il processo che prosegue nello stesso grado La sentenza

prof. Giuseppe Catalano5  E’ irrevocabile dal giudice che l’ha emessa ed è modificabile solo in sede di impugnazione La sentenza

prof. Giuseppe Catalano6  E’ impugnabile, dalla parte soccombente nel processo, in appello o con ricorso in Cassazione, se ritenuta invalida o ingiusta  La proposizione dell’impugnazione è una mera eventualità. La sentenza

prof. Giuseppe Catalano7 Pronunciata nel nome del popolo italiano e recante l’intestazione “Repubblica Italiana”, contiene:  l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata  l'indicazione delle parti e dei loro difensori  le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti  la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione esposizione  il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice dispositivo La sentenza

prof. Giuseppe Catalano8  La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.  Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La sentenza

prof. Giuseppe Catalano9 L’ordinanza  E’ un provvedimento ordinatorio (provvede allo svolgimento del processo scandendone i tempi e predisponendo gli strumenti ad esso necessari) ma può avere carattere decisorio (condanna a pene pecuniarie, art. 179 c.p.c.) o dichiarativo (estinzione del processo, art. 307 c.p.c.)

prof. Giuseppe Catalano10  E’ succintamente motivata.  Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale processo verbale processo verbale  Se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente L’ordinanza

prof. Giuseppe Catalano11  E’ revocabile e modificabile salvo i casi stabiliti dalla legge L’ordinanza

prof. Giuseppe Catalano12 Il decreto  E’ la forma più semplice di provvedimento del giudice e non presuppone il contraddittorio tra le parti  In genere non richiede motivazioni salvo quando espressamente previsto dalla legge  E' pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte  E' datato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale, dal presidente