Alcuni aspetti giuridici e amministrativi dell’IRC Aggiornamento per IdR Fiuggi, 19 gennaio 2011 Filippo Morlacchi
Idoneità: cosa è L'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica. L'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica.
Mentre rimandiamo alle apposite delibere che sono state stabilite circa i criteri per il riconoscimento della idoneità e per la sua eventuale revoca, vogliamo qui confermare l'impegno a seguire con i docenti vie di trasparenza e di chiarezza anche attraverso il dialogo e l'incontro personale, affinché l'idoneità appaia in tutto il suo valore di intesa e di comunione tra il Vescovo e quanti chiedono di insegnare religione. Dal Vescovo infatti sono riconosciuti e mandati per svolgere un servizio che, con modalità proprie, rientra nella missione stessa della Chiesa. Mentre rimandiamo alle apposite delibere che sono state stabilite circa i criteri per il riconoscimento della idoneità e per la sua eventuale revoca, vogliamo qui confermare l'impegno a seguire con i docenti vie di trasparenza e di chiarezza anche attraverso il dialogo e l'incontro personale, affinché l'idoneità appaia in tutto il suo valore di intesa e di comunione tra il Vescovo e quanti chiedono di insegnare religione. Dal Vescovo infatti sono riconosciuti e mandati per svolgere un servizio che, con modalità proprie, rientra nella missione stessa della Chiesa. Il riferimento che l'IRC deve necessariamente avere con il vissuto religioso testimoniato dalla comunità cristiana comporta che il docente di religione sia non solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana. Il riferimento che l'IRC deve necessariamente avere con il vissuto religioso testimoniato dalla comunità cristiana comporta che il docente di religione sia non solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana. Insegnare religione cattolica oggi (1991), n. 22
Idoneità: la revoca L’idoneità può essere revocata, ai sensi dei cann. 804 § 2 e 805 (CJC) e della Delibera normativa n. 41 (1990) della CEI, § 3. L’idoneità può essere revocata, ai sensi dei cann. 804 § 2 e 805 (CJC) e della Delibera normativa n. 41 (1990) della CEI, § 3. Lettera di comparizione dell’Ordinario Lettera di comparizione dell’Ordinario Diritto di produrre entro dieci giorni dalla convocazione documenti e memorie in propria difesa e chiedere eventualmente un ulteriore colloquio Diritto di produrre entro dieci giorni dalla convocazione documenti e memorie in propria difesa e chiedere eventualmente un ulteriore colloquio Emissione del decreto di revoca: il decreto deve essere letto alla presenza di due testimoni e consegnato all’insegnante in oggetto. A partire da quel momento il decreto può ritenersi esecutivo. Emissione del decreto di revoca: il decreto deve essere letto alla presenza di due testimoni e consegnato all’insegnante in oggetto. A partire da quel momento il decreto può ritenersi esecutivo. Comunicazione all’USR per gli adempimenti conseguenti Comunicazione all’USR per gli adempimenti conseguenti
Idoneità: la revoca Cosa succede a in insegnante di ruolo cui viene revocata l’idoneità? Cosa succede a in insegnante di ruolo cui viene revocata l’idoneità? → assenza del regolamento attuativo → assenza del regolamento attuativo → incertezza sugli esiti → incertezza sugli esiti → possibilità di rescissione del contratto → possibilità di rescissione del contratto
Le iscrizioni A norma dell’art. 9.2, ultimo c., dell’Accordo di Revisione del Concordato ( Legge 121/1985), la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica deve essere effettuata all’atto dell’iscrizione dai genitori dell’alunno, senza dar luogo ad alcuna forma di discriminazione in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni (D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751). A norma dell’art. 9.2, ultimo c., dell’Accordo di Revisione del Concordato ( Legge 121/1985), la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica deve essere effettuata all’atto dell’iscrizione dai genitori dell’alunno, senza dar luogo ad alcuna forma di discriminazione in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni (D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751).
Per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, l’art. 310, c. 3, del D.L.vo 297/94 – rettificato successivamente dal Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri G.U. 6 luglio 1994, n. 156 – ha disposto che la scelta dell’IRC da parte dei genitori degli alunni avvenga all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, cioè solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo, ai sensi del Dpr. 751/1985 e Dpr. 202/1990. Pertanto, i moduli per la scelta dell’IRC devono essere distribuiti ai genitori solo per l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria e, se non si tratta di Istituti Comprensivi in cui l’alunno abbia già frequentato la quinta classe della scuola primaria, alla prima classe della scuola secondaria di I grado. Per le altre classi vale la scelta già effettuata, a meno che si intenda modificarla per l’anno scolastico successivo, comunque entro i termini stabiliti per le iscrizioni. Per la scuola secondaria di II grado, la C.M. 119/95 stabilisce identiche procedure. Per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, l’art. 310, c. 3, del D.L.vo 297/94 – rettificato successivamente dal Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri G.U. 6 luglio 1994, n. 156 – ha disposto che la scelta dell’IRC da parte dei genitori degli alunni avvenga all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, cioè solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo, ai sensi del Dpr. 751/1985 e Dpr. 202/1990. Pertanto, i moduli per la scelta dell’IRC devono essere distribuiti ai genitori solo per l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria e, se non si tratta di Istituti Comprensivi in cui l’alunno abbia già frequentato la quinta classe della scuola primaria, alla prima classe della scuola secondaria di I grado. Per le altre classi vale la scelta già effettuata, a meno che si intenda modificarla per l’anno scolastico successivo, comunque entro i termini stabiliti per le iscrizioni. Per la scuola secondaria di II grado, la C.M. 119/95 stabilisce identiche procedure.
Le iscrizioni - segue La scadenza per esercitare il diritto di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica deve essere rigorosamente rispettata e sono pertanto da ritenere illegittime le modifiche della scelta operate dopo i limiti temporali previsti per le iscrizioni. La scadenza per esercitare il diritto di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica deve essere rigorosamente rispettata e sono pertanto da ritenere illegittime le modifiche della scelta operate dopo i limiti temporali previsti per le iscrizioni. Ai sensi dell’articolo 1, c. 4, della Legge 281/96 e della C.M. 122/91, i moduli per esercitare il diritto di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica devono essere consegnati a parte rispetto al modulo di iscrizione alla classe prima del nuovo ciclo scolastico, per tenere separate richieste di diversa rilevanza. Ai sensi dell’articolo 1, c. 4, della Legge 281/96 e della C.M. 122/91, i moduli per esercitare il diritto di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica devono essere consegnati a parte rispetto al modulo di iscrizione alla classe prima del nuovo ciclo scolastico, per tenere separate richieste di diversa rilevanza. Il modulo relativo alla scelta tra le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non va compilato contestualmente, ma all’inizio dell’anno scolastico, entro l’avvio delle attività didattiche, in relazione alla programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali; si veda in merito la nota 2 marzo 2010, prot. MIURAOODGOS n Il modulo relativo alla scelta tra le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non va compilato contestualmente, ma all’inizio dell’anno scolastico, entro l’avvio delle attività didattiche, in relazione alla programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali; si veda in merito la nota 2 marzo 2010, prot. MIURAOODGOS n
La valutazione Tutto normato adesso dal Regolamento sulla valutazione (Dpr 122/2009) Tutto normato adesso dal Regolamento sulla valutazione (Dpr 122/2009) Art. 2 Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione 4. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addi ‐ zionale alla legge 25 marzo 1985, n Art. 2 Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione 4. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addi ‐ zionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
Valutazione nella primaria - segue 5. […] Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 5. […] Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
Valutazione nella secondaria Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di II grado 1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. […] Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
Valutazione secondaria - segue 3. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n Articolo 6 - Ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione 3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, […] nonché gli insegnanti di religione cattolica limitata ‐ mente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
Il credito nella secondaria di II grado Art. 8 – Credito Scolastico 12. L’attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del , dal competente consiglio di classe, nella composizione di cui all’art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009). A norma dell’ art. 4. comma 1 del D.P.R. n. 122/2009, il consiglio di classe tiene conto altresì degli elementi conoscitivi forniti preventivamente dal personale docente esterno e dagli esperti
La valutazione in sintesi Tutto rimane come sempre, e cioè: valutazione non numerica per ogni ordine e grado, espressa su scheda a parte; piena partecipazione degli IdR – che sono membri del consiglio di classe a tutti gli effetti – alla valutazione degli alunni avvalentisi; riconoscimento dell’IRC come uno degli elementi che contribuiscono all’attribuzione del credito scolastico nella secondaria di II grado.
La mobilità Docenti a tempo determinato Docenti a tempo determinato Stabilizzati (più di 4 anni) Stabilizzati (più di 4 anni) Non stabilizzati (meno di 4 anni) Non stabilizzati (meno di 4 anni) Docenti a tempo indeterminato (nota: titolarità diocesana!!!) Docenti a tempo indeterminato (nota: titolarità diocesana!!!) Mobilità professionale e territoriale Mobilità professionale e territoriale Interregionale e interdiocesana Interregionale e interdiocesana Mobilità intradiocesana (in realtà: diversa utilizzazione Mobilità intradiocesana (in realtà: diversa utilizzazione
Ruolo dopo tre anni? Ricorso Snadir – Gilda Ricorso Snadir – Gilda Perplessità di Anaps e Cisl Perplessità di Anaps e Cisl Le norme che regolamentano l’assunzione degli insegnanti di religione (tutti, sia quelli di ruolo a tempo indeterminato che gli incaricati annuali a tempo determinato) sono soggette al Concordato e all’Intesa tra Stato e Chiesa. Le norme che regolamentano l’assunzione degli insegnanti di religione (tutti, sia quelli di ruolo a tempo indeterminato che gli incaricati annuali a tempo determinato) sono soggette al Concordato e all’Intesa tra Stato e Chiesa.
L'IdR incaricato annuale (1 settembre – 31 agosto), riconosciuto idoneo e in possesso di titolo riconosciuto dall’Intesa, ha già diritto agli scatti biennali e dopo 4 anni di servizio può richiedere la ricostruzione di carriera (ulteriore condizione: per le scuole secondarie è necessario avere l’orario cattedra o il riconoscimento delle ragioni strutturali; per le scuole primarie e dell’infanzia è necessario avere almeno 12 ore settimanali). Di fatto non può essere considerato un precario. Anzi dopo la ricostruzione di carriera è equiparato in tutto agli insegnanti di ruolo. L'IdR incaricato annuale (1 settembre – 31 agosto), riconosciuto idoneo e in possesso di titolo riconosciuto dall’Intesa, ha già diritto agli scatti biennali e dopo 4 anni di servizio può richiedere la ricostruzione di carriera (ulteriore condizione: per le scuole secondarie è necessario avere l’orario cattedra o il riconoscimento delle ragioni strutturali; per le scuole primarie e dell’infanzia è necessario avere almeno 12 ore settimanali). Di fatto non può essere considerato un precario. Anzi dopo la ricostruzione di carriera è equiparato in tutto agli insegnanti di ruolo.
Non esiste per gli insegnanti di religione alcun tipo di graduatoria. Il concorso di cui alla Legge 186/2003 ha previsto l’immissione in ruolo di tre contingenti di insegnanti e si è esaurito con l’a.s. 2007/08: non rimane aperta nessuna graduatoria. Non esiste per gli insegnanti di religione alcun tipo di graduatoria. Il concorso di cui alla Legge 186/2003 ha previsto l’immissione in ruolo di tre contingenti di insegnanti e si è esaurito con l’a.s. 2007/08: non rimane aperta nessuna graduatoria. La legge 186/2003 prevede la possibilità di altri concorsi per l’immissione in ruolo di insegnanti di religione. Siamo anche coscienti che la situazione politica ed economica attuale non lo consentirà a breve. La legge 186/2003 prevede la possibilità di altri concorsi per l’immissione in ruolo di insegnanti di religione. Siamo anche coscienti che la situazione politica ed economica attuale non lo consentirà a breve.
La proposta di legge “Melandri” Proposta di legge presentata il 16 settembre 2010 Proposta di legge presentata il 16 settembre 2010 «La presente proposta di legge, dunque, non vuole sostituire, né sovrapporsi alle altre discipline già presenti nell’ordinamento scolastico (ivi compreso l’insegnamento della religione cattolica) ma vuole introdurre una materia che studi il fenomeno religioso come elemento dell’animo e della cultura umana». «Le modalità, i docenti incaricati e la relativa classe di concorso che dovrà selezionarli dovranno garantire un approccio quanto più possibile scientifico e non dogmatico al tema»
«È importante ribadire lo spirito non confessionale della materia e, considerando la natura assai sensibile delle coscienze dei giovani studenti, nonché la centralità ed il diritto/dovere dei genitori nell’educazione religiosa dei figli, è ipotizzabile la possibilità di prevedere forme di incompatibilità tra i docenti chiamati ad assumere l’incarico con funzioni da questi svolte nelle eventuali rispettive organizzazioni confessionali. L’incompatibilità potrà essere solo temporanea e relativa al periodo corrispondente all’incarico».
In sintesi: delle tre ipotesi fatte all’epoca dell’Accordo di revisione (e cioè: In sintesi: delle tre ipotesi fatte all’epoca dell’Accordo di revisione (e cioè: solo insegnamento confessionale facoltativo solo insegnamento confessionale facoltativo “doppio binario” (IRC confessionale facoltativo e storia delle religioni aconfessionale e obbligatoria) “doppio binario” (IRC confessionale facoltativo e storia delle religioni aconfessionale e obbligatoria) alternativa obbligatoria all’IRC (proposta “Scoppola”) alternativa obbligatoria all’IRC (proposta “Scoppola”) viene recuperata la proposta del “doppio binario” o “doppia cattedra” viene recuperata la proposta del “doppio binario” o “doppia cattedra”
Un po’ di altre faccende…
La Chiesa e l’educazione Perché la Chiesa non può non occuparsi di educazione? Perché la Chiesa non può non occuparsi di educazione? → Perché il dinamismo della trasmissione della fede è un “caso particolare” della trasmissione della cultura (tradizione). → Perché il dinamismo della trasmissione della fede è un “caso particolare” della trasmissione della cultura (tradizione). La crisi della scuola è segno di una crisi più ampia: l’incapacità degli adulti di consegnare una visione del mondo unitaria e sensata alle nuove generazioni. La crisi della scuola è segno di una crisi più ampia: l’incapacità degli adulti di consegnare una visione del mondo unitaria e sensata alle nuove generazioni.
È possibile andare oltre l’«istruzione superficiale»? Si rende necessario un cambiamento di linguaggio: dalla competenza concepita come oggetto (exemplar) a concepita come soggetto (exemplum, testimonianza): Si rende necessario un cambiamento di linguaggio: dalla competenza concepita come oggetto (exemplar) a concepita come soggetto (exemplum, testimonianza): NON «insegnare competenze», «progettare per competenze», «curricolo per competenze» (linguaggio oggettivo, competenza come oggetto analizzabile) NON «insegnare competenze», «progettare per competenze», «curricolo per competenze» (linguaggio oggettivo, competenza come oggetto analizzabile) MA «sviluppare», «promuovere», «favorire l’esercizio e il consolidamento di competenze». MA «sviluppare», «promuovere», «favorire l’esercizio e il consolidamento di competenze». (G. Bertagna 2009)
CHI può «insegnare in profondità»? Perciò la “logica delle competenze” – nel senso di “insegnare in profondità, sensatamente” – comporta un rinnovato impegno di formazione del docente. Perciò la “logica delle competenze” – nel senso di “insegnare in profondità, sensatamente” – comporta un rinnovato impegno di formazione del docente. → Particolarmente importante per l’IRC!! Non ha senso parlare di «competenze religiose» o di «apprendimento signifi- cativo dell’IRC» se non si fa riferimento alla PERSONA dell’IdR! → Particolarmente importante per l’IRC!! Non ha senso parlare di «competenze religiose» o di «apprendimento signifi- cativo dell’IRC» se non si fa riferimento alla PERSONA dell’IdR!
Non c’è professionalità senza spiritualità La spiritualità dell’IdR è quindi parte integrante della sua professionalità. La spiritualità dell’IdR è quindi parte integrante della sua professionalità. Per promuovere un insegnamento significativo («mostrare la pertinenza della fede alle esigenze della vita»: L. Giussani, Il rischio educativo) deve trasparire l’intima convinzione della Verità che insegniamo. Per promuovere un insegnamento significativo («mostrare la pertinenza della fede alle esigenze della vita»: L. Giussani, Il rischio educativo) deve trasparire l’intima convinzione della Verità che insegniamo. Infatti: se ciò che insegno non ha convinto (cum-vintus) me, è ipocrita illudermi che possa convincere ed essere significativo per i miei alunni. Infatti: se ciò che insegno non ha convinto (cum-vintus) me, è ipocrita illudermi che possa convincere ed essere significativo per i miei alunni.
L’IRC: uno strumento per arrivare al “profondo” attraverso la “disciplina” Siamo chiamati ad un grande servizio, proprio facendo bene il nostro mestiere di insegnanti di religione cattolica: Siamo chiamati ad un grande servizio, proprio facendo bene il nostro mestiere di insegnanti di religione cattolica: proporre la ragionevolezza della fede cristiana; proporre la ragionevolezza della fede cristiana; mostrarne l’intima «convenienza» (B. Welte) con le aspettative dell’uomo; mostrarne l’intima «convenienza» (B. Welte) con le aspettative dell’uomo; educare al sano senso critico (krìnein); educare al sano senso critico (krìnein); sollecitare l’esercizio responsabile della libertà; sollecitare l’esercizio responsabile della libertà; favorire la ricerca di una sintesi di vita personale… favorire la ricerca di una sintesi di vita personale…
Nemo dat quod non habet… L’IdR è dunque costitutivamente un insegnante un po’ speciale, perché la sua disciplina (il cui fondamento è Cristo stesso) è un po’ speciale. L’IdR è dunque costitutivamente un insegnante un po’ speciale, perché la sua disciplina (il cui fondamento è Cristo stesso) è un po’ speciale. Infatti l’appello che scaturisce dall’insegna- mento pretende una risonanza nella sua stessa persona, se vuol essere credibile. Infatti l’appello che scaturisce dall’insegna- mento pretende una risonanza nella sua stessa persona, se vuol essere credibile. Ma se questo accade, egli diventa appello proprio per quello che insegna (→ armonia tra competenze e disciplina). Ma se questo accade, egli diventa appello proprio per quello che insegna (→ armonia tra competenze e disciplina).
Quando nessuno chiederà all’IdR di dare “un po’ di più del minimo richiesto”, quando i colleghi non pretenderanno più dall’IdR anche una testimonianza viva del Vangelo, quando cioè l’IdR non sarà più considerato un insegnante “un po’ speciale” ma semplicemente uno come gli altri, preoccupiamoci. Vorrà dire che il sale ha perso il suo sapore, che non siamo più segno di contraddizione… Quando nessuno chiederà all’IdR di dare “un po’ di più del minimo richiesto”, quando i colleghi non pretenderanno più dall’IdR anche una testimonianza viva del Vangelo, quando cioè l’IdR non sarà più considerato un insegnante “un po’ speciale” ma semplicemente uno come gli altri, preoccupiamoci. Vorrà dire che il sale ha perso il suo sapore, che non siamo più segno di contraddizione…