Diritti dei pazienti – segreto professionale Degiorgi Adriana Responsabile Servizio EOQUAL A cura di EOQUAL
Diritti dei pazienti – segreto professionale / Pag. 2 I diritti del paziente I principali diritti dei pazienti sono definiti dalla legislazione di riferimento a livello nazionale / cantonale: -Codice civile svizzero (CCS) -Legge federale sull’assicurazione malattie (Lamal) -Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria – Lsan)
Diritti dei pazienti – segreto professionale / Pag. 3 Diritto di essere curato Rif. art. 5 Lsan Il paziente ha diritto di essere curato, ma tale diritto non è un diritto assoluto per nessun paziente.
Diritti dei pazienti – segreto professionale / Pag. 4 Diritto ad un’informazione adeguata Rif. art. 6 Lsan Il paziente ha il diritto di essere informato in maniera chiara e appropriata sul proprio stato di salute, sugli esami e sui trattamenti proposti, sulle conseguenze e sui rischi eventuali che implicano, sulla prognosi e sugli aspetti finanziari del trattamento.
Diritti dei pazienti – segreto professionale / Pag. 5 Diritto all’autodeterminazione Rif. art. 7, 8, 9 Lsan Nessun trattamento può essere eseguito senza il consenso libero e informato del paziente capace di discernimento. Il paziente ha sempre diritto di rifiutare le cure, di interrompere il trattamento o di lasciare un istituto di cura.
Diritti dei pazienti – segreto professionale / Pag. 6 Direttive anticipate, rappresentante terapeutico, mandato precauzionale Rif. CCS/Parte terza: Della protezione degli adulti Ogni persona ha il diritto di formulare delle direttive anticipate per specificare il genere di cure che vorrebbe ricevere o meno nel caso non dovesse più essere in grado di esprimere la propria volontà. Essa può designare un rappresentante terapeutico, ossia una persona incaricata di pronunciarsi al suo posto sulla scelta delle cure da effettuare nelle situazioni in cui la persona stessa non sia più in grado di esprimersi.
Diritti dei pazienti – segreto professionale / Pag. 7 Diritto alla libera scelta Rif. art. 41 Lamal Il paziente ha diritto di scegliere liberamente l’operatore sanitario a cui rivolgersi. La libera scelta dell’operatore o dell’istituto di cura può essere limitata indirettamente dalla presa in carico da parte dell’assicurazione malattia di base che può rilevarsi parziale.
Diritti dei pazienti – segreto professionale / Pag. 8 Diritto di accesso alla propria cartella sanitaria Rif. art. 6Lsan Il paziente ha il diritto di consultare la propria cartella sanitaria e di farsene spiegare il significato. Egli può farsi consegnare copia dei documenti che la compongono e può trasmetterli all’operatore sanitario di sua scelta.
Diritti dei pazienti – segreto professionale / Pag. 9 Diritto alla riservatezza Rif. art. 20 Lsan Il paziente ha il diritto al rispetto della riservatezza in merito ai dati che lo riguardano. Gli operatori sanitari hanno l’obbligo di rispettare il segreto professionale, anche chiamato segreto medico. Essi devono mantenere il riserbo riguardo alle informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro professione. Salvo eccezioni previste dalla legge, essi non possono trasmettere tali dati senza l’accordo del loro paziente. Il segreto medico è pure applicabile ai rapporti tra gli operatori sanitari.
Diritti dei pazienti – segreto professionale / Pag. 10 Basi legali relative al segreto professionale (1) -Art. 20 Segreto professionale Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario – Legge sanitaria (18 aprile 1989): - 1 Il segreto professionale ha lo scopo di proteggere la sfera privata del paziente - 2 Ogni operatore sanitario è tenuto, nell’interesse del paziente, al segreto professionale. I funzionari e i privati che sono a conoscenza di segreti sanitari sono considerati ausiliarmente conformemente all’art. 321 cpv. 1 del CPS e quindi soggetti all’obbligo del segreto professionale - 3 L’operatore sanitario è liberato dal segreto professionale con il consenso del paziente, o per decisione del Medico cantonale. Questo si pronuncia solo su richiesta scritta del detentore del segreto e dopo aver sentito il paziente interessato - 4 Contro le decisioni del Medico cantonale è dato ricorso al Consiglio di Stato e, in seguito, al Tribunale cantonale amministrativo. Il regolamento d’applicazione determina ulteriormente la procedura - 5 Non soggiacciono all’obbligo del segreto professionale: -a) le denunce obbligatorie previste dall’art. 68 -b) Le dichiarazioni, gli annunci obbligatori alle autorità, segnatamente quelli concernenti le malattie trasmissibili previste da leggi, regolamenti e ordinanze federali e cantonali. -c) le testimonianze obbligatorie conformemente al diritto penale -d) la raccolta o comunicazione di dati statistici, epidemiologici, di morbilità o altri in conformità all’art. 321 del CPS
Diritti dei pazienti – segreto professionale / Pag. 11 Basi legali relative al segreto professionale (2) -Art. 321 Violazione del segreto professionale del Codice Penale Svizzero (21 dicembre 1937) : - 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, (…), i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con la detenzione o la multa. Sono parimenti puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli studi. - 2 La rivelazione non è punibile quando sia fatta con il consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza. - 3 Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.
Diritti dei pazienti – segreto professionale / Pag. 12 Basi legali relative al segreto professionale (3) -Art. 179 novies Sottrazione di dati personali del Codice Penale Svizzero (21 dicembre 1937) : «Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.» -Elementi che costituiscono l’infrazione -Dati personali raccolti in uno schedario (anche elettronico); -Dati personali sensibili (o profili della personalità); -Dati non liberamente accessibili; -Sottrazione di questi dati (compreso il «semplice» accesso ai dati…); -Intenzione. -Punibile su denuncia della persona lesa, oppure del proprietario dello schedario
Diritti dei pazienti – segreto professionale / Pag. 13 -Tutti i collaboratori dell’ospedale sottostanno al segreto professionale -La violazione del segreto professionale è un reato, punibile: -Diritto penale:detenzione o multa -Diritto civile: risarcimento danni ($) -Diritto amministrativomulta, ammonimento, sospensione dell’autorizzazione all’esercizio -Non esiste violazione del segreto professionale unicamente nei casi seguenti: -Consenso dell’interessato (paziente o suo rappresentante legale/terapeutico) -Autorizzazione scritta dall’autorità (es. citazione del Ministero pubblico) -Obbligo legale di notifica (es. Legge federale sulle epidemie, Lsan, art. 68) -Possibilità legale di segnalazione (es. Legge federale sulla circolazione, registro dei tumori) -Rientra sotto la voce violazione del segreto professionale » anche l’accesso non autorizzato a banche dati, cartelle cliniche, documenti sanitari, ecc.
Diritti dei pazienti – segreto professionale / Pag. 14 Grazie per l’attenzione!