DSA ed Esame di Stato 1. ESAMI DI STATO La materia degli esami di Stato è regolata dall’art. 6 comma 3 del DM 5669/2011. Il coordinatore avrà cura di.

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DSA ed Esame di Stato 1

ESAMI DI STATO La materia degli esami di Stato è regolata dall’art. 6 comma 3 del DM 5669/2011. Il coordinatore avrà cura di preparare, nell’ambito del documento del 15 maggio, una relazione (da inserire a protocollo riservato) dove sono elencate le “ specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. “ 2

Documento 15 Maggio La scheda deve contenere i seguenti elementi: “ contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, criteri, strumenti di valutazione adottati, obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che il consiglio di classe ritenga significativo ai fini dello svolgimento degli esami” (Art. 6 c. 2 DPR 22 giugno 2009 n. 122 ). In particolare si metteranno in evidenza i seguenti aspetti: 3

descrizione del disturbo di apprendimento descrizione del percorso realizzato dall’alunno conoscenze, competenze e capacità acquisite difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici (es. lingue straniere) strumenti compensativi, misure dispensative e risorse utilizzate modalità di formulazione e realizzazione delle prove per la valutazione (con quali tecnologie, con quali strumenti compensativi o dispensativi, con quali modalità, con quali contenuti) richiesta di mediatori didattici da usare durante lo svolgimento delle prove, compresa l’eventuale presenza di un “lettore” per le medesime altre informazioni utili 4

5 A tale documento devono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato; il Piano Didattico Personalizzato entra a pieno diritto a far parte del documento del 15 maggio.

DM 5669 – 2011 dalle Linee Guida Strumenti compensativi Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltrofacilitargliil compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA 6

STRUMENTI DISPENSATIVI 5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati 7

Dalle Linee Guida L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione 8

DM D’altra parte, consentire all’alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempoperlo svolgimentodiuna prova, o di poter svolgere la stessa su un contenutocomunquedisciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. 9

TEMPO DELLE PROVE In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo. 10

11 Art.6 Forme di verifica e divalutazione 2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria

3. Le Commissioni degli esami di Stato, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma nelle prove scritte e in fase di colloquio. 12

Art.6 Forme diverificaedi valutazione 5. … In sede di esami di Stato, conclusivi del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione all’università 13

Art.6 Forme diverificaedi valutazione 6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato 14

Con l’esonero della lingua straniera si perde la possibilità di conseguire un titolo di studio valido. È una strada che va il più possibile evitata perché in contrasto con tutti i presupposti dei DSA (livello cognitivo normale e quindi piena possibilità di conseguire il successo formativo) 15 Art.6 Forme diverificaedi valutazione