Sicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D. L. GS Sicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008 Il Decreto Legislativo 81/08 è una legge nazionale che si occupa delle misure necessarie per la TUTELA della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività, pubblici e privati Nella SCUOLA sono applicate le stesse norme di tutti gli altri ambienti di lavoro tenendo conto delle particolari attività svolte
Sicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D. L. GS Sicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI RSPP OGNUNO è tenuto PER LEGGE a rispettare le disposizioni prescritte Il datore di lavoro nel nostro caso il PRESIDE (dirigente scolastico) è il responsabile della PREVENZIONE Egli organizza il SERVIZIO DI PREVENZIONE AZIENDALE designando alcune persone con compiti precisi e responsabilità GLI INCARICATI DEL PRONTO SOCCORSO GLI INCARICATI DEL SERVIZIO EMERGENZA ED EVACUAZIONE GLI INCARICATI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (SCELTO DAI LAVORATORI)
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Sicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Valutare i rischi presenti all’interno dell’unità produttiva in relazione agli ambienti, ai fattori igienico sanitari, alla natura e all’organizzazione produttiva Predispone il PIANO DI ATTIVITÀ atto a consentire un immediato e sicuro abbandono degli ambienti in caso di grave evento Elabora il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI in base al quale sono messe in atto tutte le misure indispensabili a migliorare i livelli di sicurezza Programma L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE generale e specifica di tutte le persone coinvolte nelle attività e nei servizi del luogo di lavoro
DEFINIZIONI VARIE
INFORMAZIONE Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Il datore di lavoro fornisce un’adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e sulla prevenzione incendi, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi.
FORMAZIONE Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
ADDESTRAMENTO Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
PERICOLO Si definisce PERICOLO, la proprietà intrinseca (di un oggetto o di un’attività) di creare un danno. Es. una curva cieca, un martello, una fiamma, guidare la macchina.
RISCHIO Si definisce RISCHIO (R), la probabilità di accadimento di un dato evento in grado di provocare determinate conseguenze caratterizzate da uno specifico danno. Es. Caduta dall’alto, incendio, esplosione, elettrocuzione.
ELIMINAZIONE DEL RISCHIO Studiato un dato evento caratterizzato da un determinato rischio, il primo passo da compiere è cercare di eliminare il rischio. Es. sostituzione di un prodotto tossico (ammoniaca per le pulizie) con uno non pericoloso (detergente neutro).
Gestione del rischio residuo N.B. Non tutti i rischi sono eliminabili!!! Che fare? Cercare di ridurre il rischio. Come? Attraverso PREVENZIONE E PROTEZIONE. Gestione del rischio residuo
DANNO In generale, si può definire danno, la conseguenza o l’insieme di conseguenze negative associate ad un dato evento. Es. A seguito di un incendio di un’aula scolastica, il danno potrebbe essere la presenza eventuali vittime da intossicazione e la perdita di materiale quali banchi, sedie e attrezzature.
MAGNITUDO La magnitudo rappresenta la gravità del danno riportato. La distinzione danno/magnitudo è importante poiché non a tutti i danni è associata la stessa gravità.
E’ un concetto probabilistico. Nello specifico.. R = f x m E’ un concetto probabilistico. Dipende da: Frequenza di Accadimento (f); Magnitudo (M).
PREVENZIONE PROTEZIONE Si definisce prevenzione, l’insieme di azioni da intraprendere per ridurre la frequenza del rischio residuo. PROTEZIONE Si definisce protezione, l’insieme di azioni da intraprendere per ridurre la gravità degli eventi incidentali.
PROTEZIONE ATTIVA PASSIVA COLLETTIVA INDIVIDUALE Cappe di aspirazione; Dispositivi di Protezione Sistema di ventilazione; Individuale Impianto automatico di spegnimento Estintori; Impianti automatici di spegnimento DPI; Griglia di protezione; REI delle strutture
INFORTUNIO Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea. È un danno inteso come lesione fisica o alterazione dello stato di salute.
MALATTIA PROFESSIONALE Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea. Per provocare una malattia professionale, i fattori di rischio devono essere presenti nell’ambiente in determinate quantità. Es. Asbestosi, ipoacusia, ernia del disco.
Figure aziendali preposte alla sicurezza GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE Il modello di sicurezza in forma partecipativa del decreto legislativo n. 81 del 2008, non incentrato esclusivamente sulla figura del datore di lavoro e dei titolari di posizioni di garanzia, è basato sull’apporto di diverse figure che, partecipando e/o collaborando attivamente alla gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori, contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo di rendere più sicuro l’ambiente di lavoro.
FIGURE DELLA SICUREZZA DATORE DI LAVORO DIRIGENTI MEDICO COMPETENTE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREPOSTI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) LAVORATORI
DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Azienda: complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.
OBBLIGHI NON DELEGABILI Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (DVR) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
DIRIGENTE Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r) (infortuni sul lavoro); elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 ; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
PREPOSTO Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
OBBLIGHI sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
LAVORATORE Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
OBBLIGHI 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE È l’insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. (v. ALLEGATO N°1)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. (RLS)
MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto
ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
ADDETTI EVACUAZIONE Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate Possono coincidere addetti antincendio Per luoghi di lavoro affollati possono anche essere individuati all'interno di personale ausiliario non addetto antincendio
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate Devono seguire un corso di formazione di cui al DM 388/2003
ADDETTI ANTINCENDIO Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate Devono seguire un corso di formazione di cui al DM 10 Marzo 1998
IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE E VIGILANZA
IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE Tutti i lavoratori di qualsiasi categoria (dipendenti, autonomi, apprendisti, soci delle cooperative, …) in base al DPR n° 1124/65 sono tenuti all’assicurazione obbligatoria della propria salute in ambiente lavorativo con l’INAIL (Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro); l’assicurazione copre i seguenti rischi (durante o a causa dell’attività lavorativa): -Inabilità assoluta > 3 giorni -Invalidità permanente -Morte.
IL SISTEMA PUBBLICO DI VIGILANZA L’attività di vigilanza nel campo della prevenzione è affidata alle Unità Sanitarie Locali (art. 19, com. 1, lett. b), d.lgs. n. 758 del 1994), ma non in via esclusiva, come si evince dall’art. 13 del dlgs. n. 81 del 2008: - All’Azienda Sanitaria Locale (per il territorio) - Al Ministero dello sviluppo economico (per il settore minerario) - Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano (per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali) - Al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
- Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le attività svolte nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; per i lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi, per i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, per ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 13, comma 2) - Ai dirigenti regionali del lavoro, che hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro (art. 64, D.P.R. n. 303/56) - Allo SPISAL (Servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) che ha la facoltà di svolgere inchieste in caso di infortunio mediante sopralluogo in azienda o nel luogo dell’evento.