IRAP.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
La Finanziaria 2008 OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE Dott. Giuseppe Borra.
Advertisements

La Finanziaria 2008 LA FISCALITA ANTICIPATA E DIFFERITA LA FISCALITA ANTICIPATA E DIFFERITAE IL BILANCIO DESERCIZIO IL BILANCIO DESERCIZIO LA FISCALITA.
Le società di comodo Stefano Gracci
Il bilancio di esercizio: profili civilistici e tributari 6 dicembre 2006 Avv. Alberto Bianco Università degli Studi di Trento a.a. 2006/2007.
PRO-RATA PATRIMONIALE SCHEDE DI SINTESI
REDDITI D’IMPRESA.
Fiscalità d’impresa e tax audit
Il reddito d’impresa I componenti negativi Silvia Mencarelli.
Ottobre- novembre 2010 Riflessi fiscali della corretta classificazione in bilancio dei componenti reddituali OIC e IAS/IFRS Dott.ssa Giuliana Sanna – Agenzia.
L’IRAP NEGLI ENTI LOCALI
Eutekne – Tutti i diritti riservati La Finanziaria 2008 Le novità in materia di cessione di partecipazioni.
Il modello Unico 2007 La fiscalità differita A cura di Roberto Protani.
L’azienda, attraverso la gestione, svolge le operazioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati. Alcune operazioni si svolgono all’interno.
Dott. Paolo Ferri - Gennaio 2013 ASS. PROMOZIONE SOCIALE colpiscono manifestazioni dirette di capacità contributiva IRES IRAP IMPOSTE DIRETTE.
Analisi dei contenuti del conto economico
DIREZIONE REGIONALE DELLEMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELLACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE La pianificazione fiscale concordata art. 1, comma 387 e seg.,
IL MODELLO DI BILANCIO SECONDO I PRINCIPI IAS/IFRS:
FINANZIARIA 2008 TASSAZIONE SEPARATA IMPRESE IRPEF E ALTRO dott. GINO MANFRIANI Siena, 27 FEBBRAIO 2008.
Presupposto dell’IRAP - Nel 1997, come noto, è stata istituita l’imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. 446/1997). - Presupposto dell’imposta.
Contabilità aziendale (1)
Stefania Zivelonghi dottore commercialista revisore contabile.
Dott. Gian Marco Sgherri
1 NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (L. n.80 del 07/04/2003)
LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Torino, 12 giugno 2012 Centro Congressi Torino Incontra Robert Frandolič, Fimago d.o.o.
1 NOVITA PER I PROFESSIONISTI Modifiche allart. 19 del D.P.R. n. 600/1973, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni Legge.
Riduzione aliquota IRES e IRAP
In ambito fiscale. Il codice civile non menziona il contratto di locazione finanziaria, ma viene identificato come contratto atipico. Nella legislazione.
VARIAZIONI ECONOMICHE NEGATIVE.
La deduzione IRAP del 10% Art.6 D. L. n.185 del Circ. 16/E
LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO a cura di Fabio Garrini Parte Prima C/C e plusvalenze.
D. Lgs , n. 446 Art. 1, cc e L , n. 244.
Nozioni Generali Reddito (Reddito di Impresa) Bologna, 7 dicembre 2013.
Le imposte Lezione 13 Lezione 13- Le imposte.
AMMORTAMENTI IMMOBILI Immobili acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990 Sono deducibili le quote di ammortamento Immobili acquistati o costruiti dal.
FINANZIARIA 2008 LE NOVITA IRAP. Novità in materia di Irap: D.lgs. 446/1997 Le principali novità della Finanziaria 2008 Nuove modalità di determinazione.
SCHEMA SECONDO L’ART COD. CIV
1 22 gennaio 2008 Sala Orlando - Unione Commercianti Corso Venezia, 47/49 – Milano Le novità introdotte dalla Finanziaria 2008.
Imposte dirette società di capitali. PRINCIPI GENERALI REDDITO D’IMPRESA TUIR (D.P.R. 917/1986) Art. 55: Redditi d’impresa  derivano dall’esercizio di.
Programmazione e controllo A.A a cura di Giovanni Melis
L’impresa nel diritto tributario
I redditi di lavoro autonomo A cura della Dott.ssa Francesca Stradini Assegnista all’Università di Urbino “Carlo Bo”
Corso di Formazione per Revisori, Professionisti, Segretari e Dirigenti Enti Locali Copyright © 2003 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI IVREA, PINEROLO.
Programmazione e controllo A.A a cura di Giovanni Melis
Conto economico Evidenzia i proventi e i costi di competenza dell’esercizio e il risultato economico conseguito Ha una struttura scalare in modo da evidenziare.
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
SISTEMI DI GOVERNANCE E REVISIONE AZIENDALE 1 LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CNDC&CNR doc. n.16.
Reddito d’esercizio e reddito fiscale
In ambito fiscale. Il codice civile non menziona il contratto di locazione finanziaria,ma viene identificato come contratto “atipico”. Nella legislazione.
Economia politica per il quinto anno
Le regole di determinazione del reddito d’impresa
Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi.
Le regole di determinazione del reddito d’impresa - 3 Avezzano 2015.
Immobilizzazioni materiali Casi particolari. Art.102 TUIR In caso di eliminazione dei beni non completamente ammortizzati, la sopravvenienza passiva o.
Bilancio in forma abbreviata e Bilancio per le microimprese
L ’ imposta regionale sulle attività produttive Teramo dicembre 2015.
La Finanziaria 2008 LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA E LE OPPORTUNITA’ PER LE.
Fiscalità 2015: Operazioni con soggetti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio 2015 In collaborazione con.
1 CONTO ECONOMICO. A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
Nota integrativa: contenuto minimo (art c.c.) (1) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella.
Dott. Fabio Bascherini1 IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446 ATTUAZIONE DELEGA CONTENUTA NELL’ART. 3, COMMI.
Ires Corso di Scienza delle Finanze Cleam Università Bocconi a.a Riccardo Puglisi.
La Finanziaria 2008 IL NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI (ART. 96 TUIR) IL NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI (ART.
Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA’ E BILANCIO Esercitazione n.7.
Modulo 5 Michele Pisani Il Conto economico per le analisi di gestione Bilancio e analisi di bilancio delle PMI.
Determinazione del reddito fiscale di un’impresa
Università di Pisa il rendiconto finanziario. 2 Il modello concettuale stato patrimoniale “N-1” stato patrimoniale “N” valore stock al 1/1 valore stock.
Le imposte sul valore aggiunto: IVA e IRAP Corso di Economia pubblica LZA.a
Calcolo del Reddito Imponibile di una SRL
Agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete Articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni.
Transcript della presentazione:

IRAP

Novità in materia di IRAP 2008 L’aliquota ordinaria IRAP viene ridotta dal 4,25% al 3,9% (con contestuale automatica riduzione delle eventuali diverse aliquote stabilite dalle Regioni) Cambiano le regole di determinazione della base imponibile, in particolare con l’obiettivo di renderla autonoma rispetto alle regole contenute nel TUIR ai fini delle II.DD. (IRES/IRPEF) Mutano le modalità di accertamento e riscossione dell’imposta L’IRAP diventa un tributo di esclusiva competenza regionale

Base imponibile IRAP: soppressione delle variazioni fiscali valide ai fini II.DD. È stata abrogata la norma di cui all’art. 11-bis del D.Lgs. 446/1997 (decreto IRAP) secondo cui: i proventi e gli oneri che concorrono alla base imponibile IRAP devono essere assunti apportando ad essi le variazioni in aumento ed in diminuzione previste ai fini delle Imposte Dirette (disposizioni del TUIR ai fini IRES ed IRPEF)

Base imponibile IRAP: SOCIETÀ di CAPITALI La base imponibile è ancora determinata come DIFFERENZA tra: VALORE della PRODUZIONE (A) - COSTI della PRODUZIONE (B) sempre con esclusione delle voci: B9 (costi del personale dipendente) B.10.c (svalutazioni immobilizzazioni) B.10.d (svalutazione crediti) B.12 e B.13 (accantonamenti per rischi ed oneri)

Base imponibile IRAP: SOCIETÀ di CAPITALI La novità di maggiore impatto consiste nella nuova regola secondo cui i RICAVI (A) ed i COSTI (B) compresi nelle voci rilevanti ai fini IRAP vanno assunti ai fini della determinazione della base imponibile per l’importo risultante dal conto economico (valore contabile di bilancio) senza alcuna rilevanza delle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione derivanti dal TUIR (es.: oneri a deducibilità limitata quali costi auto, spese telefoniche, ecc. concorrono per l’intero importo iscritto in bilancio)

Base imponibile IRAP: SOCIETÀ di CAPITALI FATTISPECIE TRATTAMENTO IRAP Costi soggetti a limiti di deducibilità ai fini IRES (spese telefonia, auto aziendali, ecc.) Deducibili al 100% purché siano correttamente classificabili in voci bilancio CEE rilevanti ai fini IRAP Plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali Rilevanti al 100% ma soltanto se correttamente classificabili nell’area ordinaria (voci A.5 e B.14) del conto economico CEE Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione immobili civili a patrimonio RILEVANTI IN OGNI CASO Plusvalenze derivanti da cessione di beni strumentali posseduti per almeno 3 anni Imponibili al 100% nell’esercizio di competenza (no rateizzazione)

Base imponibile IRAP: SOCIETÀ di CAPITALI COSTI INDEDUCIBILI: Spese per il personale dipendente ed assimilato, anche se classificate in voci diverse da B.9 Costi relativi a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto Compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e d’impresa Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro Perdite su crediti

Base imponibile IRAP: SOCIETÀ di CAPITALI COSTI INDEDUCIBILI: Interessi passivi contenuti nei canoni di leasing: dal 2008 rileverà l’importo risultante dal contratto e non più quello determinabile con il metodo forfetario Compensi per prestazioni di fare, non fare o permettere ICI

Base imponibile IRAP: SOCIETÀ di CAPITALI DEDUZIONI IRAP: CUNEO FISCALE INAIL APPRENDISTI CONTRATTI di FORMAZIONE LAVORO ADDETTI RICERCA e SVILUPPO NUOVI ASSUNTI (bonus incremento occupazionale)

Base imponibile IRAP: SOCIETÀ di CAPITALI Principi IRAP che rimangono confermati: Principio di correlazione Criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei componenti di reddito nel conto economico in base ai principi contabili adottati dall’impresa [principi contabili nazionali (OIC) ovvero internazionali (IAS)]

Base imponibile IRAP: IMPRESE IRPEF Per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali la base imponibile IRAP è data dalla DIFFERENZA tra i Proventi e gli Oneri rilevanti, che sono: Proventi: Ricavi delle vendite e delle prestazioni Rimanenze finali Oneri: Costi acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Costi per servizi Ammortamenti materiali ed immateriali Canoni di locazione, leasing e noleggi

Base imponibile IRAP: IMPRESE IRPEF Quanto ai COSTI INDEDUCIBILI IRAP valgono le stesse regole delle società di capitali

Base imponibile IRAP: IMPRESE IRPEF Principi IRAP per le imprese-soggetti IRPEF: I componenti (Proventi ed Oneri) rilevanti ai fini IRAP si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF

Base imponibile IRAP: IMPRESE IRPEF Per comprendere correttamente la portata della disposizione bisogna coordinarla con l’abrogazione, anch’essa disposta dalla legge Finanziaria 2008, dell’art. 11-bis del D.Lgs. 446/1997: IRRILEVANZA VARIAZIONI FISCALI TUIR

Base imponibile IRAP: IMPRESE IRPEF Società di persone commerciali ed imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria possono optare per determinare la base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali. L’opzione dovrà essere comunicata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate da emanarsi entro il 31.03.2008 L’opzione è irrevocabile per 3 periodi d’imposta e si intenderà tacitamente rinnovata per un altro triennio se non revocata alla scadenza

Base imponibile IRAP: HOLDING INDUSTRIALI Holding “industriali” – definizione: società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella detenzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, per le quali sussiste l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 385/1993 [TUB – Testo Unico leggi in materia bancaria e creditizia], nell’apposita sezione dell’Elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (peraltro non più tenuti agli obblighi relativi all’archivio unico informatico)

Base imponibile IRAP: HOLDING INDUSTRIALI Per le holding industriali la base imponibile IRAP si determina aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione delle regole delle società di capitali la DIFFERENZA tra: Interessi attivi e proventi assimilati e Interessi passivi e oneri assimilati