LEGGE–QUADRO SULL’HANDICAP “Carta dei diritti dell’invalido”

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LEGGE–QUADRO SULL’HANDICAP “Carta dei diritti dell’invalido” LA LEGGE 104/92 LEGGE–QUADRO SULL’HANDICAP “Carta dei diritti dell’invalido” A Cura di Massimo Calestani 24 giugno 2014

LA LEGGE 104/92: GLI OBIETTIVI Prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività e la realizzazione di diritti civili, politici e patrimoniali.

L.104/92: due concetti base PERSONA HANDICAPPATA SITUAZIONE DI GRAVITA’

PERSONA HANDICAPPATA L’art. 3: “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un progressivo svantaggio sociale o di emarginazione”

SITUAZIONE DI GRAVITA’ La minorazione riduce l’autonomia personale, in relazione all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella sfera individuale o di relazione.

Handicap in situazione di gravità Un handicap in situazione di gravità non dipende solo dalle menomazioni o dalle patologie, ma anche dal contesto in cui si colloca e da fattori “personali”. Per questo motivo, la Commissione preposta all’accertamento dell’handicap è integrata dalla presenza di un operatore sociale.

L. 104/92: la domanda La procedura (ormai interamente telematica) è la stessa delle domande di invalidità civile. Può essere presentata contestualmente all’istanza di invalidità civile-sordomutismo-cecità, oppure in un momento successivo. In entrambi i casi, è necessario il certificato telematico del medico di base

L. 104/92: i benefici Agevolazioni fiscali e tributarie Agevolazioni legate al rapporto di lavoro Altre agevolazioni

L. 104/92: i benefici fiscali Detrazione d’imposta fissa per figli a carico: i genitori di un figlio disabile hanno diritto a detrazione maggiori a livello irpef. Es. detrazione per figlio non disabile di età inferiore ai 3 anni = 1.220,00 euro; Detrazione per figlio con handicap di età inferiore ai 3 anni = 1.620,00 euro.

L. 104/92: i benefici fiscali Deduzione delle spese sanitarie e di assistenza: un disabile, o un suo familiare, possono dedurre dal reddito sia l’ammontare delle spese sanitarie sostenute, sia l’ammontare dei contributi previdenziali versati per persone che lo assistono.

L. 104/92: i benefici fiscali Detrazione delle spese per la macchina: i disabili possono detrarre dalle tasse il 19% delle spese sostenute per l’acquisto della macchina e per le riparazioni straordinarie. Hanno diritto anche alla riduzione dell’Iva che deve essere al 4%, all’esenzione del bollo auto e all’esenzione delle tasse di trascrizione per il passaggio di proprietà.

L. 104/92: i benefici fiscali Detrazione delle spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche: i disabili che hanno necessità di installare attrezzature particolari (rampe, scivoli, ascensori), hanno diritto a detrarre dalle tasse il 50% (fino al 31.12.2014, nel 2015 il 40% e nel 2016 il 36%) delle spese sostenute.

L. 104/92: i benefici fiscali Detrazione per l’acquisto di strumenti: in caso di acquisto di macchinari che aiutino nelle attività quotidiane (computer, apparecchiature tecniche), i disabili hanno diritto a detrarre dalle tasse il 19% delle spese sostenute per l’acquisto. Inoltre, in questi casi, l’Iva è al 4%.

L. 104/92: altre agevolazioni Contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli. Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie. Esenzione dal pagamento del bollo auto. Eventuali altre agevolazioni previste dai singoli Regolamenti comunali.

L. 104/92: altre agevolazioni Rimborso del 20% delle spese per adattamento veicoli. Contributi per la costruzione di alloggi riservati a persone handicappate. Rimborso delle spese di cura presso centri esteri di altissima specializzazione. Riduzione del canone di abbonamento al servizio telefonico.

L. 104/92: benefici “lavorativi” Scelta prioritaria tra sedi di lavoro e precedenza nei trasferimenti. Divieto di trasferimento d’autorità Ausili e tempi aggiuntivi nei concorsi. Permessi retribuiti

L. 104: I PERMESSI RETRIBUITI A chi spettano: ai lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico che prestano assistenza ad un familiare a cui sia stato riconosciuto l’handicap in situazione di gravità e all’handicappato maggiorenne per sé stesso.

L. 104: I PERMESSI RETRIBUITI Condizioni: riconoscimento handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3), sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; assenza di ricovero a tempo pieno in Istituti specializzati.

L. 104: le agevolazioni in ambito lavorativo A seconda della persona che necessita di assistenza, possiamo distinguere: Agevolazioni per chi assiste figli minori; Agevolazioni per chi assiste figli maggiorenni o altri familiari; Agevolazioni per sé stessi.

L. 104: assistenza ai figli minori con handicap in situazione di gravità Distinguiamo: Figlio con età fino a 3 anni; Figlio con età compresa fra 3 e 18 anni.

L. 104: assistenza ai figli con età fino ai 3 anni Il genitore lavoratore (anche adottivo od affidatario) di bambino portatore di handicap in situazione di gravità, ha diritto a fruire: 1) del prolungamento del congedo parentale (astensione facoltativa); oppure 2) di 2 ore di permesso giornaliere; 3) di 3 giorni interi di permesso retribuito al mese.

L. 104: prolungamento astensione facoltativa (congedo parentale) Può essere fruito da entrambi i genitori alternativamente fino all’8° anno di vita del bambino (per un massimo di 3 anni) La retribuzione è al 30% fino al 3° anno di vita. Dopo il 3° anno si mantiene il 30% della retribuzione solo se non si superano determinate soglie reddituali. Il congedo può essere frazionato.

L. 104/92: i permessi orari fino al 3° anno del bambino I permessi orari, alternativi al prolungamento della maternità facoltativa, sono di: 2 ore al giorno in caso di orario di lavoro pari o superiore a 6 ore giornaliere 1 ora al giorno in caso di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere

L. 104/92: i permessi orari fino al 3° anno del bambino I permessi orari sono equiparati a quelli per allattamento e per i medesimi spetta un’indennità economica pari alla retribuzione perduta, che è a carico dell’INPS, ma viene anticipata dal datore di lavoro. I permessi, così come il prolungamento della facoltativa, sono computati nell’anzianità assicurativa.

L. 104/92: i permessi mensili Sono permessi giornalieri od orari usufruibili mensilmente da parte dei lavoratori dipendenti. Possono essere usufruiti da entrambi i genitori, ma alternativamente. Un recente intervento normativo ha esteso anche a parenti e affini entro il 2° grado la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso per assistere minori.

L. 104/92: astensione facoltativa e 3 gg di permesso Un genitore può godere dell’astensione facoltativa “ordinaria” e l’altro genitore può fruire dei permessi della 104 invece… Se un genitore sta godendo del prolungamento dell’astensione facoltativa, l’altro genitore non può fruire dei permessi della 104

L. 104/92: assistenza al bambino portatore di handicap di età > 3anni I genitori hanno diritto, alternativamente, a 3 giorni di permesso mensile La presenza in famiglia di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità di fruire dei permessi Il minore non deve essere ricoverato a tempo pieno. Anche se vi sono specifiche eccezioni.

L. 104/92: i permessi per i genitori di figli maggiorenni e per i familiari di persone handicappate Il lavoratore dipendente per l’assistenza a ciascun familiare in situazione di handicap grave ha la possibilità di fruire di: 3 giorni interi di permesso retribuito al mese oppure 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora.

L. 104/92: gli aventi diritto Il coniuge e i parenti e affini entro il 2° grado: - Parenti di 1° grado = genitori, figli - Parenti di 2° grado = nonni, fratelli/ sorelle, nipoti (figli di figli) - Affini di 1°grado = suocero/a, nuora, genero - Affini di 2°grado = cognati

A particolari condizioni L. 104/92: gli aventi diritto A particolari condizioni i permessi possono essere usufruiti anche da parenti e affini entro il 3° grado Parenti di 3° grado = bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli/sorelle) Affini di 3° grado = zii e nipoti acquisiti

L. 104/92: gli aventi diritto Abbiano compiuto i 65 anni di età Nello specifico i parenti ed affini di 3° grado possono usufruire dei permessi solo nel caso in cui il coniuge o i genitori della persona riconosciuta portatrice di handicap grave : Abbiano compiuto i 65 anni di età Siano affetti da patologie invalidanti Siano deceduti o mancanti: dove per mancanti s’intende assenza naturale o giuridica, celibato o figlio non riconosciuto, divorzio, separazione legale, abbandono

L. 104/92: I PERMESSI RETRIBUITI Alcune particolarità: I permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore, con la sola eccezione dei genitori che assistono il figlio con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi alternativamente, sempre nel limite dei 3 giorni mensili per persona disabile In caso di Part-time: Orizzontale: i permessi orari sono riconosciuti proporzionalmente all’orario di lavoro mentre i permessi giornalieri sono riconosciuti per intero; Verticale: i permessi orari spettano per intero mentre i permessi giornalieri sono ridotti proporzionalmente all’orario di lavoro.

L. 104/92: i permessi per il lavoratore portatore di handicap Il lavoratore dipendente in situazione di handicap grave ha la possibilità di fruire per se stesso alternativamente in ogni mese di: 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese; oppure 3 giorni interi di permesso al mese; 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora.

L. 104/92: i permessi per il lavoratore portatore di handicap Il lavoratore che si trova nella duplice qualità di soggetto esso stesso disabile e di familiare che assiste un disabile può cumulare i permessi per sé stesso e quelli per l’assistenza al familiare. A condizione che sia nella condizione di soddisfare specifiche esigenze assistenziali del familiare. Il lavoratore non disabile può usufruire dei permessi per assistere un familiare disabile anche se quest’ultimo già usufruisce dei permessi per sé stesso.

L. 104/92: la domanda dei permessi Deve essere presentata all’Inps on-line (la copia con la relativa ricevuta di protocollo deve essere consegnata al datore di lavoro). Ha validità a decorrere dalla sua presentazione. Vale fino all’eventuale data di revisione, se espressamente prevista dal verbale. Vale per sei mesi se il verbale della L. 104 è provvisorio

L. 104/92: il congedo straordinario L’art 42 del Decreto Legislativo n.151/2011 prevede la possibilità di fruire di un congedo biennale retribuito, per coloro che assistono un familiare in possesso del riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/92.

L. 104/92: il congedo straordinario – a chi spetta? Possono usufruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti, anche se cittadini stranieri, apolidi, se residenti o domiciliati o aventi stabile dimora in Italia I soggetti aventi diritto sono: il coniuge, i genitori, i fratelli/sorelle, il figlio (e seguono un ordine di priorità)

L. 104/92: il congedo straordinario IMPORTANTE RICORDARE CHE: il lavoratore disabile non può chiedere il congedo per se stesso chi chiede di usufruire del congedo deve avere la residenza con colui che ha avuto il riconoscimento dell'handicap

L. 104/92: il congedo straordinario Se la persona con handicap in situazione di gravità: È coniugato NON è coniugato o è coniugato, ma non è convivente Il congedo spetta al coniuge Il congedo spetta alternativamente ad uno dei 2 genitori Il congedo spetta ai genitori o, se sono scomparsi o sono inabili, a fratelli o sorelle conviventi o al figlio convivente se il coniuge del disabile: Non è lavoratore È un lavoratore autonomo Ha rinunciato al congedo per lo stesso soggetto o per gli stessi periodi Il congedo spetta ai fratelli/sorelle conviventi o ai figli conviventi, se i genitori sono scomparsi o sono inabili

L. 104/92: il congedo straordinario – la durata 2 anni nell’arco della vita lavorativa del richiedente e tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. Si tratta cioè di un limite massimo sia nel senso di congedo richiesto da un lavoratore per diverse persone da assistere, sia nel senso di congedo goduto da più lavoratori per la stessa persona da assistere; In caso di pluralità di figli in situazione di handicap grave il beneficio spetta per ciascun figlio nel limite massimo dei 2 anni a ciascun lavoratore. Ciò significa che non è MAI possibile per lo stesso genitore lavoratore fruire del “raddoppio”, infatti un ulteriore biennio per altri figli in situazione di handicap grave è ipotizzabile solo per l’altro genitore;

L. 104/92: il congedo straordinario – la durata Il beneficio NON è concedibile se il disabile grave da assistere presta, a sua volta, attività lavorativa – tuttavia per i soli periodi in cui l’attività non viene svolta il congedo potrebbe essere riconosciuto (ad esempio periodi di malattia, ferie, infortunio, aspettativa, etc…); se il disabile stesso o la persona per la quale si chiedono le agevolazioni è ricoverato a tempo pieno.

L. 104/92: il congedo straordinario altre caratteristiche Il congedo è FRAZIONABILE IN MESI o anche in GIORNI (purché siano giorni INTERI) Il congedo è INDENNIZZATO con una indennità pari all’ultima retribuzione (comprensiva di ratei di 13.ma, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, premi, etc…). L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro e viene poi conguagliata con l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’INPS.

L. 104/92: il congedo straordinario altre caratteristiche Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida sia per il diritto che per la misura della pensione Tale contribuzione è accreditata direttamente dall’INPS

L. 104/92: il congedo straordinario - compatibilità NON è possibile fruire del congedo straordinario e dei permessi per lo stesso disabile nelle stesse giornate. I due benefici possono essere fruiti nello stesso mese, ma in giornate diverse. Il congedo straordinario è compatibile: - con l’assegno ordinario di invalidità; - con il congedo parentale (astensione facoltativa “ordinaria”, no prolungamento) goduto dall’altro genitore.

L. 104/92: il congedo straordinario – la domanda La domanda deve essere trasmessa all’Inps on-line. Una copia con la ricevuta di protocollo dovrà essere consegnata al datore di lavoro. L'Inps trasmetterà al datore di lavoro un provvedimento con il quale autorizza il conguaglio di quanto ha anticipato al lavoratore a titolo di congedo straordinario.