CONDIZIONALITA’ INTRODUZIONE

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CONDIZIONALITA’ INTRODUZIONE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RIFORMA DELLA P.A.C. REG. 1782/2003

Che cos’ è la CONDIZIONALITA’ Un insieme di impegni a cui il produttore deve attenersi. Essi sono suddivisi un due grandi categorie: 1) Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), “ Atti “ in vigore derivanti dall’ applicazione nazionale di leggi comunitarie. 2) Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), norme di carattere nazionale. La riforma della P.A.C. stabilisce che la condizionalità deve essere rispettata da TUTTI i produttori che beneficiano di pagamento diretti. Con la precisazione che l’ obbligo del rispetto delle norme è esteso a tutti i terreni che costituiscono l’ azienda agricola inclusi quindi anche quelli che non percepiscono premi. (tipo vigneto e/o agrumi).

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL’ ALLEGATO III DEL REG. (CE)1872/2003 Essi si suddividono in tre elenchi : Elenco “A”. N. 9 Atti di Criteri di gestione obbligatori entrati in vigore a partire dal 01/01/2005. Elenco “B”. N. 7 Atti di Criteri di gestione obbligatori entrati in vigore a partire dal 01/01/2006. Elenco “C”. N. 3 Atti di criteri di gestione obbligatori entrati in vigore a partire dal 01/01/2007.

ELENCO DEGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L’ ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI . (IN VIGORE DAL 01/01/2005) ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, concernente la protezione acque sotterranee dall’ inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ ambiente, in particolare dell’ ambiente, in particolare del suolo, nell’ utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’ inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; ATTO A5 – DIRETTIVA 92/42/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; ATTO A6 – DIRETTIVA 92/102/CEE del consiglio del 27/11/1992, (modificata dal regolamento CE 21/2004) relativa all’ identificazione e alla registrazione degli animali; ATTO A7- REGOLAMENTO 1760/2000 per quanto riguarda i marchi auricolari,il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini; ATTO A8 – che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’ etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il reg. 820/1997; ATTO A8 bis- REGOLAMENTO 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il reg. CE 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

ELENCO DEGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L’ ELENCO “B” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI . (IN VIGORE DAL 01/01/2006) ATTO B9 – DIRETTIVA 91/414/CEE concernente l’ immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; ATTO B10 – DIRETTIVA 96/22/CE concernente il divieto d’ utilizzazione di talune sostanze ed azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agonistiche nella produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE; ATTO B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare, istituisce l’ autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; ATTO B12 – Regolamento recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; ATTO B13 – DIRETTIVA 85/511/CEE concernenti misure comunitarie di lotta contro l afta epizootica; ATTO B14 – DIRETTIVA 92/119/CEE concernente l’ introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli anomali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolari dei suini; ATTO B15 – DIRETTIVA 2000/75/CE che stabilisce le disposizioni specifiche relative alla misure di lotta e di eradicazione delle febbre catarrale degli ovini;

ELENCO DEGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L’ ELENCO “C” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI . (IN VIGORE DAL 01/01/2007) ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; ATTO C18- DIRETTIVA 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

Campo di condizionalità ambiente Criteri di gestione Obbligatori. Atto A1 Direttiva 79/409/CEE (direttiva sugli uccelli). Scopo: Conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti in Europa,nonché l’ istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS), in modo da garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie minacciate (fenicottero,cicogna bianca).

Campo di condizionalità ambiente Criteri di gestione Obbligatori. ATTO A2 - Dir. 80/68/CEE ”Protezione delle acque sotterranee dall’ inquinamento provocato certe sostanze pericolose” Scopo: Quello di prevenire l’ inquinamento delle acque sotterranee causato dall’ uso di sostanze pericolose.

A chi è destinata la predetta norma ? Campo di condizionalità Ambiente Criteri di gestione Obbligatori. ATTO A2 - Dir. 80/68/CEE ”Protezione delle acque sotterranee dall’ inquinamento provocato certe sostanze pericolose” A chi è destinata la predetta norma ? Cosa deve fare il produttore per essere in regola? A tutte le aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose individuate dalla citata direttiva e recepita dal D.L. 152/99. L’ agricoltore è tenuto a rispettare le disposizioni di utilizzo e smaltimento dei prodotti impegnati in agricoltura (fitofarmaci,lubrificanti, ecc.) in quanto potrebbero contenere, anche se solo in quantità minima, le sostanze indicate negli elenchi della Direttiva (80/68/CEE). (es. zinco , rame, nichel etc.) N.B. Non sono compresi in questa categoria i trattamenti e le irrorazioni effettuate nella normale pratica agricola.

Campo di condizionalità Ambiente Criteri di gestione Obbligatori. Atto A3 Direttiva 86/278/CEE.“Protezione dell’ ambiente, in particolare del suolo, nell’ utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” Riguarda le aziende su cui i terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione Obbiettivo : Disciplinare l’utilizzazione controllata dei fanghi in agricoltura.

Campo di condizionalità Ambiente Criteri di gestione Obbligatori. Atto A4. - Dir. 91/676/CEE ”Protezione delle acque dall’ inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole” Obiettivo: La massima protezione delle acque dall’ inquinamento da nitrati. Riguarda le Aziende agricole situate nella Aree Vulnerabili da Nitrati

Campo di condizionalità sanità pubblica Criteri di gestione Obbligatori. Atto A6,A7,A8 e A8bis. - Dir. 92/102/CEE, Regolamento 2629/1997, Regolamento 1760/200 e regolamento CE 21/2004 che istituiscono un sistema di identificazione e registrazione degli animali. Riguarda la aziende agricole con allevamenti appartenenti alla specie bovina,bufalina,suina e ovicaprina.

Campo di condizionalità sanità pubblica Qual è lo scopo di questa norma: Innanzitutto è opportuno dire che tale norma è composta da una serie di regolamenti e direttive che sono tutt’ ora in continuo aggiornamento. Esse prevedono l’ istituzione di un sistema di identificazione e registrazione delle principali specie zootecniche (bovina,bufalina,suina,ovicaprina) tramite la quale si possono perseguire alcuni obbiettivi di interesse generale: garantire la sanità pubblica e la salute degli animali; consentire un’ etichettatura chiara ed adeguata delle carni, in particolare per le bovine.

Campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali Norma 1.1 “Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio”. Qual è lo scopo della norma ? L’ obiettivo principale è quello di proteggere i terreni dai fenomeni erosivi. La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di rigagnoli. Riguarda le superfici a Seminativo in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologico). PAG. 1

Campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali Qual è lo scopo della norma ? L’ obiettivo principale è quello di proteggere i terreni dai fenomeni erosivi. La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di rigagnoli.

Campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali Norma 1.1 Cosa deve fare l’ agricoltore ? Egli al fine di ridurre i fenomeni erosivi, dovrà realizzare dei solchi acquai temporanei negli appezzamenti. I suddetti solchi dovranno avere andamento trasversale alla massima pendenza ed essere distanti tra loro non più di 80 m. In caso di un’ elevata acclività del terreno, ove ci siano rischi per la stabilità del mezzo agricolo, in sostituzione dei solchi acquai temporanei è prescritta la realizzazione di fasce non lavorate con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell’ erosione. Tali fasce devono essere larghe almeno 5 m e distanti tra loro massimo 60 m. PAG. 2

Campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali Norma 2.1 “Gestione delle stoppie e dei residui colturali” Qual è lo scopo della norma? L’ obiettivo principale è quello di mantenere il livello della sostanza organica del suolo tramite la corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali. 1) Riguarda le superfici a seminativo in produzione (incluso set - aside investito a colture no-food o biologiche) 2) Riguarda le superfici A SEMINATIVO soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati) PAG. 3

Campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali Quali sono gli obblighi del produttore ? Non deve bruciare, le stoppie, le paglie e residui colturali, fino al 30 settembre; Il conduttore di azienda agricola , nel più breve tempo possibile dalla raccolta e non oltre il 15 agosto, deve sottoporre a pascolamento l’ intero corpo aziendale o in alternativa realizzare le fasce parafuoco di ampiezza non inferiore a 10 metri; Nel caso in cui si preveda di non effettuare le operazioni di raccolta , gli agricoltori devono, entro il 15 luglio, sottoporre a pascolamento oppure realizzare le fasce; Inoltre è possibile bruciare le stoppie, le paglie, e i residui colturali , dopo il 30 settembre, a condizione che nell’ annata agraria seguente il produttore esegua uno dei seguenti interventi: Sovescio; Coltivazione di leguminose in purezza con interramento dei residui colturali; Letamazione o altri interventi di concimazione organica; Coltivazione di foraggere di leguminose, pascolati almeno una volta e comunque con l’ interramento dei residui colturali. Infine c’ è da dire che esiste una deroga che permetta al produttore la bruciatura solo nel caso di emergenza di carattere fitosanitario, in tal caso è necessario poi effettuare almeno uno dei interventi descritti nel punto 4. PAG. 4

Campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali Norma 3.1 “Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali” Qual è lo scopo della norma? L’obiettivo principale è quello di proteggere la struttura del terreno attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali. Una delle pratiche agronomiche che influiscono positivamente sulla struttura del suolo è il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque che insieme alle opportune sistemazioni del terreno (es. baulatura) concorre ad assicurare un agevole deflusso delle acque piovane verso i punti di raccolta naturali o artificiali (impluvie fossi) favorendo l’eliminazione dei dannosi ristagni idrici. Riguarda qualsiasi superficie agricola aziendale PAG. 5

Campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali Cosa deve fare l ‘agricoltore ? Al fine di ridurre i rischi di allagamenti e ristagni laddove presente una rete di sgrondo delle acque superficiali la norma prevede i seguenti impegni: mantenere in efficienza fossi e scoline; mantenere in efficienza i canali collettori; Inoltre sono esenti dal rispettare i predetti obblighi i produttori i cui terreni, costituenti la propria azienda, si trovino nelle seguenti condizioni: - Soggetti alle disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; - Con la presenza di drenaggio sotterraneo; - Impegnati ai sensi del PSR 2000/2006 Misura F agroambiente, Azione F4a, intervento a) . PAG. 6

Campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali Norma 4: Livello minimo di mantenimento “Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat. “ Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente. Riguarda le superfici a pascolo permanente La norma regionale prevede i seguenti impegni : Divieto assoluto di riduzione delle superfici a pascolo permanente; Divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi all’ interno dei siti di importanza comunitaria, salve diverse disposizioni delle autorità di gestione; Esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgombro delle acque; Il carico massimo di bestiame per ettaro non deve comunque superare 1 2 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive; PAG. 7

Campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali Norma 4: Livello minimo di mantenimento. Norma 4.2 : Gestione delle superfici ritirate dalla produzione. Riguarda le superfici a seminativo soggette all’ obbligo del ritiro della produzione (set -aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivate). Qual è lo scopo della norma regionale? L’ obiettivo principale della norma è quello di garantire che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati , ma siano comunque sottoposti ad un “livello minimo di mantenimento” PAG. 8

Cosa deve fare il produttore? Norma 4.2 : “Gestione delle superfici ritirate dalla produzione” (Terreni Disattivati). Cosa deve fare il produttore? Deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale durante tutto l’anno ; Effettuare almeno uno sfalcio, o una trinciatura oppure il pascolamento delle superfici interessate. Queste operazioni devono essere fatte nel seguente periodo: - per le aree comuni dal 16 settembre al 15 maggio di ogni anno; - per le aree individuate come zone S. I. C. e Z. P.S. dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno; Non sono ammesse lavorazione meccaniche tipo aratura e /o erpicatura. PAG. 9

Norma 4.2 : “ Gestione delle superfici ritirate dalla produzione”. In DEROGA all’ impegno A), sono ammesse lavorazione meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: Pratica del sovescio; Terreni interessati da intervento di ripristino di habitat e biotopi; Colture a perdere per la fauna; Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell’ottenimento di una produzione agricola nell’anno successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione. Nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’ esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. PAG. 10

Norma 4.2 : Gestione delle superfici ritirate dalla produzione. In DEROGA all’ impegno B), sono ammesse le seguenti pratiche agronomiche finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti: Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle date stabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; In aggiunta o in alternativa alle operazioni di sfalcio o di trinciatura, unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione, è ammesso, in deroga alle date stabilite l’ intervento di pascolamento . La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dal produttore. Pag. 11

Campo di condizionalità buone condizioni agronomiche e ambientali Norma 4: Livello minimo di mantenimento: “Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat “ Norma 4.3 : Manutenzione degli oliveti. Qual è lo scopo della norma? L’ obiettivo principale è quello di assicurare un livello minimo di mantenimento degli oliveti. Quali impegni, questa norma, attribuisce all’ agricoltore ? divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della legge 14/02/1951 n. 144; attuazione di tecniche colturali alle piante, secondo gli usi e i costumi locali; potatura degli ulivi almeno una volta ogni 5 anni; PAG. 12

Consulta la seguente tabella Conosci, in funzione della coltura praticata, quali sono le norme che si debbono rispettare ? Consulta la seguente tabella Coltura praticata Norma da rispettare Norma 1.1 pag. 1 e 2 Norma 2.1 pag. 3 e 4; Norma 2.1 pag. 3 e 4 Norma 4.2 pag. 8,9,10 e 11; Norma 4.1 pag. 7; Norma 4.3 pag. 12; Norma 3.1. pag. 5 e 6