La funzione amministrativa
La funzione amministrativa La funzione amministrativa indica la funzione diretta alla realizzazione/cura in concreto dei fini pubblici. Quali siano gli interessi pubblici è stabilito dalle norme giuridiche (cost/leggi) che affidano agli apparati amministrativi il compito di perseguire quell’interesse
Interessi pubblici Salute, ambiente, valorizzazione dei bni culturali, assetto urbanistico delle città, assetto delle vie di comunicazione… Sono gli apparati politici individuano quali interessi non possono essere soddisfatti individualmente e quali interessi inconciliabili tra loro siano da preferire
Differenza tra politica e amministrazione Gli apparati amministrativi attuano gli indirizzi politici. Curano gli interessi stabiliti come pubblici facendo se necessario scelte ulteriori per individuare in concreto gli interessi da soddisfare.
Art 118 cost Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ Sussidiarietà verticaleost.). Le funzioni amministrative «sono attribuite ai comuni», enti più prossimi ai cittadini, a meno che la legge (statale o regionale) non provveda a conferirle a province, città metropolitane, regioni o Stato per garantire, di volta in volta, esigenze di carattere unitario Sussidiarietà orizzontale Stato, le regioni e gli enti locali «favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale» (art. 118.4 Cost.)) .
Adeguatezza: il livello di governo individuato dalla legge deve essere in grado (e cioè capace) di gestire quella funzione, dovendosi altrimenti affidare la funzione a un livello di governo più adeguato. se per la sua natura più vasta il problema non può essere gestito a livello comunale, occorrerà individuare un livello più adeguato (per esempio provinciale) sempre cercando di allontanarsi solo il necessario dai cittadini Differenziazione: il conferimento delle funzioni deve avvenire tenedo conto delle diverse condizioni economiche e demografiche. Ad es. si potrà decidere di affidare delle funzioni ai Comuni con più di 100.000 abitanti perché questi hanno più risorse, mentre ai Comuni più piccoli no ( e quelle funzioni saranno gestite a livello per esempio provinciale)
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO Si parla di DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO per indicare il conferimento di compiti e funzioni di natura amministrativa dallo Stato ai poteri locali