Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla educazione della prole Art 158. c.c. Avviene d’accordo tra le parti e acquista efficacia con la omologazione del Tribunale Consensuale Nei casi in cui i coniugi, di fatto, cessano di vivere insieme Giudiziale Di fatto Art 151. c.c. Pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi Riconciliazione Art. 157 c.c. Determina la cessazione degli effetti della separazione e può essere espressa o tacita
Si sospendono i doveri coniugali di cui art 143 c.c. (escluso l’obbligo del reciproco rispetto ed il dovere di assistenza) I coniugi per quanto separati non possono risposarsi in quanto il vincolo non viene meno EFFETTI DI ORDINE PERSONALE EFFETTI DI ORDINE PATRIMONIALE Si scioglie la comunione legale, conseguenza del venir meno dell’obbligo di collaborazione mentre resta fermo il fondo patrimoniale costituito per adempiere a taluni bisogni della famiglia
obbligo di fedeltà obbligo di coabitazione assistenza morale assistenza materiale rispetto del coniuge Violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio 1.Esclusione dell’assegno di mantenimento 2.Esclusione dei diritti successori 3.Pensione di reversibilità in ipotesi di assegno alimentare ART. 151 c.c. SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Quando risulti accertata la PRECEDENZA della crisi dell’unione rispetto al comportamento qualificato, dal coniuge richiedente, come contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, deve escludersi il nesso causale tra il predetto comportamento e la fine dell’adfectio coniugalis NON SOLO con riferimento alla motivazione di una possibile dichiarazione di addebito MA ANCHE In riferimento alla violazione stessa dell’obbligo matrimoniale
Mutamento dello stato civile e perdita da parte della moglie del cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. EFFETTI DI ORDINE PERSONALE EFFETTI DI ORDINE PATRIMONIALE Divisione dei beni in comunione; Perdita dei diritti successori. In presenza di determinate circostanze e di presupposti espressamente previsti dalla legge il coniuge conserva: - diritto ad una parte di indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge; -diritto alla pensione di reversibilità; -diritto ad un assegno successorio a carico dell’eredità. Divorzio
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Giudice dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Giudice può, in caso di palese iniquità escludere tale previsione con motivata decisione Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione (“una tantum”) ove questa sia ritenuta equa dal giudice. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico
Domanda congiunta proposta con ricorso contenente l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento, mantenimento dei figli, assegnazione casa familiare eventuale assegno di mantenimento/divorzile Udienza Presidenziale - Comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale - Tentativo di conciliazione - Redazione processo verbale Camera di consiglio Relazione del Presidente OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI CON DECRETO Camera di Consiglio SENTENZA Separazione consensuale (art. 711 c.p.c.) Divorzio su domanda congiunta Art. 4 comma 16 L. n.898/1970
Domanda di separazione proposta con ricorso da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo dell’ultima residenza dei coniugi o, in mancanza, dove il coniuge convenuto ha residenza o i domicilio (art. 706 c.p.c. - Art. 4 Legge n 898/1970) Contenuto della domanda - Esposizione dei fatti sui quali la domanda si fonda - Indicazione esistenza di figli - Allegazione dichiarazione dei redditi ultimi tre anni Il Presidente del Tribunale fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi, il termine di notifica del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al Presidente con assistenza dei rispettivi difensori Tentativo di conciliazione da parte del Presidente prima separatamente e poi congiuntamente Esito positivo - redazione processo verbale della conciliazione - - conversione separazione in consensuale Esito negativo - Emissione con ordinanza provvedimenti provvisori e urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole; - nomina Giudice Istruttore - Fissazione udienza di comparizione innanzi G.I.
Alla successiva udienza, nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche il Giudice Istruttore: a) pronuncia sentenza non definitiva relativa alla status; b) fissa tre termini perentori (30gg+30gg+20gg) per il deposito di tre memorie per consentire alle parti di precisare modificare le richieste eccezioni e conclusioni già formulate, di replicare alle richieste eccezioni nuove e modificate dall’altra parte, di indicare i mezzi di prova e produrre documentazione; c) rinvia udienza per ammissione dei mezzi istruttori (art. 155 sexies c.c.) - Prova per testi su circostanze articolate dalle parti - Consulenza tecnica d’ufficio * - Audizione del minore * - Indagine polizia tributaria * possono essere disposti prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti riguardo ai figli A seguito dell’istruttoria e del deposito di memorie conclusive delle parti il procedimento si chiude con la pronuncia di una SENTENZA
I provvedimenti assunti in sede di separazione e di divorzio possono essere soggetti a revisione - qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto modifica delle condizioni economiche personali, trasferimento di residenza di uno dei coniugi/ ex coniugi (art 710 c.p.c. art 9 L. n. 898/1970). - qualora sussista una condizione di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento. In questo caso il giudice oltre all’eventuale modifica delle condizioni in corso, può ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore, disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro o anche condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (Art. 709 ter c.p.c.)