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2 SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO NORME GENERALI Fonti del diritto (Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Statuto dei Lavoratori) NORME SPECIALI Norme che trattano in maniera specifica di sicurezza (D.P.R.547/55, D.P.R.303/56, D.Lgs.277/91, D.Lgs.626/94)
3 COSTITUZIONE FONTI PRIMARIE FONTI SECONDARIE Leggi ordinarie Decreti legge Leggi regionali Decreti delegati Circolari Regole tecniche Precetti giudiziari Contratti di lavoro Normative internazionali Regolamenti esecutivi
4 ART. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti ART. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori; promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi a regolare i diritti del lavoro
5 ART. 41 L’iniziativa economica è libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
6 Art Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per la sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a riconoscimento, se non prova ad avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno Impone all’imprenditore di tutelare i lavoratori
7 Art L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Principio della Responsabilità Civile: risarcimento del danno ingiusto
8 COLPA Negligenza Imprudenza Imperizia DOLO intenzione di nuocere e di violare la norma
9 NEGLIGENTE: Colui che, pur essendo consapevole della possibilità di avverarsi di un evento dannoso, omette di provvedere secondo quanto la ragione e l’esperienza consigliano e va contro le regole stabilite IMPRUDENTE: Colui che sottovalutando le conseguenze delle sue azioni o omissioni corre o fa correre ad altri inutili rischi IMPERITO: Colui che è incapace tecnicamente di esercitare le proprie attività. L’imperizia può derivare dall’ignoranza, cioè dall’insufficiente competenza, oppure dall’inabilità, ossia dall’insufficiente esperienza
10 DOLO – COLPA DANNO NESSO CAUSALE RESPONSABILITA’
11 L’ignoranza della legge non costituisce attenuante (salvo casi particolari dimostrazione d’innocenza) REATO DELITTI: Reclusione art. 23 Multa art. 24 CONTRAVVENZIONI: Arresto art. 25 Ammenda art. 26
12 PENE DETENTIVE Reclusione (da 15 gg. a 24 anni) Arresto (da 5 gg. a 3 anni) PENE PECUNIARIE Multa (Pagamento allo Stato di somma di grado elevato) Ammenda (Pagamento allo Stato di somma di grado lieve) PENE ACCESSORIE Interdizioni (dai pubblici uffici, potere di contrattazione con enti pubblici...)
13 ART Recidività Chi, dopo essere stato condannato per un reato ne commette un altro della stessa indole (violazione di una stessa disposizione di legge art.101), può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena prevista. Punisce, tra l’altro, omicidio e lesioni personali colpose, definendo colposo un comportamento dovuto a imprudenza, ignoranza, inosservanza (negligenza), imperizia
14 ART Prescrizione del reato La prescrizione estingue il reato in: 5 anni per condanne alla reclusione inferiori a 5 anni o a multe; 3 anni per contravvenzioni per cui la Legge stabilisce la pena dell’arresto; 2 anni per contravvenzioni per cui la Legge stabilisce la pena dell’ammenda.
15 ART Oblazione Nelle contravvenzioni per le quali la Legge prevede la sola pena dell’ammenda alternativa dell’arresto, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda prevista dalla Legge, oltre alle spese del dibattimento. L’oblazione estingue il reato
16 ART Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, o li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni; se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.
17 ART Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa...
18 ART Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme (…) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni
19 ART Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa...
20 Fin dagli anni ’50 importanti leggi italiane hanno dettato le regole tecniche sui requisiti di sicurezza e di igiene delle macchine, degli impianti e dei luoghi di lavoro.
21 D.P.R. 547/55 prevenzione degli infortuni D.P.R. 303/56 igiene in ambiente di lavoro L. 46/90 sicurezza degli impianti D.Lgs. 277/91 rumore, piombo, amianto D.Lgs. 475/92 dispositivi di protezione individuale D.Lgs. 626/94 miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
22 D.P.R. 459/96 sicurezza delle macchine-marcatura CE D.Lgs. 493/96 segnaletica di sicurezza D.Lgs. 494/96 sicurezza nei cantieri D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 66/03 sostanze pericolose D.Lgs. 345/99 e D.Lgs. 262/00 lavoro minorile D.Lgs. 532/99 lavoro notturno D.Lgs. 151/01 tutela della maternità e paternità
23 D.Lgs. 25/02 rischio chimico D.Lgs. 195/03 requisiti professionali per gli RSPP D.Lgs. 233/03 atmosfere esplosive (ATEX) D.Lgs. 235/03 lavori in quota
24 D.P.R. 547/55 prevenzione degli infortuni prescrive le caratteristiche tecniche di sicurezza dei luoghi, delle macchine e delle attrezzature di lavoro D.P.R. 303/56 igiene in ambiente di lavoro detta norme per l’igiene del lavoro, introduce la sorveglianza sanitaria
25 TITOLO I Campo di applicazione Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori Obblighi dei costruttori TITOLO II Ambienti, posti di lavoro e di passaggio TITOLO III Norme generali di protezione della copertura TITOLO IV Norme particolari di protezione per determinate macchine TITOLO V Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento TITOLO VI Impianti ed apparecchi vari TITOLO VII Impianti, macchine ed apparecchi elettrici TITOLO VIII Materie e prodotti pericolosi o nocivi TITOLO IX Manutenzione e riparazione TITOLO X Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza TITOLO XI Norme penali TITOLO XI Disposizioni transitorie e finali
26 TITOLO I Disposizioni generali e campo di applicazione Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti e dei lavoratori TITOLO II Disposizioni relative alle aziende industriali: ambienti di lavoro, difesa dagli agenti nocivi, servizi sanitari, servizi igienico assistenziali, nuovi impianti TITOLO III Disposizioni relative alle aziende agricole TITOLO IV Norme penali TITOLO V Disposizioni transitorie e finali Allegato: Tabella delle lavorazioni per le quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche
27 L. 46/90 sicurezza degli impianti: individua i requisiti di sicurezza degli impianti (elettrici, di riscaldamento ecc.) chiarisce i ruoli e le responsabilità di impiantisti, tecnici e progettisti abilitati, oltre agli adempimenti per gli installatori e i proprietari degli impianti
28 Art.1: Ambito di applicazione Art.2: Soggetti abilitati Art.3: Requisiti tecnico-professionali Art.4: Accertamento dei requisiti tecnico-professionali Art.5: Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali Art.6: Progettazione degli impianti Art.7: Installazione degli impianti Art.8: Finanziamento dell’attività di normazione tecnica Art.9: Dichiarazione di conformità Art.10: Responsabilità del committente o del proprietario Art.11: Certificato di abitabilità e di agibilità Art.12: Ordinaria manutenzione degli impianti e dei cantieri Art.13: Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato del collaudo Art.14: Verifiche Art.15: Regolamento di attuazione Art.16: Sanzioni Art.17: Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali Art.18: Disposizioni transitorie Art.19: Entrata in vigore
29 D.Lgs. 277/91 esposizione a piombo, amianto e rumore: introduce il principio della valutazione del rischio per l’esposizione dei lavoratori al piombo, all’amianto e al rumore attribuisce al datore di lavoro obblighi di bonifica degli ambienti di lavoro e di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione a questi rischi.
30 D.Lgs. 475/92 dispositivi di protezione individuale(DPI) stabilisce l’obbligo di certificazione CE per i DPI di cui dà definizioni e caratteristiche minime D.Lgs. 493/96 segnaletica di sicurezza stabilisce i requisiti standard della segnaletica di sicurezza, intesa come insieme di cartellonistica, di segnalazioni luminose, acustiche, verbali e gestuali
31 Art.1: Campo di applicazione e definizioni Art.2: Obblighi del datore di lavoro Art.3: Requisiti della segnaletica Art.4: Informazione e formazione Art.5: Adeguamento degli allegati Art.6: Modifica della normativa vigente Art.7: Abrogazioni Art.8: Sanzioni ALLEGATO I - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza ALLEGATO II - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici ALLEGATO III - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni ALLEGATO IV - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio ALLEGATO V - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione ALLEGATO VI - Prescrizioni per i segnali luminosi ALLEGATO VII - Prescrizioni per i segnali acustici ALLEGATO VI - Prescrizioni per la comunicazione verbale ALLEGATO VI - Prescrizioni per i segnali gestuali
32 D.P.R. 459/96 sicurezza delle macchine detta le norme per la progettazione, costruzione e commercio di macchine secondo standard di sicurezza comuni a livello europeo stabilisce le procedure della marcatura CE di sicurezza, come garanzia per chi le acquista ed utilizza
33 Art.1: Campo di applicazione e definizioni Art.2: Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza Art.3: Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente Art.4: Procedura di certificazione Art.5: Marcatura “CE” Art.6: Rappresentanza del Comitato permanente Art.7: Ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia Art.8: Organismi di certificazione Art.9: Conferma degli organismi di certificazione Art.10: Norma di rinvio Art.11: Norme finali e transitorie ALLEGATO I - Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
34 ALLEGATO II Contenuto della dichiarazione “CE” di conformità per le macchine Contenuto della dichiarazione del fabbricante o suo mandatario stabilito nella Comunità Contenuto della dichiarazione “CE” di conformità peri componenti di sicurezza immessi nel mercato separatamente ALLEGATO III - La marcatura CE di conformità ALLEGATO IV - Tipi di macchine e di componenti di sicurezza per i quali occorre applicare la procedura di cui all’articolo 4 ALLEGATO V - Dichiarazione di conformità ALLEGATO VI - Esame per la certificazione CE ALLEGATO VII - Criteri minimi che devono essere osservati dagli stati membri per la notifica degli organismi
35 D.Lgs. 494/96 sicurezza nei cantieri temporanei e mobili stabilisce la necessità e le responsabilità per il coordinamento, a favore della sicurezza, per tutte le lavorazioni che rientrano in un cantiere, di determinate dimensioni D.Lgs. 532/99 Dispositivi in materia di lavoro notturno fornisce le indicazioni per poter lavorare in sicurezza durante le ore notturne
36 D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03 sostanze pericolose forniscono le indicazioni per poter lavorare in sicurezza con sostanze e preparati pericolosi; obbligo di prevedere etichette e schede di sicurezza, che forniscono le informazioni sulle modalità di utilizzo, trasporto, stoccaggio, etc.
37 D.Lgs.345/99 e D.Lgs.262/00 tutela del lavoro di minori identificano le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro. D.Lgs. 151/01 maternità e paternità identifica le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a un anno di età del figlio
38 Sposta l’attenzione dalle macchine ai lavoratori Introduce nelle aziende un sistema organizzato della sicurezza Attribuisce ruoli e responsabilità, interne ed esterne Stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori Obbliga a programmare il miglioramento del livello di sicurezza
39 Datore di lavoro Responsabilità Titolare del rapporto di lavoro con i dipendenti o comunque titolare dei poteri decisionali e di spesa
40 Ha i principali obblighi e responsabilità in materia di sicurezza valutazione dei rischi organizzazione della sicurezza in azienda nomina del SPP, del RSPP e del MC attuazione delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori Condivide parte dei suoi obblighi con i Dirigenti ed i Preposti
41 Datore di lavoro DirigentiOrganizzazione Valutazione e attuazione PrepostiInformazione, vigilanza e controllo
42 capacità ed idoneità tecnica del delegato accettazione libera e consapevole delega scritta, chiara e specifica necessaria - giustificata pieni poteri organizzativi autonomia finanziaria non ingerenza del delegante controllo e verifica del delegante
43 Medico nominato dal DL,in possesso di determinati titoli: collabora alle misure per la tutela della salute dei lavoratori effettua le visite mediche sui lavoratori esposti a rischi specifici per la salute valuta l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica gestisce le cartelle sanitarie dei lavoratori
44 fornisce informazioni ai lavoratori ed ai RLS visita gli ambienti di lavoro collabora all’attività di formazione
45 Organizzato e nominato da datore di lavoro una o più persone, interne o esterne all’azienda, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati
46 Devono essere in numero sufficiente possedere le capacità necessarie disporre di mezzi e tempo adeguati
47 Compiti: individuare e valutare i rischi e le misure di sicurezza elaborare misure di sicurezza elaborare procedure di sicurezza proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori partecipare alle riunioni periodiche di sicurezza fornire ai lavoratori le informazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro
48 Sono eletti dai lavoratori per rappresentarli per quanto concerne la sicurezza e la salute sul lavoro
49 Attribuzioni: accesso (ai luoghi di lavoro,alla documentazione aziendale, alle informazioni in materia di sicurezza) consultazione nelle fasi importanti della vita aziendale in materia di sicurezza (valutazione dei rischi, programmazione degli interventi, nomine, corsi, riunioni, etc.) adeguata formazione, tempo e mezzi per esercitare le sue funzioni promuovono e propongono misure di sicurezza non possono subire pregiudizi (tutela sindacale)
50 attuare le misure di sicurezza decise dal datore di lavoro e organizzate dai dirigenti segnalare i pericoli e le carenze di cui sono a conoscenza informare i lavoratori sui rischi e sulle misure di sicurezza da adottare vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza a fronte di situazioni impreviste prendere precauzioni a fronte di situazioni impreviste
51 prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul posto di lavoro osservare le disposizioni e le istruzioni dei superiori per la sicurezza utilizzare correttamente i macchinari, i prodotti chimici, i mezzi di trasporto, le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione segnalare le condizioni di pericolo (ai superiori) e intervenire direttamente in caso di urgenza senza creare rischi
52 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o controllo (es. protezioni, cartelli, estintori, etc.) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza o pericolose sottoporsi ai controlli sanitari (se previsti)
53 E’ uno dei principali obblighi del datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza o per la salute dei lavoratori (ambienti, prodotti chimici, macchinari, impianti, attrezzature, tipo di attività effettuate)
54 PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: individuare i pericoli valutare i rischi identificare le misure di sicurezza (prevenzione e protezione) programmare gli interventi migliorativi
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56 Il datore di lavoro deve: verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici dell’ambiente e sulle misure di prevenzione ed emergenza cooperare con i DL delle ditte appaltatrici all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi legati all’appalto coordinare con i DL delle ditte appaltatrici la sicurezza, per eliminare i rischi legati alle interferenze tra le imprese coinvolte
57 Prevede la classificazione delle attività/mansioni in due categorie: rischio moderato (cioè irrilevante) rischio non moderato (cioè significativo) Moderato Non moderato misure e principi generali di prevenzione sostituzione agenti chimici con altri meno pericolosi o (se non possibile) misure specifiche di protezione e prevenzione; sorveglianza sanitaria
58 Prescrizioni minime per la protezione dal rischio di atmosfere esplosive Circostanziata valutazione del rischio mirata in particolare a locali e attività con maggior rischio (centrali termiche, reparti di verniciatura, depositi e cabine di distribuzione del gas, ecc.)
59 Capacità e requisiti professionali previsti per il RSPP: adeguati alla natura dei rischi specifici e all’attività svolta possedere almeno il diploma di scuola superiore e aver frequentato e superato uno specifico corso di formazione può ricoprire l’incarico anche chi lo svolge da almeno 6 mesi, impegnandosi comunque alla frequenza dei corsi specifici entro un anno
60 Condizioni minime di sicurezza per lavori ad una quota > 2 m da un piano stabile Regolamenta l’uso di scale portatili e ponteggi e l’utilizzo di funi e imbracature Obbligo di formazione del personale da parte di personale qualificato per quanto riguarda ponteggi e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi In vigore a partire dal 2006