Come individuare il momento in cui i docenti di religione hanno diritto alla valutazione dei servizi A.sc. 1997/98 - S.T.per oltre 180 giorni – h.15 A.sc. 1998/99 – S.T. per oltre 180 giorni – h.17 A.sc. 1999/2000 – I.A. ore settimanali 17 A.sc. 2000/2001 – I.A. ore settimanali 10 A.sc. 2001/2002 – I.A.ore settimanali 16 A.sc. 2002/2003 – I.A. ore settimanali 12 A.sc. 2003/2004 – I.A. ore settimanali 15 A.sc. 2004/2005 – I.A. – ore settimanali 17 per ragioni strutturali
Come individuare il momento in cui i docenti di religione hanno diritto alla valutazione dei servizi Il riconoscimento dei servizi decorre dal 1/9/2004 – perché solo a tale data si trova ad avere tutte le condizioni previste dall’art. 53 ultimo comma della legge 312/80 e dall’art. 3 comma 7 del D.P.R. 399/1988 (1) almeno un quadriennio di servizio; 2) l’orario cattedra o ridotto per ragioni strutturali; 3) il titolo di studio.).
Come individuare il momento in cui i docenti di religione hanno diritto alla valutazione dei servizi Allorché si matura il diritto alla valutazione dei servizi si valutano: Tutti i servizi prestati come insegnanti di religione cattolica nelle scuole statali dall’anno scolastico 1961/62, purché prestati per la durata prevista al momento della prestazione (si valutano anche i servizi prestati come supplenti temporanei)
Come individuare il momento in cui i docenti di religione hanno diritto alla valutazione dei servizi Nel caso si esame dal 1/9/2004 si valutano quindi anni 7 di cui anni 6 ai fini giuridici ed economici ed anni 1 ai soli fini economici ( gli anni scolastici 1997/98 e 1998/99 prestati come supplenti temporanei per oltre 180 giorni sono, quindi, riconoscibili).