ART. 40 cost IL DIRITTO DI SCIOPERO SI ESERCITA NELL’AMBITO DELLE LEGGI CHE LO REGOLANO.

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ART. 40 cost IL DIRITTO DI SCIOPERO SI ESERCITA NELL’AMBITO DELLE LEGGI CHE LO REGOLANO

Lo sciopero Lo sciopero consiste un’astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune (ad esempio in ordine alla retribuzione o all'orario di lavoro). Di regola viene proclamato dai sindacati. Può anche tendere a fini diversi, come quello di evitare licenziamenti, di contestare l'autorità (sciopero politico) o di sostenere le richieste di altri (sciopero di solidarietà).

Regole Si tratta di un’astensione collettiva dal lavoro Non può degenerare in un danneggiamento dei macchinari o di strutture. Non può essere rivolto a sovvertire l’ordine democratico L’astensione deve essere volontaria: si tratta di un diritto individuale, di cui il singolo è titolare e che può scegliere liberamente di esercitare o meno.

Sciopero come diritto Verso lo Stato: non può essere emanato alcun provvedimento in contrasto con il diritto di sciopero Verso il datore di lavoro: -Effetti civilistici: sospensione del rapporto di lavoro/sospensione della retribuzione -Il lavoratore non risponde di inadempimento del contratto né possono essergli applicate sanzioni disciplinari -Il datore di lavoro non può discriminare i lavoratori in sciopero: non può licenziare o sanzionare il lavoratore scioperante

Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali Lo sciopero può provocare gravi disagi alla collettività ed entrare in contrasto con altri diritti fondamentali diritti della persona, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione Sono considerati essenziali servizi pubblici quali sanità trasporti pubblici polizia asili nido poste rai raccolta rifiuti ecc.

Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali In questi casi vanno garantiti i servizi minimi essenziali La data va comunicata entro 10 gg prima E’ possibile la precettazione: un'ordinanza del presidente del consiglio o del prefetto, con la quale, dopo aver invitato le parti a desistere e aver tentato una conciliazione, si dispone il rinvio dello sciopero ad altra data, oppure se ne riduce la durata, o si impone di osservare le misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento compatibili con la salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati. presidente del consiglio