La tassazione dei dividendi tra normativa interna, convenzionale e diritto UE 1.

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La tassazione dei dividendi tra normativa interna, convenzionale e diritto UE 1

Disciplina interna Percettore: persona fisica non imprenditore residente Partecipazioni non qualificate: Dividendi distribuiti da società residenti: è applicata una ritenuta del 20% a titolo di imposta (26% dall’1 luglio 2014, v. d.l. 24 aprile 2014, n. 66). Dividendi distribuiti da società non residenti: è applicata una ritenuta del 26% al netto della ritenuta applicata all’estero (vedi caso Kerckhaert). 2

… segue Partecipazioni qualificate: Concorrono alla formazione del reddito per il 49,72% del loro ammontare se proveniente da una società residente. Se provenienti da società non residenti si applica una ritenuta a titolo d’acconto (20%, 26% dall’1 luglio 2014, v. d.l. 24 aprile 2014, n. 66), sulla parte imponibile del dividendo (49,72%) al netto della ritenuta subita nello stato estero. In dichiarazione è possibile scomputare le imposte pagate all’estero sempre nella misura del 49,72%. 3

Percettore soggetto Ires Concorrono a formare il reddito nel limite del 5% anche in regime di consolidato fiscale nazionale e mondiale a seguito delle modifiche della Finanziaria 2008. Sono imponibili al 5% anche gli utili di fonte estera percepiti da soggetti Ires residenti purché tali utili non siano provenienti da paradisi fiscali (salvo, in questo ultimo caso, l’interpello favorevole). 4

Percettore impresa individuale o società di persone commerciale Gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72% anche se di fonte estera. Non si distingue tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Concorrono integralmente alla formazione del reddito se distribuiti da società escluse dalla white list senza interpello. Sono tassati sempre tassati al 49,72% se in regime di trasparenza fiscale (prima della modifica erano esclusi da imposizione ed era possibile arbitraggio fiscale). 5

Utili percepiti da società residenti UE Occorre preliminarmente verificare se ricorrono i presupposti per la possibile applicazione della direttiva madre-figlia. - In caso di esito positivo: esenzione da ritenuta. In caso di esito negativo, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 1,375%. N. b. : alcune convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall’Italia con altri Paesi UE prevedono disposizioni specifiche sulle ritenute applicabili ai dividendi percepiti da società residenti nell’altro Stato contraente. E’ da ritenere che in tal caso prevalga la norma più favorevole tra quella interna che prevede l’aliquota dell’1,375% e quella convenzionale (di regola più elevata). 6

Utili percepiti da società non residenti UE Occorre verificare se tra l’Italia e il Paese in cui ha sede la società che percepisce i dividendi è stata sottoscritta una convenzione contro le doppie imposizioni; - In caso di esito positivo: si applica l’aliquota convenzionale. In caso di esito negativo, dunque in difetto di convenzione, la società non residente subisce l’applicazione della ritenuta del 20% (26% dall’1 luglio 2014, v. d.l. 24 aprile 2014, n. 66). 7

Utili percepiti da persone fisiche non residenti Occorre verificare se tra l’Italia e il Paese in cui risiede il soggetto non residente è stata sottoscritta una convenzione contro le doppie imposizioni; - In caso di esito positivo: si applica l’aliquota convenzionale. In caso di esito negativo, dunque in difetto di convenzione, si applica la ritenuta del 20% (26% dall’1 luglio 2014, v. d.l. 24 aprile 2014, n. 66). 8

LA DIRETTIVA EUROPEA IN MATERIA DI DIVIDENDI (“MADRE-FIGLIA”) Approfondimento LA DIRETTIVA EUROPEA IN MATERIA DI DIVIDENDI (“MADRE-FIGLIA”) 9

LA DIRETTIVA MADRE-FIGLIA Direttiva 1990/435/CEE Direttiva 2004/66/CE del 26 aprile 2004 – Ingresso nuovi Stati membri; Direttiva 2003/123/CE – modifiche 10

LA DIRETTIVA MADRE-FIGLIA Per i dividendi “in entrata” eliminare la doppia imposizione (art. 4). Quando una società madre riceve utili distribuiti dalla figlia situata in un altro Stato membro, lo Stato della società madre si astiene dall’assoggettare tali utili ad imposizione (astensione/esenzione); Per i dividendi “in uscita” vi è l’abolizione della ritenuta alla fonte sia per lo Stato della fonte che per lo Stato della residenza (art. 5 e 6). 11

LA DIRETTIVA MADRE-FIGLIA AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE: La Direttiva si applica alle società che: 1) Rivestono una delle forme societarie presenti nell’allegato alla Direttiva; 2) Sono assoggettate “senza possibilità di opzione e senza esserne esentate” a una delle imposte sui redditi delle società elencate all’art. 2, par. 1, lett. c) della direttiva (principio di tipicità delle imposte) o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte elencate (IRPEG/IRES); 3) Sono considerate avere la residenza fiscale in uno Stato membro dell’EU. Si rinvia alla normativa interna degli Stati membri in tema di residenza. La società non è residente nello Stato membro se, pur avendo il domicilio fiscale in tale Stato ai sensi della sua legislazione interna, è anche residente in uno Stato terzo, ai sensi della convenzione contro la doppia imposizione firmata fra i due Stati (doppia residenza). 12

LA DIRETTIVA MADRE-FIGLIA Qualificazione di società madre: La qualità di “società madre” è riconosciuta ad ogni società che detenga (direttamente) nel capitale di una società di un altro Stato membro (società figlia) una partecipazione minima del 15% (prima era del 25% cfr. art. 10 Modello OCSE). Dal 1 gennaio 2009 sarà portata al 10%. La partecipazione deve essere detenuta per un periodo di possesso minimo. L’impiego dei termini “almeno” e “minima” significa che gli Stati membri hanno la facoltà di presupporre l’esistenza di un rapporto privilegiato “madre - figlia” anche in presenza di partecipazioni inferiori alla suddetta soglia. 13

LA DIRETTIVA MADRE-FIGLIA In ambito comunitario sono state diverse le sentenze che si sono occupate di interpretare la direttiva, ex multis: Denkavit e a. (17 ottobre 1996, cause riunite C- 283/94, C-291/94 e C-292/94) Epson Europe (8 giugno 2000, causa C-375/98) Bosal Holding (18 settembre 2003, causa C-168/01) Océ Van Der Grinten (25 settembre 2003, causa C-58/01) Athinaiki Zythopoiia (4 ottobre 2003, causa C-294/99) 14