CONVEGNO DONNE SPORT E SOCIETA’

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CONVEGNO DONNE SPORT E SOCIETA’ DONNE E SPORT: ASPETTI GIURIDICI Milano - 14 Ottobre 2015 AVV. CRISTIANO NOVAZIO Studio Legale DNLaw Piazza Velasca, 6 20122 Milano Tel 02.72010193 Fax 02.54010698 cristiano.novazio@dnlaw.it www.dnlaw.it

PROFESSIONISMO VS DILETTANTISMO Nel nostro ordinamento sportivo, lo sport femminile è considerato dilettantistico. La linea di confine tra dilettantismo e professionismo è rappresentata esclusivamente dalla legge 23 marzo 1981 n. 91 che indica quali sportivi sono considerati professionisti (gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici) e disciplina il rapporto di lavoro sportivo inquadrandolo, salvo poche eccezioni, come subordinato, perché svolto a titolo oneroso e con carattere di continuità. Art. 2 L. 91/1981: “Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.

ASPETTI CRITICI 1) Il legislatore delega al CONI l’individuazione delle differenze tra dilettantismo e professionismo. Il CONI però ha di fatto delegato le Federazioni. 2) Attualmente solo 5 Federazioni si sono dotate di settore professionistico e quindi sono le uniche destinatarie della L. 91/1981 Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), la Federazione Italiana Golf (F.I.G.) la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.), la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.). Nelle restanti discipline sportive, non esistendo professionismo, non si applica la legge n. 91/1981. 3) Le Federazioni professionistiche omettono di includere le donne tra i soggetti professionisti (L. 91 non lo vietata certo). Anzi, le Federazioni professionistiche (es. nel calcio), nei loro regolamenti, escludono per i dilettanti qualunque forma di lavoro.

CONSEGUENZE - ECCEZIONI Tutto lo sport femminile, anche se svolto nell’ambito di federazioni professionistiche, è considerato dilettantistico. Coniata espressione di “professionismo di fatto”. Cosa significa dilettanti e quindi essere fuori dal campo di applicazione della L. 91/1981? ASSENZA DELLE TUTELE SANITARIE, ASSICURATIVE, PREVIDENZIALI, NONCHÉ, DI TRATTAMENTI SALARIALI ADEGUATI ALL’EFFETTIVA ATTIVITÀ SVOLTA. ECCEZIONI Irrilevanza della L.81/1991 in alcuni sport praticati ad alto livello (si pensi al circuito WTA del tennis femminile)

PRINCIPI INTERNAZIONALI L’assenza di tutela delle donne nello sport non è un problema unicamente italiano. A livello europeo, si sono affermati principi in assoluto contrasto con la legge 91/1981. Nella sentenza Deliege (atleta judoka) la Corte di Giustizia ha rilevato che la semplice circostanza che un’associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche.   Anche la FIFA distingue tra amateur e professional esclusivamente sulla base di requisiti legati alla remunerazione (la Svezia ha più di 400 calciatrici professioniste)

RECENTI PROPOSTE DI LEGGE Oggigiorno il problema non è tanto stabilire se un atleta è professionista o dilettante, quanto il grado di tutela offerto alle sportive che gareggiano a più alti livelli delle rispettive discipline. 1) PROPOSTA DI LEGGE n. 2707 (del 6 novembre 2014) d riforma della L. 91/81 a firma dell’On. Laura Coccia volta ad estendere gli effetti della norma in parola anche alle Atlete. 2) PROPOSTA DI LEGGE n. 748 (del 15 aprile 2013): Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti (a firma Valentina Vezzali) a) Finalità di assicurare una forma di tutela in materia di sicurezza sociale per la categoria degli atleti non professionisti. In passato, la competenza per la tutela di tale categoria era affidata alla Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS), soppressa poi con l’articolo 28 del decreto legge 1o ottobre 2007. In particolare, l’articolo 1 prevede che agli atleti e alle atlete non professionisti, che esercitano da almeno un anno e in modo esclusivo attività sportiva dilettantistica di interesse nazionale sia estesa la facoltà di riscatto per tutta la durata delle attività praticate, sulla base di quanto prevede l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 e con le medesime modalità previste per il riscatto della durata dei corsi di studio universitario per i soggetti che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e che quindi non sono iscritti ad alcuna gestione previdenziale.

La situazione attuale in materia di maternità DONNE E MATERNITA’ b) L’articolo 2 è finalizzato assicurare alle atlete e agli atleti non professionisti, attualmente sprovvisti di tutele, un’adeguata copertura dell’evento maternità attraverso l’erogazione di un’indennità. Si prevede, infatti, la corresponsione di un’indennità pari all’80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciale, per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pari nel 2011 a circa 969 euro mensili, e di un’indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i successivi sei mesi di astensione facoltativa, entro l’anno di vita del bambino, pari a circa 363 euro mensili. A tali provvidenze si fa fronte con una copertura assicurativa mediante contributi obbligatori dovuti dagli atleti, sia maschi che femmine, a ciò interessati, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza statale, attraverso la costituzione di un’apposita gestione speciale presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, prevedendo in particolare il pagamento di un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, pari nel 2011 a 67 euro annui, da corrispondere secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. La situazione attuale in materia di maternità In passato si era già interessato il Ministero per le pari opportunità, il quale assieme all’associazione Nazionale Atlete (ASSIST) ha sollecitato il mondo dello sport, in particolare il CONI ad affrontare la questione in maniera organica. La Giunta CONI aveva ritenuto opportuno rivolgere un appello a tutte le Federazioni sportive nazionali e delle discipline associate, nonché agli enti di promozione sportiva, affinché nelle rispettive regolamentazioni venisse tutelata, dal punto di vista sportivo, la maternità delle atlete dilettanti, sia in relazione al mantenimento del rapporto con la società sportiva di appartenenza sia sotto l’aspetto del merito sportivo. Tale invito è stato recepito tramite la disciplina contenuta nei “ Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate” ove nell’art. 14 è statuito: “ Gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono garantire la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all’attività agonistica. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata”.

OBIETTIVI DELLO SPORT FEMMINILE POSITIVA CONCLUSIONE DELL’ITER PARLAMENTARE DELLE ATTUALI PROPOSTE DI LEGGE NUOVE INIZIATIVE STATALI NEL SETTORE (es. in materia assicurativa, di adeguamenti salariali, etc) INIZIATIVE A LIVELLO SPORTIVO PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT FEMMINILE (caso FIGC) RIFORMA ORGANICA DEL SEMIPROFESSIONISMO SENZA DISTINZIONI TRA UOMINI E DONNE

GRAZIE DONNE E SPORT: ASPETTI GIURIDICI AVV. CRISTIANO NOVAZIO Studio Legale DNLaw Piazza Velasca, 6 20122 Milano Tel 02.72010193 Fax 02.54010698 cristiano.novazio@dnlaw.it www.dnlaw.it