Il sistema multilaterale degli scambi sovvenzioni e dumping 1.P ERCHÉ QUESTE DUE PRATICHE ANTI - CONCORRENZIALI SONO DISCIPLINATE NEL CONTESTO DELL ’OMC 2.L E SOVVENZIONI : DEFINIZIONE E DISCIPLINA 3.I L DUMPING : DEFINIZIONE E DISCIPLINA 1
sovvenzioni e dumping Mentre le sovvenzioni consistono in misure dello Stato il dumping è condotta anticoncorrenziale delle imprese Entrambe le condotte interferiscono con l’esplicarsi di una libera concorrenza negli scambi internazionali Per entrambe la risposta data dal sistema multilaterale degli scambi è analoga e si sviluppa sul piano delle relazioni tra Stati: - non un divieto ma l’adozione di dazi compensativi (sovvenzioni) o di dazi anti-dumping - adottati all’esito di un procedimento volto ad accertare l’esistenza della condotta e a quantificarne i danni economici prodotti. Fanno eccezione le sovvenzioni all’esportazione e quelle condizionate all’uso di prodotti nazionali, colpite da divieto. 2
sovvenzioni SOVVENZIONI Fonti: art. XVI GATT e Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative Def.: qualsiasi risorsa avente valore economico trasferita dai poteri pubblici a vantaggio di un soggetto beneficiario Perché si abbia una sovvenzione questa deve essere specifica (e quindi discriminatoria) Due categorie: 1.Sovvenzioni vietate (s. rosse) 2.Sovvenzioni passibili di azione legale (s. gialle) 3.(la terza categoria (sovv. non passibili di azione legale) è venuta meno nel 2000) 3
sovvenzioni Conseguenze: 1. l’avvio di una procedura contenziosa - Sovvenzioni vietate : se le consultazioni non portano a una soluzione entro 30 gg, costituzione di un panel. Se questo accerta che si tratta di sovvenzione vietata, obbligo di immediata revoca della misura e, in difetto, contromisure adeguate. Sovvenzioni passibili di azione legale : occorre dare prova di specificità ed effetti pregiudizievoli della sovvenzione. Non c’è obbligo di revoca immediata della misura, ma sono possibili modifiche e compensazioni 2. L’adozione unilaterale di un dazio compensativo All’esito di una procedura d’inchiesta svolta dall’Autorità competente (nell’Unione europea, la Commissione) - 4
dumping Fonti: art. VI GATT e Accordo antidumping 1994 Def.: la vendita dei prodotti di un Paese (il mercato di esportazione) sul mercato di un altro Paese (mercato di importazione) ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato per gli stessi prodotti sul mercato di esportazione o comunque rispetto al loro valore normale. Il dumping non è vietato, ma se provoca o minaccia di causare all’industria di un membro dell’OMC un pregiudizio considerevole, autorizza l’adozione di dazi antidumping, volti ad annullare il pregiudizio. Perciò il dazio antidumping non può superare il cd margine di dumping 5
dumping Elementi costitutivi: 1.La vendita «in dumping» 2.Il serio pregiudizio 3.Il nesso di causalità. Quando c’è una vendita «in dumping»? Quando il prezzo del prodotto sul mercato di importazione è inferiore al suo prezzo sul mercato di origine o al suo valore normale: La differenza tra i due valori costituisce il margine di dumping. Per usare come parametro il prezzo nel mercato di esportazione occorre: -Che le vendite avvengano in transazioni commerciali normali; -Che riguardino prodotti simili; -Destinati alla vendita nel mercato di esportazione; -Che i prezzi siano comparabili. 6
dumping Quando una vendita avviene in transazioni commerciali normali («in the ordinary course of trade »)? Ad es. : una vendita tra società affiliate può considerarsi una transazione comm. normale? Nel caso United States-Hot-Rolled Steel (WT/DS184, 2001) l’AB ha chiarito 148. Although we believe that the Anti-Dumping Agreement affords WTO Members discretion to determine how to ensure that normal value is not distorted through the inclusion of sales that are not "in the ordinary course of trade", that discretion is not without limits. In particular, the discretion must be exercised in an even-handed way that is fair to all parties affected by an anti-dumping investigation. If a Member elects to adopt general rules to prevent distortion of normal value through sales between affiliates, those rules must reflect, even-handedly, the fact that both high and low-priced sales between affiliates might not be "in the ordinary course of trade". -USA: «99.5 percent test» esclude tutte le vendite a prezzo inferiore al 99.5 % e include tutte le vendite a prezzo superiore a quello di mercato, salvo che gli esportatori chiedano di escludere specifiche vendite a prezzo anormalmente alto, delle quali devono fornire la prova «aberrationally high test». Le due regole assicurano una valutazione imparziale delle vendite intragruppo? 7
dumping No per l’Appellate Body: 154. In our view, there is a lack of even-handedness in the two tests applied by the United States, in this case, to establish whether sales made to affiliates were "in the ordinary course of trade". The combined application of these two rules operated systematically to raise normal value, through the automatic exclusion of marginally low-priced sales, coupled with the automatic inclusion of all high priced sales, except those proved, upon request, to be aberrationally high priced. The application of the two tests, thereby, disadvantaged exporters In conclusion, …we uphold the Panel’s finding…that the application of the 99.5 percent test "does not rest on a permissible interpretation of the term 'sales in the ordinary course of trade'“. Nell’UE (regolam. n. 1225/2009, art. 2, par. 1, co. 3): “I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate …possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi”. ***** Quando i prodotti possono essere considerati simili? Secondo l’Accordo deve trattarsi di prodotti identici, o in difetto, di prodotti con “caratteristiche molto vicine” (art. 2.6). ***** 8
dumping Quando i prezzi sono comparabili? Quando il confronto avviene tra prodotti allo stesso stadio della produzione (di norma all’uscita dello stabilimento). Tra I il prezzo all’esportazione e il valore normale deve essere effettuato un confronto equo, che tenga conto delle differenze in materia di condizioni di vendita, tassazione ecc. (art. 2.4). ***** Se il prezzo nel mercato di esportazione non può essere utilizzato come “valore normale”: 1.Prezzo di un prodotto simile in un Paese terzo appropriato; 2.costo di produzione + un equo margine di profitto(art.2.2). Paesi ad economia non di mercato : una nota all’art.VI GATT dispone che in questi casi “a strict comparison with domestic prices…may not always be appropriate” 9
dumping Trattamento della CINA: L’art. 15,a) del Protocollo di adesione cerca di limitare (fino al 2016) il ricorso alle “non market economy methodologies per la Cina, ma resta comunque discrezionalità: alcuni Paesi hanno già applicato alla Cina regole per economie di mercato, non così gli USA e la Ue. In base al Regolam. n. 1225/2009 (art.2.7) la singola impresa può chiedere (dimostrando di averne dir.) che le sia riconosciuto lo status di impresa operante a condizioni di mercato. La giurisprudenza Ue è sempre più restrittiva nel concederlo. Quali sono gli effetti che conseguirebbero al riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina? Le nuove modalità di calcolo del valore normale renderebbero molti dazi antidumping in vigore ingiustificati. La loro abolizione comporterebbe pesanti conseguenze (anche in termini di perdita di posti di lavoro)per l’industria interna all’Ue. 10
dumping Procedura: Nell’Unione europea le inchieste anti-dumping sono condotte dalla Commissione, sulla base degli art. 5 ss. del Regolamento n. 1225/