LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 1 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO I CONTROLLI A DISTANZA Ottobre 2015
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 2 Art. 4 Legge n. 300: Formulazione precedente Art. 4 - Divieto dell’uso di impianti audiovisivi 1.È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. 2.Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 3 Art. 4 Legge n. 300: Formulazione precedente 3.(…). 4.Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 4 Art. 4 Legge n. 300: Schema formulazione precedente
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 5 Art. 4 Legge n. 300: Cosa è cambiato È cambiato il titolo dell’articolo. Quanto previsto in tema di impianti audiovisivi è ora racchiuso in unico comma (comma 1) a cui fanno tuttavia seguito due ulteriori commi. Vediamo il nuovo testo del comma 1: si riduce la facoltà di intervento della DTL scompare la possibilità di ricorso
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 6 Art. 4 Legge n. 300: Attuale formulazione c. 1 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (nuovo titolo dell’Art. 4) 1.Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 7 Art. 4 Legge n. 300: Schema attuale formulazione c. 1 nel caso di imprese con unità produttive ubicate in più province o in più regioni, l’accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 8 Art. 4 Legge n. 300: come è cambiato rispetto agli impianti audiovisivi
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 9 Art. 4 Legge n. 300: I nuovi commi 2 e 3 Strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa Strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze 2.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3.Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 10 Art. 4 Legge n. 300: I nuovi commi 2 e 3 Strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa Strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze 2.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale non sono necessari … pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore 3.Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n Comprese le sanzioni disciplinari fino al licenziamento
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 11 Art. 4 Legge n. 300: I nuovi commi 2 e 3 Strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa Strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze COMPUTER, TABLET, TELEFONINI, BADGE & C. Quindi ancora PIÙ GRAVI sono le novità introdotte in relazione all’uso di COMPUTER, TABLET, TELEFONINI, GPS aziendali vale a dire gli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” e CARTELLINI o BADGE per l’accesso. Per tali strumenti “l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale non sono necessari … pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore” (dalla Relazione illustrativa del Governo)
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 12 Art. 4 Legge n. 300: I nuovi commi 2 e 3 Strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa Strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze COMPUTER, TABLET, TELEFONINI, BADGE & C. VIENE QUINDI CANCELLATA OGNI EFFETTIVA POSSIBILITÀ DI INTERVENTO DA PARTE SINDACALE PROPRIO NELL’AMBITO IN CUI POSSONO REALIZZARSI I CONTROLLI PIÙ SUBDOLI E INVASIVI. Le informazioni raccolte potranno essere utilizzate “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” (comprese le sanzioni disciplinari fino al licenziamento).
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 13 Art. 4 Legge n. 300: I nuovi commi 2 e 3 Strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa Strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze COMPUTER, TABLET, TELEFONINI, BADGE & C. Unico vincolo: Deve essere data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa sulla Privacy. Condizione considerata insufficiente dallo stesso Garante che ha inviato raccomandazioni puntualmente inascoltate.
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 14 Art. 4 Legge n. 300: Schema attuale formulazione
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 15 Considerazione conclusiva La «filosofia» che si vuole affermare è quella che pretende di affidare tutte le questioni inerenti al lavoro alle imprese, estromettendo qualsiasi soggetto a cui il lavoratore prima poteva rivolgersi a tutela dei propri diritti, a partire dal Sindacato (non a caso oggetto di continui tentativi di delegittimazione e denigrazione).
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 16 Considerazione conclusiva Si vuole far diventare il datore di lavoro depositario di un potere assoluto: dare il lavoro e toglierlo D.Lgs. n. 23/2015 sul cosiddetto contratto a tutele crescenti, in vigore dal 7 marzo 2015* dare le mansioni e cambiarle D.Lgs. n. 81/2015 contenente la revisione della disciplina delle mansioni, in vigore dal 25 giugno 2015* decidere se, come e chi controllare D.Lgs. n. 151/2015 contenente disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, in vigore dal 24 settembre 2015* * Sono tutti decreti attuativi del Jobs Act Adesso sì che il Paese è moderno!