Unità n° 3 e 4 A cura delle prof.ssa Rosa Amato

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Unità n° 3 e 4 A cura delle prof.ssa Rosa Amato L’AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE E PERIFERICA – LO STATO AUTONOMISTICO E IL TURISMO Unità n° 3 e 4 A cura delle prof.ssa Rosa Amato

GLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1/5 Nel diritto amministrativo dobbiamo distinguere: 1) SOGGETTI ATTIVI (persone fisiche e giuridiche alle quali è stato affidato l’esercizio della funzione amministrativa) Es: il Prefetto, il Sindaco 2) SOGGETTI PASSIVI ( i destinatari dell’azione amministrativa)Es.: il cittadino che chiede l’autorizzazione a costruire dal Comune

GLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2/5 Gli organi dell’amministrazione statale sono: 1) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI : orienta la politica generale del Governo, promuove e coordina l’attività dei singoli ministri al fine di garantire l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’azione del Governo; 2) IL CONSIGLIO DEI MINISTRI (organo collegiale): delibera sugli orientamenti amministrativi 3) I MINISTRI ( organi monocratici) messi a capo degli uffici chiamati ministeri (difesa, salute, giustizia, turismo). Sono responsabili collegialmente dell’attività del Consiglio dei Ministri e singolarmente degli atti amministrativi del ministero assegnato.

GLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 3/5 ORGANI CENTRALI AUSILIARI: 1) CNEL (in via di eliminazione; organo di consulenza su economia e lavoro) 2) CONSIGLIO DI STATO: (organo di giustizia amministrativa di secondo grado e di consulenza giuridico amministrativa) 3) CORTE DEI CONTI: ( organo di controllo contabile e finanziario degli atti dello Stato, in particolare del Governo)

GLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 4/5 ORGANI PERIFERICI: 1) QUESTURE 2) UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO 3) GLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI 4) UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO (ex Prefetture) 5) IL SINDACO (quando opera come ufficiale di Governo)

GLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 5/5 Gli organi dell’amministrazione non statale (cioè diversi dallo Stato) sono : 1) ENTI PUBBLICI AUTONOMI TERRITORIALI ( Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane) 2) ENTI PUBBLICI AUTONOMI NON TERRITORIALI (Università, Camere di Commercio)

LE CONFERENZE 1/4 Sono state istituite per ottemperare a questo scopo: coordinare le decisioni politiche e amministrative, per prevenire contrasti e ridurre i contenziosi. LE CONFERENZE (organi collegiali) COSTITUISCONO LUOGO DI CONFRONTO SISTEMATICO FRA LO STATO E LE AUTONOMIE. Il lavoro delle Conferenze si basa su un principio costituzionale: il principio di leale collaborazione che impone allo Stato e alle Regioni di agire cooperando e collaborando nei procedimenti decisionali e NON di agire unilateralmente.

LE CONFERENZE 2/4 Il Governo acquisisce le opinioni delle Regioni LE CONFERENZE SONO TRE: 1) CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI FRA LO STATO; LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (Chiamata anche CONFERENZA STATO –REGIONI). Scopo: discutere e adottare provvedimenti necessari per risolvere problematiche comuni Strumenti adottati: INTESE (si perfezionano con l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni); ACCORDI (si concludono in sede di Conferenza). In tale sede : Il Governo acquisisce le opinioni delle Regioni Si riunisce in una sessione comunitaria per trattare gli aspetti della politica comunitaria di interesse regionale e provinciale. È obbligatoria per tutti i disegni di legge, i regolamenti e gli schemi di decreti legislativi in materia di competenza regionale adottati dal Governo. N.B.: in caso di mancato accordo all’interno della Conferenza, il Governo ha l’obbligo do motivare la sua scelta unilaterale.

LE CONFERENZE 3/4 2) CONFERENZA STATO-CITTA’ E AUTONOMIE LOCALI (Province e Comuni) Soggetti: Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenti dell’ANCI, UPI, 6 Presidenti di Province e 14 Sindaci. Compiti: coordinamento dei rapporti Stato e autonomie locali; si discute e si esaminano problemi riguardanti l’ordinamento e il funzionamento degli enti locali e sulla gestione/erogazione dei servizi pubblici.

CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO: LE CONFERENZE 4/4 3) CONFERENZA UNIFICATA (Conferenza Stato-Regioni + Conferenza Stato- città ed autonomie locali) Compiti: esamina materie e compiti di interesse comune, favorisce la cooperazione tra le attività. CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO: Istituita con la legge 135/2001 Soggetti: rappresentanti di ANCI, UPI, Istat,UNIONCAMERE, imprenditori turistici, consumatori, pro-loco, associazioni ambientaliste e animaliste, sindacati. Compiti: attuazione delle linee guida sulle politiche turistiche; favorire il confronto fra le istituzioni e il settore turistico.

AMMINISTRAZIONE STATALE PERIFERICA 1/ 4 Gli organi dell’amministrazione statale periferica sono: 1) IL PREFETTO Rappresenta il Governo a livello provinciale Sovrintende alle funzioni residue amministrative esercitate dallo Stato Vigila sulle autorità amministrative operanti nella Provincia e vi si sostituisce in caso di urgente necessità, adottando le misure del caso. È il titolare dell’ UTG (Prefettura) È autorità provinciale di pubblica sicurezza cioè è responsabile del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e risponde al Ministero dell’Interno. Sovrintende al coordinamento degli interventi della protezione civile (soccorso per fronteggiare situazioni di emergenza).

AMMINISTRAZIONE STATALE PERIFERICA 2/4 In campo turistico: i Prefetti hanno il controllo sulle concessioni delle licenze comunali che vengono rilasciate agli alberghi e agli esercizi pubblici. Possono bloccare le licenze solo se ciò è necessario per prevenire reati o per mantenere l’ordine pubblico.

AMMINISTRAZIONE STATALE PERIFERICA 3/4 2) IL SINDACO: È capo dell’amministrazione comunale Rappresenta politicamente e giuridicamente il Comune È responsabile degli atti amministrativi del Comune Nomina i rappresentanti del Comune presso enti e aziende Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi Conferisce incarichi dirigenziali È ufficiale di Governo in quanto svolge le funzioni assegnateli dallo Stato sotto la direzione del Prefetto e del Ministero degli Interni

AMMINISTRAZIONE STATALE PERIFERICA 4/4 Sovrintende: Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, agli adempimenti in materia elettorale e di leva militare All’emanazione degli atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica Alla vigilanza sulla sicurezza e l’ordine pubblico Ha potere di: Ordinanza : provvedimenti amministrativi, anche urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini chiedendo al Prefetto, se necessario, l’assistenza della forza pubblica In materia turistica: vigila sul rispetto, da parte delle strutture ricettive, delle norme sanitarie

IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO 1/3 AUTONOMIA: è il diritto delle comunità locali di organizzarsi in enti pubblici con funzioni (politiche, normativo, finanziario e organizzativo)esercitate nell’interesse comune. DECENTRAMENTO: significa dare/trasferire poteri ad altri organi,dallo Stato agli enti periferici PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’: trasferire la competenza ed i poteri ad un organo che la realizzi in modo efficiente, efficace ed adeguato (es. ente più vicino ad i cittadini come il Comune)

IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO 2/3 FEDERALISMO: Affidare molte e qualificanti materie alla decisione degli enti locali significa avvicinare i cittadini agli organi locali, con la conseguenza di un intervento dello Stato centrale meno presente. Ciò ci avvicina alle caratteristiche di uno Stato Federale. In esso: Lo Stato Centrale è competente nelle materie di grande importanza (politica estera, difesa, moneta, commercio internazionale, funzione giurisdizionale Tutte le altre materie sono devolute agli enti pubblici N.B.: il livello superiore è chiamato ad intervenire esclusivamente quando il livello inferiore non sia idoneo a svolgere una determinata funzione.

IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO 3/3 COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE: viene attribuita alle Regioni ordinarie nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato Centrale mediante un’apposita LEGGE QUADRO o CORNICE

LE AUTONOMIE LOCALI 1/10 IL COMUNE: è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne propone lo sviluppo. Funzioni: amministrative, riguardanti la popolazione e il territorio comunale Organi: CONSIGLIO COMUNALE: è l’organo deliberativo (statuto, i regolamenti, il bilancio di previsione, l’elenco delle opere pubbliche, i piani urbanistici), di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

LE AUTONOMIE LOCALI 2/10 Composizione: consiglieri in carica per 5 anni. Uno di essi è eletto a presiedere il Consiglio. N.B. nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti , è presieduto dal Sindaco. GIUNTA COMUNALE: è l’organo esecutivo del Comune cioè attua i programmi e gli indirizzi sotto la guida del Sindaco. Composizione: assessori, nominati dal Sindaco N.B.: nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere.

LE AUTONOMIE LOCALI 3/10 IL SINDACO: è l’organo responsabile dell’amministrazione comunale ed ha la rappresentanza legale dell’ente. Compiti: Convoca e presiede la giunta comunale Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali Coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi. Gerarchia (struttura burocratica): Segretario Comunale Direttore generale I dirigenti In campo turistico: Assicurano accoglienza turistica, promuovono attività ricreative e sportive, gestiscono impianti e servizi turistici, tutelano il paesaggio e il patrimonio naturale. LE AUTONOMIE LOCALI

LE AUTONOMIE LOCALI 4/10 LA PROVINCIA: è un ente rivolto alla comunità stanziata sul territorio provinciale Organi: CONSIGLIO PROVINCIALE: organo di indirizzo9 e di controllo politico-amministrativo con potere deliberativo. È eletto dal popolo e rimane in carica per 5 anni. GIUNTA PROVINCIALE: organo con poteri esecutivi, è formata da assessori nominati nominasti dal Presidente della Provincia

LE AUTONOMIE LOCALI 5/10 PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: È eletto direttamente dai cittadini con sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Nomina i componenti della giunta. In campo turistico: accertamento dei requisiti professionali per l’esercizio delle professioni turistiche Autorizzazione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo Riconoscimento delle pro-loco Raccolta ed elaborazione dei dati statisticiaccoglienza turistica

LE AUTONOMIE LOCALI 6/10 CITTA’ METROPOLITANA: ente a sostegno dei grandi Comuni (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Palermo, Catania, Messina, Sassari e Trieste). Svolge funzione proprie delle Province e dei Comuni.

LE AUTONOMIE LOCALI 7/10 LE REGIONI: ente pubblico dotato di autonomia legislativa, statuaria, regolamentare, amministrativa, politica e finanziaria. N.B.: hanno una loro autonomia finanziaria di entrata e di spesa ma non hanno poteri giudiziari. REGIONI A STATUTO SPECIALE: hanno un margine di autonomia più ampio ma il loro statuto deve essere approvato dal Parlamento con legge costituzionale. Motivi della loro esistenza: peculiarità etniche, politiche, geografiche caratterizzanti queste Regioni.

LE AUTONOMIE LOCALI 8/10 REGIONI A STATUTO ORDINARIO: hanno margini di autonomia più ristretti Organi: CONSIGLIO REGIONALE: approva le leggi regionali, il bilancio regionale, i tributi, e i servizi. Ha potere d’iniziativa legislativa nei confronti della Camera e del Senato. Il Presidente della Repubblica può sciogliere un Consiglio Regionale che non funziona o commette gravi violazioni.

LE AUTONOMIE LOCALI 9/10 GIUNTA REGIONALE: è l’organo di governo della Regione coi compiti di dare esecuzione alle leggi adottate dal Consiglio, amministrare le finanze e il patrimonio della Regione, dirigere gli uffici, predisporre il bilancio di previsione presentare al Consiglio il Conto Consuntivo. Composizione: assessori regionali nominati e revocati dal Presidente della Regione che la presiede

LE AUTONOMIE LOCALI 10/10 PRESIDENTE DELLA REGIONE (E DELLA GIUNTA REGIONALE): È eletto a suffragio universale e diretto Rappresenta la Regione Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti In campo turistico: Riconoscimento dei sistemi turistici locali Partecipazione alla Conferenza sul turismo Rilascio di autorizzazioni per le professioni turistiche

REGIONI E TURISMO Le Regioni in campo turistico: Possono decidere autonomamente l’organizzazione da adottare, le risorse da assegnare al turismo Mediante: l’assessorato al turismo che organizza, programma e promuove il settore. Gli assessorati regionali prevedono al loro interno Dipartimenti e Direzioni generali con competenze in 4 aree ( organizzazione turistica, offerta turistica, promozione turistica, sviluppo territoriale del turismo)