CONTRATTO D’APPALTO art. 1655-1677 c.c. Lorenzo Re Calegari, Beatrice Nava, Marika Mirandola
NOZIONE art. 1655 c.c. L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio nei confronti dell’altra parte verso un corrispettivo in danaro.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO Consensuale Oneroso Prestazioni corrispettive Effetti obbligatori corrispettivi Durata
SOGGETTI DELL’APPALTO Appaltatore è un imprenditore che organizza i mezzi necessari per la realizzazione dell’opera e la gestisce a proprio rischio. Committente è chiunque affida ad altri la realizzazione dell’opera che non può o non vuole realizzare direttamente.
SOGGETTI ATTENDENTI AL CONTRATTO D’APPALTO Direttore lavori: per conto del committente è responsabile del risultato, per conto dell’appaltatore è responsabile dello svolgimento dei lavori che l’impresa deve svolgere Progettista: colui che viene incaricato di creare il progetto per conto del committente o dell’appaltatore
APPALTO PRIVATO E PUBBLICO Privato: è un contratto di appalto concluso tra soggetti privati per il soddisfacimento di interessi privati Pubblico: è un contratto di appalto in cui il committente è la Pubblica Amministrazione che persegue interessi pubblici
PUNTI SALIENTI DEL CONTRATTO D’ APPALTO: OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE INTUISUS PERSONAE ONEROSITA’ DI ESECUZIONE DIFFICOLTA’ DI ESECUZIONE OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE VARIANTI AL PROGETTO CONSEGNA DEL’OPERA E ACCETAZIONE DIFFORMITA’ E VIZI D’ OPERA TERMINI DI DENUNCIA VIZI
SENTENZA Corte Suprema di Cassazione sezione seconda civile Presidente: Bursese Gaetano Antonio Pubblico ministero: Sgroi Carmelo Avvocato: Alessandro Ardizzi Consigliere: Bruno Bianchini Decisione del 5/12/2014 Depositata il 16/2/2015 Le parti : Snc MOBILI MARCATI DI Marcati Francesco contro Spa NICO VELO e geometra B.S. Contro la sentenza numero 850/08 della Corte di Appello di Venezia del 13/6/2008
MASSIMA La previsione dell'art. 1669 c.c., concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione può far riferimento all'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore. Inoltre in base al comma 2 dell’art. 1669, l' appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, in quanto la denunzia è stata fatta dopo la caduta in prescrizione del suo diritto di risarcire (1 anno dalla scoperta).
FATTO La Mobili Marcati affida la progettazione di un capannone al geometra B.S. e alla NICO VELO S.p.a. Nel 1991 questo capannone fu consegnato ma furono riscontrate delle fessure nel pavimento che portarono al cedimento delle zone Nel 1994 fu eseguita una perizia concludendo che sia il geometra sia la NICO VELO erano responsabili in solido Il geometra però negò ogni responsabilità affermando di aver consigliato al committente di edificare su una palificazione in cemento. Questa proposta fu però rifiutata in quanto troppo onerosa D’altro canto la NICO VELO precisò di aver solo fornito i pannelli e eseguito i calcoli del geometra. Inoltre gli interventi di natura edilizia furono affidati alla s.n.c. Maggiorin e Meneghetti Due consulenze tecniche affermarono che il dissesto era dovuto al fatto che il fabbricato era poggiato su un semplice terreno di riporto
Il tribunale riconfermò come responsabili il geometra e la NICO VELO La NICO VELO interpose appello principale contestando la qualificazione in termini d’appalto anziché di vendita del contratto Il geometra B.S. ripropose l’eccezione di decadenza della denuncia dei vizi e di prescrizione delle azioni. Mobili Marcati lamentò la limitazione del risarcimento La corte d’appello di Venezia ritenne Meneghetti e Maggiorin non responsabili, infondati i motivi del gravame di B. S. ritenendo che avrebbe potuto rifiutare di portare a termine l’opera senza i suoi interventi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vizio nel ragionamento della corte d’appello sostenendo un grado di conoscenza sufficiente per effettuare la denuncia Insufficiente motivazione della corte territoriale riguardante termine e prescrizione Violazione di norme di diritto Vizio ragionamento della corte d’appello riguardante la qualifica come vendita del contratto e non come appalto Non riconoscimento dei danni Compensazione delle spese tra le parti
CONCLUSIONE Rigetta il ricorso principale e quello incidentale Compensa le spese sostenute da B.S. e da MOBILI MARCATI