Il nuovo quadro degli strumenti a supporto della R&I Milano, 3 dicembre 2015 Nicoletta Amodio -

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Il nuovo quadro degli strumenti a supporto della R&I Milano, 3 dicembre 2015 Nicoletta Amodio -

2 STRUMENTI ADATTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE

Un sistema di finanza per R&I SOSTEGNO ALLE START-UP 200 mln € INDUSTRIA SOSTENIBILE400 mln € CREDITO D’ IMPOSTA 2,34 bn € PATENT BOX ≈ 200 mln € PUBLIC PROCUREMENT PRECOMPETITIVO PIATTAFORMA DI GARANZIA 100 mln € POR + PON + PNR NUOVA FINANZA PER L’INNOVAZIONE (BEI, FEI, CDP) HORIZON 2020 – COSME

Il credito di imposta per attività di R&S Art. 1, comma 35, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (che sostituisce l’art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145) tutte le imprese investimenti in attività di ricerca e sviluppo 31 dicembre dicembre per cento 50 per centoeccedenza rispetto alla mediatre periodi di imposta 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d’imposta, nella misura del 25 per cento [o del 50 per cento] delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre

Inquadramento sistematico Il nuovo Credito d’imposta art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 incentivo all’innovazione - sostituisce l’art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, (di fatto, mai entrato in vigore per mancanza del decreto attuativo) mutuandone la finalità di incentivo all’innovazione, con una serie di importanti differenze credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati piccole e medie imprese e reti di impresa - dispone la cessazione delle agevolazioni di cui all’art. 24, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati) e di cui all’art. 1, co , L. 24 dicembre 2012, n. 228 (credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle reti di impresa) 5

Attività di R&S agevolabili attività di R&S Sono ammissibili al credito di imposta le seguenti attività di R&S: a)lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (RICERCA FONDAMENTALE o DI BASE) ricerca industriale esclusione dei prototipi b)ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi (RICERCA INDUSTRIALE o APPLICATA) 6

Attività di R&S agevolabili realizzazione di prototipi progetti pilota costo di fabbricazione troppo elevato c)acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; […] realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (SVILUPPO SPERIMENTALE o PRE-COMPETITIVO) d)produzione e collaudo nonapplicazioni industriali o finalità commerciali d)produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali 7

Attività di R&S agevolabili NONmodifiche ordinarie o periodiche NON si considerano attività di R&S, le modifiche ordinarie o periodiche (c.d. modifiche di routine) apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti 8

Le spese ammissibili spese per attività intra-muros personale altamente qualificato spese relative a personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S quote di ammortamento strumenti e attrezzature di laboratorio quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio competenze tecniche e privative industriali competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale spese per attività extra-muros contratti di ricerca spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati, altre imprese comprese le start up diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Ai fini della determinazione del credito di imposta, rilevano: 9

Spese per il personale altamente qualificato personale altamente qualificato Spese relative a personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S: – dottori di ricerca – soggetti iscritti a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera – soggetti in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche (classificazione UNESCO Isced o Allegato 1 (rectius: Allegato 3) L.Stabilità) – deve trattarsi di personale dipendente dell’impresa impiegato nelle attività di R&S, (e’ escluso personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali ) – In rapporto di collaborazione a condizione che svolga la propsia attività presso le strutture della medesima impresa. 50% L’AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 50% DELLE SPESE INCREMENTALI SOSTENUTE 10

Spese per i beni materiali Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti o attrezzature di laboratorio: – nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988 – in relazione alla misura ed al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo – con costo unitario non inferiore a € (al netto dell’IVA) l’acquisizione (o utilizzazione) diretta dei beni contratti di leasing Rilevano, pertanto, i costi sostenuti sia per l’acquisizione (o utilizzazione) diretta dei beni, sia quelli sostenuti per l’acquisizione (o utilizzazione) tramite contratti di leasing I costi sostenuti per locazione o noleggio dei beni (Ris. n. 125/E del 6 maggio 2009 –) 25% L’AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 25% DELL’INCREMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE 11

Spese per i beni immateriali competenze tecniche privative industriali Spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale Va chiarito cosa rientra nel novero delle “spese relative a …”: in particolare, se vi rientrano le spese di mantenimento, accrescimento e sviluppo, rilevanti ai fini dell’applicazione del c.d. “Patent Box” 25% L’AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 25% DELLE SPESE SOSTENUTE 12

Attività di R&S extra-muros Spese relative a contratti di ricerca stipulati con: – università, enti di ricerca e organismi equiparati – altre imprese, comprese le start-up I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati membri dell’Ue, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. 50% L’AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE 13

Maturazione e fruizione del credito Applicazione AUTOMATICA: non c’è un processo valutativo preventivo Il credito di imposta: – va indicato nella dichiarazione dei redditi – non concorre alla formazione del reddito – non concorre alla base imponibile IRAP – non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109(5), TUIR esclusivamente in compensazione – è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n

Il meccanismo di calcolo 15 Esempio di calcolo media deltaagevolazione a) personale b) ammortamento ,5 c) commesse d) brevetti ,5 totale

DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA PER IL BIENNIO : 16 MILIARDI DI EURO

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19 START UP INNOVATIVE

20 START UP INNOVATIVE

21 PMI Innovative

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