Le soluzioni sul piano normativo, in particolare la “delega fiscale” Valeria Mastroiacovo Professore Associato Università degli studi di Foggia Commissione.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Studio Legale Domenichini
Advertisements

Prof. Bertolami Salvatore
COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI NON INFERIORI A €
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Il provvedimento amministrativo
La Finanziaria 2008 LA FISCALITA ANTICIPATA E DIFFERITA LA FISCALITA ANTICIPATA E DIFFERITAE IL BILANCIO DESERCIZIO IL BILANCIO DESERCIZIO LA FISCALITA.
TITOLO 3 CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI CAPO I MISURE PER LEMERSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LA TRASPARENZA FISCALE 5 dicembre 2011 Testo provvisorio.
I rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA.
Lattuazione della norma tributaria e la dichiarazione Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2012/2013 anno accademico 2012/2013 corso di diritto.
IL REGIME SANZIONATORIO TRIBUTARIO
Diritti e garanzie del contribuente Diritto d’informazione LE RAGIONI Le ragioni giustificative delle verifiche fiscali iniziano.
L’interpello “speciale” in materia di elusione (art
Legge regionale Emilia-Romagna 7 Dicembre 2011, n. 18 Misure per lattuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e.
DIREZIONE REGIONALE DELLEMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELLACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE La pianificazione fiscale concordata art. 1, comma 387 e seg.,
Testo unico enti locali Art. 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n Il presente testo unico contiene i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento.
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
Controllo di Gestione negli Enti Pubblici
La prova nel processo civile
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01
RIFERIMENTI NORMATIVI : Il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni è disciplinato da fonti normative comunitarie e nazionali: - Normative.
Prof. Giuseppe Tinelli - Diritto Tributario
Sintesi della Riforma del mercato del lavoro – Flessibilità in uscita 3 aprile 2012.
Delega: principi e criteri direttivi (sent. 341/2007) 2.2. – Al riguardo, questa Corte, anche recentemente, ha ribadito che «Secondo i principi più volte.
LE SANZIONI TRIBUTARIE
La formazione del governo
Fonti del diritto: atti o fatti idonei a creare, integrare o modificare regole giuridiche Fonti – fatto: Sono fatti e comportamenti umani che con il loro.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO
I CITTADINI SONO TENUTI A PAGARE I TRIBUTI RICHIESTI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE.
Codice della Privacy e sanzioni
Modulo n. 3 IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Cos’é il Modello di Organizzazione e Gestione o Modello 231?
1 FATTURAZIONE ELETTRONICA “PA” & CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA CONSERVAZIONE DIGITALE SOSTITUTIVA IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE ​​ Definizione.
Trasparenza e Anticorruzione:
A cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO IN ATTESA DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO PENALE a cura.
Il procedimento amministrativo è
Difformità dal paradigma normativo
Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti
Il provvedimento amministrativo è
DISCIPLINA DELL’ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE
Studio Holzmiller & Partners 1 ELUSIONE FISCALE E ABUSO DI DIRITTO TRA GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA NORMATIVA ITALIANA E COMUNITARIA INTRODUZIONE Convegno.
IL REGIME SANZIONATORIO TRIBUTARIO
IL SISTEMA SANZIONATORIO
LA VERIFICA DELLA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA’
Il ruolo della giurisprudenza della Corte di Giustizia nell’Ordinamento Tributario Comunitario.
1 Genova, 8/10/2015 Il contraddittorio Sede svolgimento Ordine di Genova.
Gli effetti della riforma sulla dirigenza
1 Genova, 8/10/2015 Statuto del contribuente Sede svolgimento Ordine di Genova.
LA MAGISTRATURA.
La proliferazione delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti Dott. Vittorio Postiglione Giudice Tributario CTP Roma Dottore Commercialista.
IL DLGS n. 39/2013 Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco 1.
Criterio della competenza In molti casi, le fonti normative non sono distribuite secondo una linea verticale (gerarchia), bensì “orizzontalmente” (competenza).
La disciplina delle 11 ore di riposo giornaliero
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Appalti pubblici “Principi” “Procedure”
10 maggio 2012 Sede dell’Associazione ASSTRA Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale Dott.ssa Eleonora Pallante.
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
Il processo tributario e gli strumenti deflattivi del contenzioso in Spagna Carlos María López Espadafor Università di Jaén
Funzione giurisdizionale Applicazione in concreto di una norma giuridica astratta Principio di separazione dei poteri: «non vi è libertà quando il potere.
Ing. Monica Summa Camera di Commercio di Napoli 1 “ La gestione in sicurezza delle attrezzature: aspetti generali ed applicativi ” Sala Consiglio Camera.
13-14/12/20061 L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale - I L’attuazione di regole internazionali convenzionali L’adattamento automatico:
I DECRETI DI DEPENALIZZAZIONE : TRA PRIVATIZZAZIONE DELLA PENA E PUBBLICIZZAZIONE DEL RISARCIMENTO Federico Belli (giudice presso il Tribunale di Asti)
1. ECONOMICASOCIALEGIURIDICA Notaio Marco Krogh 2.
Rapporti tra il d.lgs. 231/2001 e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro Pesaro, 12 maggio 2008 Avv. Daniele Tanoni.
Funzioni Sindacato di costituzionalità su leggi ed atti aventi forza di legge di Stato e Regioni Conflitti di attribuzione Accuse contro il Capo dello.
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria Dipartimento di Agraria Corso di Diritto dei mercati agroalimentari Docente titolare: Dott. Roberto.
La responsabilità diretta degli Amministratori dei Fondi pensione nell’esecuzione dei controlli periodici nell’attività finanziaria imposti dalla delibera.
ART 349 – ART 359 bis DISCIPLINA E DIFFERENZE
Diritto internazionale e diritto interno
Transcript della presentazione:

Le soluzioni sul piano normativo, in particolare la “delega fiscale” Valeria Mastroiacovo Professore Associato Università degli studi di Foggia Commissione Studi Tributari, CNN FORMAZIONE TELEMATICA Abuso del diritto: casi ricorrenti e orientamenti di giurisprudenza civile e tributaria 5 dicembre 2012

Disegno di legge delega n.3519-A per la revisione del sistema fiscale. Art.1 “Il Governo è delegato ad adottare entro sette mesi dall’entrata della presente legge uno o più decreti recanti la revisione del sistema fiscale”.

Nell’adottare i decreti legislativi il Governo dovrà : -attenersi ai principi e criteri direttivi indicati nella legge delega; -rispettare i principi dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n.212/2000), con particolare riferimento all’art.3 in materia di efficacia temporale delle norme tributarie; -essere coerente con le disposizioni in materia di federalismo fiscale (L. n.42/2009); -essere coerente con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti e di adeguamento ai principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea.

E’ previsto che l’attuazione della legge delega avverrà attraverso l’introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l’integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

L’art.3 del disegno di legge delega dispone la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di UNIFICARLE al principio generale del divieto dell’abuso del diritto. L’ delle disposizioni (testo) e del principio generale dovrà avvenire in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) DEFINIRE LA CONDOTTA ABUSIVA come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio di imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. Viene dunque seguito il percorso già tracciato dalla giurisprudenza (cfr. rassegna di Cass.) circa la rilevanza determinante dello sviamento dal fine della norma.

b) GARANTIRE LA LIBERTA’ DI SCELTA DEL CONTRIBUENTE tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale. A tal fine vengono introdotte due “operazioni di verifica della fattispecie”: 1.considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva; 2.escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali.

La sussistenza di ragioni extrafiscali non marginali giustifica l’operazione ed esclude la configurabilità di una condotta pur astrattamente abusiva. A tal fine è precisato che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente.

c) Prevedere l’INOPPONIBILITA’ DEGLI STRUMENTI GIURIDICI (usati dal contribuente in maniera distorta e sviata rispetto al fine delle norme per ottenere un risparmio di imposta) all’amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta. L’amministrazione provvederà dunque: -a individuare gli strumenti giuridici utilizzati in maniera distorta; -valutare sia il rapporto tra scopo del vantaggio fiscale e causa dell’operazione, siala sussistenza di ragioni extrafiscali non marginali; -(solo all’esito di tali operazioni) considerarli a sé inopponibili e disconoscere il relativo risparmio fiscale.

d) Disciplinare il REGIME DELLA PROVA ponendo: - a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro mancata conformità ad una normale logica di mercato; - a carico del contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti.

e) Prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell’accertamento fiscale, a pena di NULLITA’ dell’accertamento stesso. Questa previsione vuole porre nettamente fine a quell’indirizzo giurisprudenziale che, muovendo dall’immanenza nell’ordinamento del principio del divieto di abuso del diritto, aveva ritenuto rilevabile d’ufficio, anche nel giudizio di cassazione, ancorchè la violazione non fosse stata dedotta dall’amministrazione finanziaria nell’atto di imposizione.

f) Prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un EFFICACE CONTRADDITTORIO con l’amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario. Già in fase di contraddittorio il contribuente potrà dimostrare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti (non marginali, né necessariamente produttive di redditività immediata) che giustifichino il ricorso a strumenti giuridici astrattamente riconducibili ad una condotta abusiva.

Nell’ambito del medesimo art.3 è altresì prevista la delega al Governo di un decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo, tra l’altro: 1. la punibilità con la pena detentiva (compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni) dando rilievo alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa;

2. l’individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; 3. la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità.