Immobilizzazioni immateriali 1
ART. 2424 C.C. Costi di impianto e ampliamento; costi di sviluppo; diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili; avviamento; immobilizzazioni in corso e acconti; altre. N.B. da 2016 costi di ricerca e pubblicità non capitalizzabili. 2
ART. 2424 C.C. Sono fattori intangibili di durata economica pluriennale. Possiamo distinguere: costi capitalizzati (costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo); beni immateriali (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili); avviamento; costi sostenuti per beni immateriali in corso di produzione 3
BENI IMMATERIALI caratterizzati da significativi investimenti, che permettono benefici economici differenziali; rappresentati da diritti giuridicamente tutelati; trasferibili in modo autonomo. Esempi: marchi, brevetti, know-how. 4
COSTI CAPITALIZZATI Di utilità pluriennale, ma privi di alcuni dei requisiti di cui sopra in particolare del valore di scambio. Hanno cioè utilità futura solo se inseriti in “quella” azienda. Esempi: spese di impianto ed ampliamento, costi di sviluppo. AVVIAMENTO ha caratteristiche economiche del tutto peculiari 5
BENI IMMATERIALI Diritti brevetto industriale e utilizzazione opere dell’ingegno: acquisto brevetti da terzi; capitalizzazione costi per realizzazioni brevetti o processi utilizzabili; know-how (tutelato giuridicamente); software acquisito in proprietà Software di base Software applicativo Fa parte del computer Acquisito con contratti «di sviluppo» o in proprietà N.B. Software in «licenza d’uso» voce B.I.4 6
BENI IMMATERIALI Know-how: prodotto in azienda assimilabile a spese di R & S; Cedibile analogo ai brevetti; acquistato da terzi concessioni, licenze ecc. (non brevettato) Licenze: pagate dall’imprenditore per gestire l’attività (es. “franchising”). Concessioni: per l’utilizzo di cave, miniere, suolo demaniale, costiero; per l’esercizio di linee di trasporto. 7
COSTI PLURIENNALI Spese d’impianto: sostenute in fase “pre-aziendale” o di impianto. Comprendono: costi per consulenze preparatorie (avvocati, commercialisti, psicologi, piano di mktg …); spese costituzione società (parcella notaio, adempimenti connessi); stampa certificati azionari (nelle s.p.a.). 8
COSTI PLURIENNALI Spese di ampliamento: hanno la stessa natura delle spese d’impianto ma sono sostenute in fase di ampliamento della struttura produttiva (ad es. passaggio da s.r.l. ad s.p.a.). Criterio generale di capitalizzazione: possibile correlazione con ricavi futuri; capacità di “sopportare” le quote di amm/to negli esercizi futuri. 9
CRITERI DI VALUTAZIONE Art. 2426 c.c. 5) Costi d’impianto, ampliamento ad utilità pluriennale: possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale; devono essere ammortizzati entro un massimo di 5 anni; I costi di sviluppo (consenso collegio sindacale) vanno ammortizzati entro la loro vita utile, se non determinabile max 5 anni; finché l’ammortamento dei costi d'impianto, ampliamento e sviluppo non è completo, si possono distribuire dividendi solo se esistono riserve disponibili ≥ dei costi non ancora ammortizzati 10
CRITERI DI VALUTAZIONE Art. 2426 c.c. 6) L’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso del collegio sindacale: se acquisito a titolo oneroso; nei limiti del costo sostenuto; deve essere ammortizzato entro il periodo di vita utile (se non determinabile in max 10 anni); è possibile un ammortamento sistematico in un periodo > 10 anni purché non superi la durata di utilizzazione dell’attivo e sia data adeguata motivazione in nota integrativa. 11
CRITERI DI VALUTAZIONE Art. 2426 c.c. Per le altre immobilizzazioni immateriali valgono i criteri generali: iscrizione al costo; ammortamento sistematico in relazione alla residua possibilità di utilizzo (brevetti legge; altre legge o contratto). In generale, tutti i costi pluriennali vanno capitalizzati se: hanno utilità futura; sono recuperabili tramite i ricavi dei futuri esercizi. 12
STUDI E RICERCHE A seguito del D. Lgs. 139/2015 i costi di ricerca non sono capitalizzabili e sono considerati costi di periodo (a C/E). Secondo i principi contabili nazionali i costi di sviluppo attinenti a singoli progetti possono essere capitalizzati se: il processo/prodotto è definito, identificabile e misurabile, tecnicamente fattibile; l’importo capitalizzato è recuperabile tramite i ricavi futuri derivanti dal progetto; l’ammortamento è sistematico, preferibilmente a quote costanti (da rivedere ogni anno per conferma della congruità). 13
SPESE DI PUBBLICITA’ Non sono più capitalizzabili e vanno iscritti a Conto Economico. 14
Criteri di valutazione. Movimenti delle immobilizzazioni… NOTA INTEGRATIVA Criteri di valutazione. Movimenti delle immobilizzazioni… - Composizione delle voci “costi di impianto e ampliamento” e “costi di sviluppo”; - Ragioni dell’iscrizione nell’attivo; - Criteri di ammortamento. 3bis) Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali … 15
NORMATIVA FISCALE Art. 103 TUIR Amm.to costo diritti di utilizzazione opere dell’ingegno, brevetti, know-how ecc.: è deducibile in misura non superiore ad 1/2 del costo (amm.to in almeno 2 anni). Amm.to costo concessioni e altri diritti: è deducibile secondo legge o contratto. Amm.to marchi e avviamento almeno 18 anni. Se piano civilistico ≠ da quello fiscale imputare amm/to civilistico, ed effettuare le opportune riprese fiscali in dichiarazione dei redditi. N.B. AL MOMENTO, LA NORMATIVA FISCALE NON E' STATA ADEGUATA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE 16
Art. 108 TUIR Studi e ricerche: sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti entro max 5 anni. Spese di pubblicità e propaganda: vanno a costo d’esercizio oppure sono deducibili in quote costanti in 5 anni. Altri costi pluriennali deducibili secondo quota civilistica (per nuove imprese a partire dall’anno dei primi ricavi). N.B. AL MOMENTO, LA NORMATIVA FISCALE NON E' STATA ADEGUATA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE 17