A GEVOLAZIONE F ISCALI PER LE AZIENDE : CREDITO D ’ IMPOSTA 2015-2019 PER ATTIVITÀ DI RICERCA (C ONTRATTI CONTO TERZI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE ) Articolo.

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A GEVOLAZIONE F ISCALI PER LE AZIENDE : CREDITO D ’ IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA (C ONTRATTI CONTO TERZI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE ) Articolo 3 del DL 23/12/2013 nr. 145; comma 35 della legge 190/2014 Decreto 27 maggio 2015 (GU n. 174 del 29/07/2015) del Ministero dell'Economia e delle Finanze Area ricerca, Sistema bibliotecario e dei laboratori Divisione Ricerca Servizio Gestione Rapporti con il Territorio

a) Agevolazione Fiscali per le aziende: credito d’imposta per attività di ricerca (Contratti conto terzi con prestazioni corrispettive) Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, introdotto dall'articolo 3 del DL 23/12/2013 nr. 145 e comma 35 della legge 190/2014, prevede che l'agevolazione abbia una durata quinquennale, dal 2015 al 2019 ed è fruibile da parte di tutte le imprese senza alcuna distinzione dimensionale. L'agevolazione riguarda gli investimenti incrementali in ricerca e sviluppo, ovvero le spese sostenute in eccedenza nei 5 periodi agevolati, rispetto alla media del tre periodi precedenti, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare. Pertanto l’agevolazione fiscale consiste in un credito d’imposta riconosciuto “a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato” che sostengano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

a) Agevolazione Fiscali per le aziende: credito d’imposta per attività di ricerca (Contratti conto terzi con prestazioni corrispettive) Il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25% delle spese per ricerca e sviluppo, sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, e spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro a condizione che questi investimenti superino i euro. La misura dell'agevolazione è elevata al 50% per le spese relative a personale altamente qualificato e a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e start-up innovative. Con Decreto 27 maggio 2015 (GU n. 174 del 29/07/2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha certificato le caratteristiche e le modalità per poter dare attuazione al credito d'imposta definendo le attività agevolate, le caratteristiche del credito d’imposta e gli adempimenti a carico delle imprese.

1.1 Attività ammissibili Sono ammissibili al credito d’imposta: - lavori sperimentali o teorici svolti per l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; - ricerca pianificata o indagini critiche, per acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale; - acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; - attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;

1.2 Attività ammissibili - elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; - realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; - produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

2.1 Spese ammissibili Per determinare il credito d'imposta sono ammissibili i ‘costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento’ direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, come di seguito specificato: 1) spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico: - dipendente dell’impresa - in rapporto di collaborazione con l’impresa (in attività presso le strutture dell’impresa) Misura del credito: 50%

2.2 Spese ammissibili 2) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start ‐ up innovative, non collegate al beneficiario del credito. Misura del credito: 50% 3) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a euro (al netto dell’IVA); Misura del credito: 25% 4) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. Misura del credito: 25%

3. Agevolazioni Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura di un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a patto che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sostenuta in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione, sia pari a euro e rappresenti ‘spesa incrementale’. Ciò significa che ogni singola voce, deve risultare in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei periodi d'imposta 2012 ‐ 2013 ‐ Per le imprese attive da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in R&S viene calcolata dalla data della costituzione.

4. Presentazione delle domande Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Pertanto non è più obbligatorio presentare una specifica istanza telematica. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

5. Documentazione L’Agenzia delle entrate effettua i controlli sulla corretta fruizione del credito. I costi devono essere rendicontati tramite documentazione contabile ‐ da allegare al bilancio – certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore. In questi casi sono ammissibili, entro il limite massimo di 5.000, euro le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile. Le imprese con bilancio certificato sono esenti da questi obblighi.