D.S.A. LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

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D.S.A. LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati «DSA».

CARATTERISTICHE DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO I Disturbi S pecifici di A pprendimento sono disturbi delle abilità scolastiche, di tipo settoriale, che riguardano difficoltà specifiche della lettura, della scrittura e del calcolo in presenza di una intelligenza nella norma.

In altre parole, per avere una diagnosi di DSA è necessaria: 1. Una “specificità” intesa come disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto; 2.Un funzionamento intellettivo generale che ai test risulta nella norma, cioè adeguato all’età;

3.L’esclusione di situazioni ambientali di svantaggio socio culturale che possano interferire con una adeguata istruzione” 4.L’esclusione di deficit o menomazioni sensoriali e disturbi significativi della sfera emotiva;

DEFINIZIONI DISLESSIA DISGRAFIA DISORTOGRAFIA

DISLESSIA Si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici,ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura.

DISGRAFIA Si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica.

DISORTOGRAFIA Si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei processi linguistici di transcodifica.

DISCALCULIA Si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

FINALITA’ DELLA LAGGE Art 2 a) G arantire il diritto all'istruzione; b) Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantendo una formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialita'; c) Ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti ;

e) Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) Assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale.

Misure educative e didattiche di supporto (Art 5) 1.Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita'didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le Istituzioni scolastiche garantiscono:.

l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche‘ misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei concetti da apprendere;

per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilita' dell‘ esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari.

OBBLIGHI DEL DIRIGENTE Il dirigente scolastico verifica: 1.che la segnalazione/diagnosi sia conforme alle disposizioni vigenti; 2.che venga registrata al protocollo riservato, dandone poi comunicazione ai docenti della classe.

COMPITO DEL CONSIGLIO DI CLASSE Stesura del piano didattico personalizzato (PDP) che va costruito insieme alla famiglia (nel rispetto dei ruoli e delle competenze) e, ove possibile in relazione all’età, con lo studente stesso.

STRUMENTI ADEGUATI L’utilizzo di programmi informatici per la realizzazione di mappe concettuali. sintesi vocale (con voci in più lingue). Software vari. Notebook. Registratore. Programmi di video scrittura con correttore ortografico.