Legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 - Art. 70, decreto «CITTA IN RETE» Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (cenni) REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIRCOLARE 22 ottobre 2013, n. 5. Legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 - Art. 70, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - A cura di Mario Serio
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. (...); b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall’interessato; c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante”.
LIBERALIZZAZIONI COMMERCIO Direttiva Servizi 123/2006 “Bolkestein” persegue l’obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato interno. Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Entrato in vigore l’8 maggio 2010. Contiene articolo 84 CLAUSOLA DELLA CEDEVOLEZZA le disposizioni del decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma le disposizioni del decreto legislativo riconducibili alla competenza statale riservata non sono in alcun modo derogabili dalle leggi regionali di settore NORMATIVA STATALE IMMEDIATA APPLICAZIONE E PREVALENTE SU REGIONALE in caso di difformità PERCHE’ TUTELA CONCORRENZA
AUTORIZZAZIONE (ORA S.C.I.A) PRIMA ADESSO dalle amministrazioni comunali competenti per territorio per i residenti fuori dalla Sicilia, relativamente al commercio in forma itinerante tipologia c), dalla regione. può essere rilasciata da qualsiasi comune di residenza o di avvio dell’attività commerciale (anche per i residenti fuori dalla Sicilia)
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE VALIDITA’ DELLA S.C.I.A. SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
NON ESISTE PIU’ IL NULLA OSTA RILASCIATO DAL COMUNE ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMA 16 DELLA CIRCOLARE 6 ottobre 2010, n. 4 «Appare opportuno evidenziare che, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/10, i comuni interessati, in relazione alla tipologia c) anziché i relativi nulla osta rilasceranno apposita autorizzazione»
RECEPIMENTO DELLA “Bolkestein” IN SICILIA ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIRCOLARE 6 ottobre 2010, n. 4. Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. ordinario n. 75). Prime direttive operative in materia di attività commerciali.
ULTIME LIBERALIZZAZIONI COMMERCIO AREE PUBBLICHE Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ART. 70 commercio su aree pubbliche Comma 1 oltre società di persone anche alle “società di capitali regolarmente costituite o cooperative”. Comma 2 individua come competente il Comune nel quale si”intende avviare l’attività” VIETATO requisito della RESIDENZA Tuttavia, sul punto, la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3635/c del 6 maggio 2010, punti 10.2 e 10.3, chiarisce che l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante può essere rilasciata da qualsiasi comune (di residenza o di avvio dell’attività commerciale) ed è valida per tutto il territorio nazionale (recepita dalla CIRCOLARE CIRCOLARE 22 ottobre 2013, n. 5 dalla Reg. Siciliana)