La compravendita di merci

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Transcript della presentazione:

La compravendita di merci Classe I - IGEA Economia aziendale Marcello Carvisiglia – 2013

La compravendita DEFINIZIONE (art. 1470 cc): La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Bilaterale, poiché richiede la presenza di due contraenti (venditore e compratore), ognuno assume obblighi nei confronti dell’altro Consensuale, in quanto si perfeziona (cioè produce conseguenze giuridiche) nel momento in cui venditore e compratore raggiungono l’accordo su tutti gli elementi del contratto CARATTERISTICHE A titolo oneroso, perché ciascun contraente sopporta un “sacrificio” in cambio di un “vantaggio” economico: il venditore si priva della proprietà del bene in cambio di una somma di denaro; il compratore cede mezzi monetari in cambio della proprietà del bene

Garantire il compratore da: Obblighi delle parti Consegnare la cosa venduta al compratore Evizione: possibilità che un terzo possa far valere sulla cosa venduta diritti acquisiti in precedenza Garantire il compratore da: VENDITORE Vizi occulti: difetti nascosti che diminuiscono in modo significativo il valore del bene o, addirittura, lo rendono inidoneo all’uso cui è destinato Fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto sulla cosa futura, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto Ritirare la merce oggetto del contratto nel luogo stabilito COMPRATORE Pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto

Le fasi della compravendita TRATTATIVA STIPULAZIONE ESECUZIONE E’ la fase preparatoria del contratto di vendita Nelle contrattazioni in presenza il contratto di vendita si considera concluso quando i contraenti raggiungono l’accordo su tutti gli elementi del contratto Emissione del DDT e consegna della merce I potenziali contraenti entrano in contatto, presentano le proprie proposte e le discutono Emissione della fattura di vendita A distanza, invece, il contratto si considera concluso quando chi ha fatto la proposta (o l’eventuale controproposta) viene a conoscenza dell’accettazione della controparte Contrattazioni in presenza: venditore e compratore sono sulla stessa piazza Contrattazioni a distanza: risiedono su piazze diverse Emissione di eventuali altri documenti

Tipologie e firma digitale Verbale: le merci contrattate non hanno un valore elevato, i contraenti si trovano sulla stessa piazza, c’è fiducia reciproca TIPOLOGIE Scritto non formale: i contraenti sono su piazze diverse. Il contratto è documentato da lettere, fax, telegrammi, ecc. Scritto formale: i contraenti vogliono una prova scritta e completa dello scambio di merci, oppure le merci hanno un valore elevato LA FIRMA DIGITALE: I documenti e gli atti formali, archiviati e trasmessi con strumenti informatici sono validi a tutti gli effetti di legge, in quanto soddisfano il requisito della forma scritta; I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma digitale sono efficaci e pertanto da essi derivano per i contraenti i diritti e gli obblighi di legge; La firma digitale attribuisce certezza alla sottoscrizione del documento o del contratto. I contratti conclusi tramite posta elettronica sono disciplinati dalla legge sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Gli ELEMENTI del contratto ESSENZIALI ACCESSORI Tempo e luogo di consegna della merce Qualità della merce: deve essere indicata con precisione. Se non fosse possibile, come nelle vendite di genere, deve essere almeno determinabile Ripartizione dei costi e dei rischi del trasporto tra venditore e compratore Tipo e costo dell’imballaggio Quantità della merce: può essere indicata con riferimento al peso, lunghezza, volume, ecc. Tempo, luogo e modalità di pagamento del prezzo Prezzo di vendita: deve essere determinato o determinabile Altre condizioni di vendita, come ad esempio l’assistenza post-vendita, il montaggio, il collaudo ecc.

Tempo di consegna della merce Il contratto di vendita deve indicare sia il tempo sia il luogo di consegna della merce. Con riferimento al tempo, la consegna può essere: Immediata: la merce viene consegnata al momento della stipulazione del contratto Alternativa: il venditore può scegliere tra due o più date per la consegna della merce (“consegna entro fine mese corrente o fine mese prossimo”, ecc.) Pronta: la merce viene consegnata entro pochi giorni dalla stipulazione del contratto (“consegna entro 5 giorni”, “ consegna entro 10 giorni” ecc.) Differita: la merce viene consegnata dopo un certo periodo di tempo rispetto alla stipulazione del contratto (“consegna entro fine mese prossimo”, “consegna il 20 di giugno”, ecc.) Ripartita: la merce viene consegnata in modo frazionato nel tempo (“consegna metà fina novembre e metà fine dicembre”, “consegna 1/3 entro 15 giorni e 2/3 a fine marzo”, ecc.)

Luogo di consegna della merce L’indicazione del luogo di consegna della merce è importante perché permette di ripartire i costi di trasporto tra venditore e compratore e di delimitare i rischi riguardanti la conservazione e il trasporto delle merci Nella consegna franco partenza i costi di trasporto sono a carico del compratore e quindi non concorrono a formare il prezzo di vendita Franco Partenza CLAUSOLE Nelle consegna franco destino, invece, i costi di trasporto gravano sul venditore e quindi concorrono a formare il prezzo di vendita. Franco Destino

Trasporto a mezzo vettore PORTO FRANCO: Il venditore effettua la spedizione e paga materialmente il trasporto al vettore (il costo del trasporto rimane a suo carico se la consegna è franco destino, mentre è a carico del compratore se la consegna è franco partenza). PORTO ASSEGNATO: Il venditore spedisce la merce e il compratore, quando la riceve, deve pagare il trasporto al vettore (il costo del trasporto rimane a carico del compratore se la consegna è franco partenza, mentre dovrà essergli rimborsato dal venditore se la consegna è franco destino)

INALTERABILE (a contatto delle merci che contiene) L’imballaggio TIPOLOGIE REQUISITI TUTELA DELL’AMBIENTE RESISTENTE L’UE ha stabilito che gli imballaggi devono essere riutilizzabili, riciclabili o recuperabili Imballaggi primari: ad esempio la carta che avvolge una saponetta profumata ROBUSTO LEGGERO Marchio per in contenitori inoffensivi per l’ambiente; Imballaggi secondari: ad esempio la scatola di cartone colorato che contiene tre saponette incartate) ECONOMICO Istituzione del CONAI, consorzio nazionale al quale tutte le imprese che producono o utilizzano imballaggi devono iscriversi, pagando un contributo ambientale che va a finanziare progetti di ricupero e riciclaggio dei rifiuti. INALTERABILE (a contatto delle merci che contiene) Imballaggi terziari: ad esempio lo scatolone di cartone grezzo che contiene ottanta confezioni multiple da tre saponette. ECOLOGICO ESTETICAMENTE VALIDO

Clausole relative all’imballaggio Gratuito: viene fornito gratuitamente dal venditore che recupera il costo dell’imballaggio aumentando il prezzo di vendita della merce dell’importo corrispondente Fatturato a parte: il venditore addebita al compratore un importo separato per la cessione dell’imballaggio A rendere: il compratore deve restituire l’imballaggio entro un certo termine al venditore. In questo caso il venditore può richiedere al compratore una cauzione, che verrà rimborsata al momento della restituzione dell’imballaggio; Fornito dal cliente: quando è il compratore che fornisce l’imballaggio.

Tempo e modi di pagamento del PREZZO TEMPI MODALITA’ Anticipato: il prezzo viene pagato prima della consegna della merce Denaro contante Immediato (o per pronta cassa): il prezzo è pagato alla consegna della merce Assegni e cambiali Per contanti: il prezzo è pagato entro un breve termine (5-10 giorni) dalla consegna della merce; Procedure bancarie di incasso elettronico Differito (o posticipato o dilazionato): è pagato un certo tempo dopo la consegna della merce; Contrassegno Misto: si utilizzano più forme tra quelle elencate Bonifici e giroconti bancari

Gli SCONTI Lo sconto mercantile consiste in una riduzione percentuale del prezzo di listino, che di solito scaturisce dalla trattativa tra venditore e compratore. Lo sconto cassa Ha lo scopo di stimolare il compratore ad eseguire il pagamento tempestivamente Spesso infatti il venditore dà al compratore la possibilità di scegliere tra il pagamento immediato o il pagamento dilazionato, concedendo in caso di pagamento immediato uno sconto mercantile Sconto per redistribuzione: Viene concesso alle imprese commerciali che vendono prodotti con prezzo al pubblico imposti dalle imprese industriali che li hanno fabbricati. Tali imprese commerciali non possono effettuare alcun ricarico sui prezzi imposti e pertanto lo sconto per redistribuzione rappresenta il loro margine di guadagno sulle vendite. Sconto a percentuali successive: Talvolta lo sconto mercantile viene espresso come somma di più percentuali (sconto cumulativo). In tal caso alla prima percentuale di sconto se ne aggiunge una seconda e talvolta una terza, ciascuna da calcolare sul prezzo già ridotto delle percentuali precedenti (esempio: “sconto mercantile 15%+5%”, ecc.).