Università Magna Græcia di Catanzaro MANSIONI E INQUADRAMENTO

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Università Magna Græcia di Catanzaro MANSIONI E INQUADRAMENTO 5 dicembre 2007 Diritto del Lavoro Prof. Umberto Gargiulo LAVORO PUBBLICO MANSIONI E INQUADRAMENTO

Alcuni principi generali …. Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è regolato dal complesso normativo del diritto privato, salvo diversa disposizione esplicita (art. 2, c. 2, d. lgs. n. 165/2001) I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente (art. 2, c. 3, d. lgs. n. 165/2001) Le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del datore di lavoro (art. 5, c. 2, d. lgs. n. 165/2001)

La prestazione di lavoro Mansioni L’insieme dei compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere Qualifica L’insieme delle mansioni che individuano una figura professionale

Disciplina delle mansioni (art. 52, d.lgs. n. 165/2001) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive

Mansioni equivalenti La giurisprudenza, sulla base di un consolidato orientamento, ritiene che mansioni equivalenti siano quelle “aderenti alla specifica competenza tecnico-professionale del dipendente, che salvaguardino il livello professionale del dipendente e gli consentano di utilizzare il patrimonio di esperienza acquisito nella pregressa fase del rapporto di lavoro”

Mansioni inferiori Nella prima fase della riforma l’adibizione a mansioni inferiori era espressamente prevista, sia pure occasionalmente e a determinate condizioni. L’art. 52 non contempla più espressamente tale possibilità.

Mansioni superiori (art. 52, c. 1) Il lavoratore può essere adibito alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale di procedure concorsuali o selettive

Mansioni superiori: assegnazione temporanea (art. 52, c. 2) obiettive esigenze di servizio vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, nelle more del concorso, prorogabili fino a 12 mesi, qualora siano state avviate e non si siano ancora concluse le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti per la sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell’assenza

Mansioni superiori: assegnazione temporanea Si considerano mansioni superiori solo quelle attribuite in modo prevalente sotto il profilo qualitativo quantitativo temporale Ratio: possono esserci modifiche meno significative e temporalmente limitate che non comportano lo spostamento a mansioni superiori

Mansioni superiori: assegnazione temporanea Il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore In nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori comporta il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale (c.d. progressione di carriera)

Mansioni superiori Qualora vengano attribuite le mansioni fuori dai casi previsti è nulla l’assegnazione ma al lavoratore è comunque corrisposta la differenza di trattamento economico. Il dirigente che ne ha disposto l’assegnazione risponde personalmente della maggior spesa se ha agito con dolo o colpa grave

La disciplina delle mansioni (ultimo comma dell’art. 52) Ai CCNL è riconosciuta la possibilità di «regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4» Ciascun comparto ha completato la disciplina delle mansioni Quanto al trattamento economico, la legge ha riaffermato il diritto del dipendente a veder retribuito il maggior impegno per l’esercizio temporaneo delle funzioni della categoria superiore

CCNL UNIVERSITÀ (art. 55, comma 1) Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie: B, C, D, EP

CCNL UNIVERSITÀ (art. 55, comma 2) “Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie”

CCNL UNIVERSITÀ (art. 55, comma 3) “all’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale”

CCNL UNIVERSITÀ Categoria B - Grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure prestabilite - Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle procedure Titolo di studio: scuola d’obbligo più eventuale qualificazione professionale

CCNL UNIVERSITÀ Categoria C - Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti - Grado di responsabilità: relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado

CCNL UNIVERSITÀ Categoria D Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate Titolo di studio: diploma di laurea

CCNL UNIVERSITÀ CATEGORIA EP - Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o professionale - Grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti Titolo di studio: laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e particolare qualificazione professionale