1 PROFILI TRIBUTARI DEI CONFERIMENTI DI AZIENDA Antonio Uricchio taranto 5 giugno 2009
2 Nozione di azienda Lazienda è il complesso dei beni organizzati dallimprenditore per lesercizio dellimpresa (art c.c.) Il trasferimento può essere: -integrale, nel caso in cui venga ceduta lintera azienda o un ramo della stessa, con il suo intero patrimonio; -parziale, nel caso in cui venga ceduta lazienda o un ramo della stessa, ma non il suo intero patrimonio.
3 (Segue) In questultimo caso potrebbe porsi un problema di qualificabilità in termini di azienda del complesso dei beni trasferito. A tal riguardo, una definizione (ai fini fiscali) di nozione di ramo di azienda (e di conferimento dattivo), seppur destinata ad assumere rilevanza ai soli fini di applicazione del regime di neutralità fiscale ivi previsto, è rinvenibile nellart. 2, lett. i) e c) della Direttiva 90/434/Cee (sul regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti dattivo ed agli scambi dazioni).
4 (Segue) In specie, si veda la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 gennaio 2002, causa C-43/00, in cui la Corte, interpretando la normativa comunitaria appena richiamata, ha tentato di ricostruire la nozione dazienda, ai fini dellapplicazione del regime fiscale di neutralità ivi previsto, precisando che per poter configurare una azienda è anzitutto necessario la sussistenza di una autonomia funzionale dellattivo conferito: deve, cioè, trattarsi di un complesso di beni in grado di funzionare autonomamente, consentendo lesercizio della relativa attività di impresa;
5 (Segue) E poi necessaria anche la sussistenza di una autonomia finanziaria di tale complesso di beni, il quale deve essere in grado di provvedere con mezzi propri e, dunque, attraverso i redditi propri, al graduale rimborso dei debiti in cui la beneficiaria sia eventualmente anche subentrata.
6 (Segue) Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 8 settembre 2005, n ; cass. 22 dicembre 2004, n ) si è in presenza di un trasferimento di azienda anche qualora lacquirente debba integrare linsieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi, purché i beni mancanti non siano tali da alterare lunità economica e funzionale del complesso aziendale, essendo necessario che i beni conferiti rendano possibile lo svolgimento di una specifica attività di impresa.
7 (Segue) Peraltro, sempre per la giurisprudenza di legittimità: -non è richiesto lattuale esercizio dellattività dellazienda, essendo sufficiente che il trasferimento abbia ad oggetto un complesso organizzato di beni potenzialmente idoneo allesercizio della specifica attività dimpresa; -deve trattarsi di un ramo dazienda preesistente al trasferimento, ossia di una realtà produttiva autonoma e funzionalmente già esistente anteriormente al trasferimento e non anche di una struttura appositamente creata in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo (Cass. 5 marzo 2008, n. 5932; Cass. 30 gennaio 2007, n. 1913)
8 (Segue) Contra si veda Bando di gara per lacquisto di uno o più rami di azienda di Alitalia Linee Aeree italiane S.p.A. anche non preesistenti.
9 (Segue) Recentemente la Corte di cassazione (sent. 23 aprile 2008, n ) ha statuito che ai fini della qualificazione di un negozio giuridico avente ad oggetto una pluralità di beni, quale cessione di compendio aziendale non è rilevante la diretta pertinenza dellattività dellazienda ceduta con loggetto sociale principale del soggetto cedente, in quanto il trasferimento costituisce cessione dazienda laddove loggetto specifico sia costituito dal passaggio dei beni intesi in senso unitario e funzionale, suscettibile di vedersi attribuita ex ante lattitudine allesercizio dellimpresa.
10 I trasferimenti di azienda
11 Tipologia di trasferimento 1) Trasferimenti a titolo oneroso: -cessione -permuta -Conferimento
12 Le principali contestazioni dellAmministrazione finanziaria in caso di cessione dazienda
13 1° tipologia di contestazione - Contestazioni relative alla determinazione della plusvalenza derivante dal trasferimento dellazienda in conseguenza della problematica relativa alla valorizzazione contabile e quindi fiscale della componente avviamento.
14 (Segue) Sebbene ai fini delle imposte sui redditi la base imponibile sia costituita dal prezzo contrattualmente determinato dalle parti (e non già dal valore di mercato), tuttavia lUfficio spesse volte utilizza il maggior valore dallo stesso già accertato ai fini dellimposta di registro anche nellambito dellaccertamento in tema di imposte sui redditi, rettificando la plusvalenza da cessione dazienda ed, in particolare, rettificando il valore attribuito alla componente avviamento.
15 (Segue) A tal fine il ragionamento presuntivo utilizzato dallUfficio sarebbe il seguente: poiché ai fini dellimposta di registro è stato definitivamente accertato per la stessa azienda un valore maggiore rispetto al corrispettivo dichiarato dalle parti in atto, allora è altamente probabile che vi sia stato un occultamento di corrispettivo (Cass. 18 luglio 2008, n )
16 (Segue) Criticità di tale ragionamento presuntivo: -il valore accertato ai fini dellimposta di registro, in quanto determinato in base allapplicazione di formule matematiche, difficilmente può ritenersi coincidente con il reale valore di mercato dellazienda trasferita; anche in considerazione del fatto che la sua definizione in tale differente ambito può essere stata condizionata da fattori estranei quali le vicende di stampo processuale e preprocessuale.
17 2° tipologia di contestazione - Contestazioni relativa non già allimporto del corrispettivo dichiarato, bensì alla sua allocazione tra i diversi beni (materiali ed immateriali) che compongono lazienda acquisita
18 (Segue) In caso di cessione dazienda, sebbene il corrispettivo per la cessione sia il frutto della libera contrattazione delle parti, tuttavia la conseguente ripartizione contabile, tra le singole componenti aziendali, del corrispettivo complessivamente versato non è insindacabilmente rimessa allimprenditore cessionario, essendo invece soggetta al rispetto del criterio della correttezza e veridicità del bilancio, con la conseguenza che tutti gli elementi attivi e passivi devono essere iscritti in bilancio al loro valore reale.
19 (segue) Ne consegue che lA.F. ben può sindacare se sia congrua o meno la parte di corrispettivo imputata dal cessionario allavviamento dellazienda acquistata, restando onere del contribuente provare il contrario (Cass. 6 febbraio 2008, n. 9950).
20 (Segue) Può certamente ritenersi condivisibile laffermazione secondo cui non possa riconoscersi al cessionario la facoltà (fiscale) di suddividere con assoluta libertà il prezzo pagato per lacquisto del complesso aziendale tra i diversi componenti materiali ed immateriali (avviamento) che lo compongono, in quanto un tale riconoscimento si tradurrebbe nella facoltà di effettuare arbitraggi fiscali sfruttando la maggiore i minore deducibilità del costo sostenuto per alcuni beni rispetto ad altri.
21 PRINCIPI GENERALI in tema di disciplina fiscale dei CONFERIMENTI Premessa introduttiva
22 Natura dellatto di conferimento Il conferimento è un atto realizzativo di componenti reddituali, in quanto fiscalmente equiparato, ex art. 9, comma 5 Tuir, alle cessioni a titolo oneroso. Il criterio di determinazione del corrispettivo (recte, del valore fiscalmente rilevante) è fissato dallart. 9, comma 2, Tuir
23 Art. 9 comma 2, Tuir In caso di conferimenti ed apporti in società si considera corrispettivo conseguito: -nel caso di conferimento o apporto di tipo proporzionale ed effettuato in società quotate, la media aritmetica dei prezzi delle partecipazioni ricevute rilevati nellultimo mese (…il corrispettivo non può essere inferiore a…); -in tutti gli altri casi il valore normale (determinato ai sensi dei successivi commi) dei beni e dei crediti conferiti (NB. manca qualsiasi riferimento allipotesi in cui loggetto dellapporto sia una prestazione di opere e servizi)
24 Rilevanza reddituale anche dellapporto Dunque, con la riforma del 2003, attraverso la modifica del comma 2 dellart. 9 del Tuir, è stata riconosciuta, con coerenza sistematica rispetto alle profonde innovazioni introdotte nella disciplina dellIres, anche la rilevanza reddituale degli apporti in società effettuati a fronte dellemissione di strumenti finanziari partecipativi e dei contratti di associazione in partecipazione.
25 In sintesi - Nel caso di conferimento/apporto effettuato da soggetti Ires, potranno realizzarsi componenti positive di reddito qualificabili in termini di ricavi, qualora la res apportata sia costituita da beni oggetto dellattività dellimpresa, ex art. 85, Tuir, ovvero qualificabili in termini di plusvalenze o minusvalenze nellipotesi in cui vengano apportati beni relativi allimpresa, ex art. 86 del Tuir.
26 (Segue) - Nel caso di apporto effettuato da soggetti Irpef (Ire) persone fisiche imprenditori nellesercizio dellattività di impresa o da società commerciali di persone, leventuale componente reddituale realizzata a seguito dellapporto potrà qualificarsi in termini di ricavo, ex art. 57 Tuir, o di plusvalenza, ex art. 58 Tuir, sulla base del medesimo criterio precedentemente indicato.
27 (Segue) - Nel caso di apporto effettuato da soggetto Irpef (Ire) non imprenditore o, comunque, al di fuori dellesercizio dellattività di impresa, potrà ravvisarsi un reddito diverso ex art. 67 Tuir, tutte le volte in cui, per il tramite delle previsioni di cui allart. 9, venga integrata una delle diverse fattispecie reddituali qualificante tale tipologia reddituale.
28 Conferimento di azienda Profili generali
29 Profili civilistici Il conferimento in società di una azienda (o di un ramo della stessa) non è espressamente disciplinato dal codice civile; ad esso si applicherà, pertanto, la disciplina (generale) di cui agli artt – 2345 c.c., dettata per i conferimenti in natura di singoli beni. Inoltre, il trasferimento del complesso aziendale dal conferente al conferitario comporterà la prosecuzione dei rapporti già in essere relativi al allazienda conferita (ex artt ss. c.c., ed ex artt ss., con specifico riferimento ai rapporti di lavoro)
30 Evoluzione della disciplina fiscale -Fino al 1997 anche per i conferimenti aventi tale oggetto trovava applicazione la regola generale di cui allart. 9 del Tuir. Nel corso del tempo si sono però avuti vari interventi normativi di tipo agevolativo, ma a carattere settoriale e con efficacia limitata nel tempo. -Dal 1997 al 2003 alla regola generale si affianca la normativa derogatoria a sistema di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 358 del 1997.
31 (segue) - Nel 2003 il regime di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dal d.lgs. 358/1997 viene razionalizzato e messo a sistema mediante incorporazione nel nuovo Tuir (artt. 175, 176, 177, 178, 179)
32 In sintesi Con la riforma Ires del 2003: -è stata prevista labrogazione dellimposta sostitutiva del 19%; -è stato mantenuto il regime di determinazione del reddito imponibile previsto dallart. 3 del d.lgs. 358/1997, relativo ai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e collegamento ; -È stato mantenuto il regime di neutralità fiscale previsto dallart. 4 del d.lgs. 358/1997, relativo ai conferimenti di aziende.
33 Regime vigente ante Legge Finanziaria per il 2008 Ai sensi del 2° co. dellart. 176 Tuir (vigente ratione temporis), erano previsti due differenti regimi: -Regime ordinario: neutralità fiscale ex art. 176 Tuir, realizzata mediante continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. -Regime realizzativo opzionale: la plusvalenza, determinata ex art. 175, concorreva a formare il reddito del soggetto conferente e costituiva costo fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferitario.
34 Le novità introdotte con la Legge Finanziaria per il 2008 Con lart. 1, commi 46 e 47, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) è stata modificata la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale e, con specifico riferimento ai conferimenti di azienda, è stato introdotto: -per tutte le operazioni di conferimento aventi ad oggetto aziende, quale unico ed esclusivo regime impositivo applicabile, quello di neutralità fiscale di cui allart. 176 Tuir; -un regime opzionale di imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio dalla conferitaria sui beni aziendali acquisiti
35 Il regime di neutralità fiscale dei conferimenti di azienda (ex art. 176 Tuir)
36 Il regime di neutralità fiscale dei conferimenti dazienda Il regime di neutralità fiscale costituisce ora il naturale ed esclusivo regime impositivo dei conferimenti dazienda. A tal fine: -è stato eliminato nel 1° co. dellart. 175, Tuir, il riferimento alle aziende; -sono stati abrogati i successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo; -è stato aggiunto allart. 176, Tuir, il nuovo comma 2-bis, il quale riproduce labrogato 4° co., dellart. 175, Tuir, relativamente al conferimento dellunica azienda da parte dellimprenditore individuale (ovviamente, con i necessari aggiustamenti, in particolare, riguardo al diverso costo fiscale delle partecipazioni cedute, che dovrebbe essere rappresentato dallultimo valore fiscale dellazienda conferita); è stato sostituito il camma 2.
37 (Segue) Pertanto, per tutti gli atti di conferimento aventi ad oggetto aziende, realizzati a partire dal 1 gennaio 2008, non è più possibile optare per il regime del cd. realizzo controllato di cui allart. 175, Tuir, il quale, tuttavia, non è stato del tutto abrogato, restando ancora applicabile limitatamente agli atti di conferimento aventi ad oggetto partecipazioni di controllo e collegamento.
38 Ambito soggettivo di applicazione Il regime di neutralità fiscale ex art. 176 si applica ai conferimenti di aziende, ovunque esse si trovino, effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nellesercizio di imprese commerciali In forza della modifica introdotta con la Legge Finanziaria per il 2008, il regime de quo potrà trovare applicazione indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto conferitario e quindi anche nei confronti delle società di persone. Quanto al soggetto conferente potrà trattarsi di qualsiasi contribuente esercente attività di impresa.
39 (Segue) Conferente e/o conferitario soggetto non residente In forza del disposto di cui al 2° co., art. 176 Tuir, il regime di neutralità fiscale è applicabile anche ai conferimenti in cui entrambi i soggetti partecipanti siano soggetti non residenti, a condizione che lazienda conferita sia collocata in Italia.
40 Regime di neutralità fiscale La neutralità fiscale, quale regime naturale dei conferimenti di aziende, ex art. 176 Tuir, è realizzata garantendo il rispetto del principio di continuità dei valori fiscali, evitando in tal modo salti di imposta o doppie imposizioni.
41 (segue) In tali casi non si ha realizzo di plusvalenze o minusvalenze; a tale scopo è necessario che: -il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, lultimo valore fiscalmente riconosciuto dellazienda conferita (con possibile doppio binario sulla partecipazione);
42 (segue) - il soggetto conferitario subentri nella posizione del soggetto conferente in ordine agli elementi dellattivo e del passivo dellazienda conferita (con possibile doppio binario sugli elementi patrimoniali costituenti lazienda), facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
43 (segue) Ne consegue quindi che il regime di neutralità rende irrilevante ai fini fiscali leventuale iscrizione nelle scritture contabili del soggetto conferente o del soggetto conferitario di valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti.
44 (segue) Pertanto: - il soggetto conferente al momento della successiva alienazione della partecipazione dovrà calcolare leventuale plusvalenza ovvero minusvalenza confrontando il prezzo di cessione con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione (ossia con quello che lazienda possedeva in capo allo stesso); - il soggetto conferitario, in caso di cessione dellazienda, calcolerà la plusvalenza ovvero minusvalenza in base ai valori fiscali già riconosciuti in capo al conferente.
45 (Segue) Profili contabili Dallanalisi di tale disposizione emerge come latto di conferimento, in queste ipotesi, si atteggi come una successione (cd. a saldi aperti), da parte del conferitario, negli elementi dellattivo e del passivo del compendio aziendale conferito. Si determina, dunque, una continuità dei valori contabili tra conferente e conferitario; per cui, ad esempio: i) il costo storico delle immobilizzazioni materiali ed i corrispondenti fondi di ammortamento iscritti nella contabilità del conferente verranno riportati nella contabilità del conferitario; ii) le rimanenze di magazzino del conferente conserveranno la loro stratificazione presso il conferitario; (segue)
46 (Segue) iii) nellipotesi in cui siano state effettuate, da parte del conferente, deduzioni extracontabili, ex art. 109, 4° co., lett. b) Tuir, leccedenza in sospensione di imposta relativa allazienda conferita, a seguito del conferimento (effettuato secondo il modello successione) non concorre alla formazione del reddito del conferente e si trasferisce al conferitario, nella misura in cui questultimo (re)istituisca tale vincolo di sospensione di imposta sulle proprie riserve di patrimonio netto (art. 176, 5° co., Tuir).
47 (Segue) Oltre ad una continuità dei valori di libro tra il conferente ed il conferitario è anche possibile un conferimento a valori contabili rivalutati in sospensione di imposta. In tal caso, il maggior valore della partecipazione iscritto nelle scritture contabili del conferente, rispetto al costo fiscale dellazienda conferita, costituisce un maggior valore in sospensione di imposta da attestare mediante un apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi.
48 (Segue) Allo stesso modo, i maggiori valori degli elementi patrimoniali acquisiti dal conferitario ed iscritti in contabilità, rispetto al costo fiscale degli stessi in capo al conferente, costituiscono maggiori valori in sospensione di imposta da attestare mediante un apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi.
49 (Segue) Nelle scritture contabili della conferitaria tali maggior valori devono, comunque, essere iscritti a saldi aperti, ossia con indicazione del costo rivalutato ed in sospensione di imposta ed il corrispondente fondo ammortamento risultante dal bilancio del conferente. In questo caso occorrerà iscrivere nel bilancio del conferitario un fondo imposte differite in conseguenza di tali maggiori valori in sospensione di imposta (cfr. ris. n. 382/E del 6/12/2002)
50 Rilevanza del periodo di possesso In perfetta coerenza con la configurazione del conferimento secondo il modello successione, è stato previsto che: Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente (art. 176, 4° co., Tuir)
51 (segue) Allo stesso modo le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti in regime di neutralità fiscale o le operazioni di cui allart. 178 Tuir (operazioni straordinarie transfrontaliere), in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dellazienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni le partecipazioni date in cambio.
52 In sintesi, le caratteristiche del regime di neutralità fiscale -Le plusvalenze realizzate contabilmente rimangono in sospensione di imposta (con stanziamento di imposte differite). -Vengono trasferite le posizioni soggettive afferenti gli elementi patrimoniali dellattivo e del passivo conferiti (es. prosecuzione degli ammortamenti anticipati e rateizzazioni). -Fiscalmente il conferitario acquisisce il patrimonio a saldi contabili aperti
53 Rapporto tra art. 176 Tuir e art. 37 bis del dpr 600/1973 Ai sensi dellart. 176, co. 3°, non rileva ai fini dellapplicazione della norma antielusiva di cui allart. 37-bis dpr 600/1973, il conferimento dellazienda effettuato ex art. 176 Tuir e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire del regime di esenzione di cui allart. 87 Tuir per i soggetti Ires, o di quello di cui allart. art. 58 Tuir per le imprese individuali e società di persone commerciali, o di quello di cui allart. 67, co. 1° lett. c) per i soggetti non imprenditori.
54 (segue) Viene dunque introdotta una presunzione legale di non elusività del conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute in cambio. N.b. secondo la giurisprudenza di merito (Comm. trib. prov. 5/11/2007, n. 150) tale presunzione di non elusività non si estenderebbe anche allimposta di registro.
55 Conferimento dellunica azienda Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto lunica azienda dellimprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ottenute per effetto del conferimento non avviene in regime di impresa. Pertanto, questa sarà soggetta a tassazione, ex comma 2 bis, art. 176, secondo il regime dei capital gain previsto per le partecipazioni qualificate, ai sensi dellart. 67, 1° comma, lett. c, Tuir, a prescindere dalla percentuale di possesso.
56 Il nuovo regime di imposizione sostitutiva dei conferimenti dazienda Il comma 46, n. 3), art. 1 della Legge Finanziaria per il 2008, introduce nellart. 176, Tuir, il nuovo comma 2-ter, il quale prevede la possibilità per il soggetto conferitario di optare per lapplicazione di un regime di imposizione sostitutiva dellIrpef, dellIres e dellIrap, al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori degli elementi dellattivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali dalla stessa iscritti in bilancio a seguito dellatto di conferimento.
57 Fonti normative e prassi amministrativa - Art. 176, comma 2 ter Tuir - Decreto del Ministero delleconomia e delle Finanze del 25 luglio 2008 emanato ex art. 1, co. 47, Legge Finanziaria per il Circ. dellAgenzia delle Entrate 25 settembre 2008 n. 57/E
58 Ambito di applicazione dellimposta sostitutiva Il regime di imposizione sostitutiva compete alla sola società conferitaria, anche nel caso in cui questultimo sia un soggetto fiscalmente trasparente (società di persone, ovvero società di capitali in regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116, Tuir).
59 (Segue) Lapplicazione dellimposta sostitutiva può avere ad oggetto la totalità dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dellattivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali (incluso lavviamento) relativi allazienda ricevuta, ovvero riguardare solo una parte degli stessi.
60 Oggetto dellaffrancamento Oggetto dellaffrancamento sono i disallineamenti tra il valore civile di bilancio iscritto dal soggetto conferitario (secondo i corretti principi contabili) ed il valore fiscale dei beni e degli altri elementi conferiti, (questultimo) pari al valore fiscale che gli stessi beni avevano presso il soggetto conferente. Il riferimento al valore di iscrizione in bilancio consente laffrancamento anche quando il soggetto conferitario non iscrive in bilancio nuovi maggiori valori limitandosi a recepire i medesimi valori di bilancio del soggetto conferente ed ereditando i disallineamenti già esistenti presso questultimo.
61 (Segue) I disallineamenti tra valori civili e valori fiscali possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia lapplicazione dellimposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni: - per i beni immobili per una delle cinque categorie così come individuate dal citato decreto ministeriale; - per i beni mobili per categorie omogenee costituite per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento; - per le immobilizzazioni immateriali, incluso lavviamento, lapplicazione dellimposta sostitutiva può avvenire anche distintamente su ciascuna di esse.
62 (Segue) Nella determinazione della base imponibile dellimposta sostitutiva sono escluse le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo di imposta di esercizio dellopzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, ciò al fine di evitare che il contribuente anticipi il pagamento di unimposta sostitutiva commisurata a disallineamenti di valore che comunque dovranno concorrere a tassazione con aliquota ordinaria.
63 (Segue) Non possono formare oggetto di affrancamento tramite limposta sostitutiva de qua: - disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili effettuate ex art. 109, co. 4 Tuir; - né eventuali altri disallineamenti relativi a beni già presenti nel bilancio della società conferitaria prima delloperazione straordinaria
64 Le aliquote dellimposta sostitutiva Limposta sostitutiva si applica: -con laliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; -con laliquota del 14% sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro; -con laliquota del 16% sulla parte superiore a 10 milioni di euro. N.B. ai fini della determinazione dellaliquota applicabile rileva lammontare complessivo dei maggiori valori, anche relativi a più operazioni di conferimento, che la conferitaria intende affrancare nel periodo di imposta.
65 Coordinamento con il regime di imposizione sostitutiva dei disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili Alle eventuali differenze di valore derivanti da deduzioni extracontabili effettuate dal soggetto conferente e trasferite al soggetto conferitario, ex art. 176, co. 5, Tuir, deve essere applicato prioritariamente il diverso regime di imposizione sostitutiva di cui allart. 1, co. 48, Legge Finanziaria per il 2008.
66 (Segue) In presenza di differenze di valore originate in parte da deduzioni extracontabili ed in parte derivanti da iscrizione di maggior valore in sede di conferimento, la società conferitaria che intende esercitare lopzione per il riallineamento dei maggiori valori ai sensi del co. 46 art. 1, deve prioritariamente esercitare lopzione per il regime di imposizione sostitutiva di cui al co. 48 del medesimo articolo.
67 Coordinamento con le agevolazioni spettanti per le operazioni di aggregazione aziendale Le disposizioni di cui ai commi da 242 a 249 dellart. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 prevedono, a ricorrere di determinate condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate nel biennio , il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché dei maggiori valori iscritti dalla società conferitaria nel caso di conferimento di azienda.
68 (Segue) Tale beneficio si sostanzia nel riconoscimento fiscale gratuito - per un ammontare non eccedente i 5 milioni di Euro – del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali per effetto dellimputazione in bilancio del disavanzo da concambio per le operazioni di fusione e di scissione e, per le operazioni di conferimento, nel riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori dei beni strumentali materiali e immateriali emergenti a seguito del conferimento stesso.
69 (segue) Nel caso in cui il contribuente, in relazione alla medesima operazione straordinaria, abbia già beneficiato del bonus aggregazioni, potrà optare anche per lapplicazione dellimposta sostitutiva sui residui maggiori valori eventualmente presenti in bilancio e non riconosciuti fiscalmente in quanto eccedenti il limite dei 5 milioni di euro.
70 (segue) Ai fini dellindividuazione dellaliquota dellimposta sostitutiva non si deve tener conto dei maggiori valori che hanno già ottenuto il riconoscimento fiscale gratuito in forza del bonus aggregazioni
71 (segue) Nel caso in cui lopzione per limposta sostitutiva riguardi una successiva operazione di conferimento di azienda posta in essere dal medesimo soggetto che ha già fruito del bonus aggregazioni, lultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente deve ritenersi comprensivo anche dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di riorganizzazione aziendale che hanno beneficiato del bonus aggregazioni, solo se il conferimento è effettuato decorso il cd periodo di sorveglianza (4 periodi di imposta dalleffettuazione delloperazione straordinaria).
72 (segue) In caso contrario, verificandosi la decadenza dal beneficio del bonus aggregazioni, i maggior valori iscritti in bilancio a seguito delloperazione di conferimento potranno essere affrancati mediante pagamento dellimposta sostitutiva senza tener conto degli effetti del bonus aggregazioni.
73 Esercizio e perfezionamento dellopzione -Lopzione per limposta sostitutiva potrà essere esercitata dalla società conferitaria nella dichiarazione dei redditi relativa allesercizio nel corso del quale è stata posta in essere loperazione o, al più tardi, in quella del periodo dimposta successivo. -Lopzione si intende perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dellimposta dovuta.
74 Effetti dellaffrancamento -I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dellammortamento a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata lopzione. -In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo dimposta successivo a quello dellopzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e delleventuale maggior ammortamento dedotto e limposta sostitutiva versata è scomputata dallimposta sui redditi.
75 (segue) Ai fini della decadenza, i beni devono intendersi realizzati in caso di alienazione, conferimento di beni, assegnazioni ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee, mentre non rilevano i trasferimenti effettuati in occasione di operazioni fiscalmente neutrali quali fusioni, scissioni e conferimenti dazienda ex art. 176, Tuir
76 (Segue) Fusioni e scissioni E inoltre, prevista lapplicazione di tale regime di imposizione sostitutiva anche ai maggiori valori emergenti nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, nel caso, rispettivamente, di operazioni di fusione e scissione.
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008 con le modifiche apportate in sede di conversione In deroga allart. 176, comma 2-ter, TUIR, lart. 15, commi da 10 a 12, d.l. 185/2008 consente di riallineare, in tutto o in parte, le divergenze che emergono a seguito delle riorganizzazioni aziendali di cui agli artt. 172, 173 e 176 TUIR, relativamente agli avviamenti, ai marchi dimpresa e alle altre attività immateriali 77
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008 con le modifiche apportate in sede di conversione Ai contribuenti è offerta la possibilità, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, di ridurre il periodo di ammortamento (per i marchi e avviamento ex art. 103, comma 1, TUIR) da 18 a 9 quote, a condizione che si applichi limposta sostitutiva nella misura del 16 per cento, prevista per le operazioni di riorganizzazione societaria 78
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008 con le modifiche apportate in sede di conversione Ai contribuenti è offerta la possibilità, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, di ridurre il periodo di ammortamento (per i marchi e avviamento ex art. 103, comma 1, TUIR) da 18 a 9 quote, a condizione che si applichi limposta sostitutiva nella misura del 16 per cento, prevista per le operazioni di riorganizzazione societaria 79
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008 con le modifiche apportate in sede di conversione Con riferimento alle altre attività immateriali diverse dallavviamento e dai marchi d impresa (tra i quali si ricomprendono le immobilizzazioni immateriali a vita indefinita) è stabilito che lammortamento fiscale, commisurato ai maggiori valori oggetto di riallineamento segua lammortamento operato in bilancio, ma lammortamento fiscale deve essere completato almeno in nove quote 80
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008 con le modifiche apportate in sede di conversione Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dallinizio del periodo di imposta nel quale è versata limposta sostitutiva (versabile in unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione delloperazione), mentre la deduzione dei relativi ammortamenti in nove quote è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo 81
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008 con le modifiche apportate in sede di conversione Il riallineamento è consentito anche per rivalutare fiscalmente i maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie e dei cespiti dellattivo circolante. Tuttavia per tali cespiti il riallineamento è consentito, previo assoggettamento a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni dellIRPEF, IRES e IRAP, in via separata rispetto allimponibile complessivo, versando in unica soluzione limporto dovuto. 82
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008 con le modifiche apportate in sede di conversione Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica limposta sostitutiva del 20 per cento. Il riallineamento può essere attuato per singole fattispecie, che si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura 83
Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008 con le modifiche apportate in sede di conversione Il citato riallineamento è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dallesercizio successivo a quello in corso al 2007 e a quelle effettuate in precedenza. In tal caso i soggetti che avessero già esercitato lopzione prevista dalla legge finanziaria 2008 possono aderire al nuovo regime di riallineamento integrando limposta sostitutiva già liquidata. 84