Il TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

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Il TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO PERCORSI UNIVERSITARI ED EVOLUZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

T.U.LL.SS. 1934, Tit. II (Professioni sanitarie) che identificava quali fossero le “professioni sanitarie”, il medico chirurgo, la levatrice ( poi ostetrica), l'assistente sanitaria visitatrice (poi assistente sanitario), l'infermiera diplomata (poi infermiere). Elisabetta Piccioni

Titoli di studio precedenti alla legge 341/90: giungla di diplomi Elisabetta Piccioni Titoli di studio precedenti alla legge 341/90: giungla di diplomi Diploma di Scuola Diretta a fini Speciali (universitario) Diploma professionale regionale (ospedaliero) Maturità professionale (purchè iniziata in data antecedente al 30 gennaio 1982) Varie….. Elisabetta Piccioni

Diploma Universitario (DU) Laurea (L) Diploma di Specializzazione (S) LEGGE 341/90 RIFORMA UNIVERSITARIA anche la formazione delle professioni sanitarie per la prima volta entra nel Sistema Università Diploma Universitario (DU) Laurea (L) Diploma di Specializzazione (S) Elisabetta Piccioni

affidando la delega al Governo Il primo, rivoluzionario messaggio di avvio del processo di riforma delle professioni sanitarie venne pronunciato dal Parlamento Nazionale con la Legge n. 421 del 23/10/1992, affidando la delega al Governo Ad adottare un decreto legislativo di attuazione del principio e criterio direttivo enunciato nell’art. 1, lett. o): “prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio Sanitario ed Università… “per la formazione del personale sanitario…” Elisabetta Piccioni

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 N° 502 (riforma sanitaria bis) ART.6 3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera. I requisiti d’idoneità e l’accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica d’intesa con il Ministro della sanità Il Ministro della Sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, (D.U.) con decreto del Ministro dell‘Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Sanità. Per tali finalità le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le istituzioni private accreditate e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. QUESTO DECRETO E IL D.Lgs N 517 SONO STATI INTEGRATI DAL SUCCESSIVO Dlgs 229/99 PER QUANTO RIGUARDA L’ART. 6 Elisabetta Piccioni

Decreto Ministro sanità N°745/94: profilo professionale art. 1  1)E’ individuata la figura del Tecnico Sanitario di laboratorio Biomedico con il seguente profilo: Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.  Art 3 1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione. Elisabetta Piccioni

Decreto Ministeriale, furono attribuiti autonomia, Con l’ atto di minore valore giuridico, qual è un Decreto Ministeriale, furono attribuiti autonomia, competenza e responsabilità a 22 professioni sanitarie: era evidente la debolezza dell’operazione che non avrebbe garantito il pericolo di un ritorno indietro per questo il Ministro Bindi presentò un ddl, approvato all’unanimità dal Parlamento: la legge 42/99 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” Elisabetta Piccioni

LEGGE 26 FEBBRAIO 1999 n°42 disposizioni in materia di professioni sanitarie § Rappresenta il punto più alto di definizione delle professioni sanitarie e le libera dalla condizione di ausiliarità (R.D. 1934) con l’abolizione del mansionario e sancendo i principi della titolarità, autonomia professionale e responsabilità Elisabetta Piccioni

Legge 26 febbraio 1999 N°42 disposizioni in materia di professioni sanitarie RICONOSCE ALLE PROFESSIONI SANITARIE UN RUOLO ED UNA AUTONOMIA (art. 1) l’area di competenza è stabilita dai rispettivi profili professionali, gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e i propri codici deontologici, con conseguente eliminazione del mansionario E LA TRASFORMAZIONE IN PROFESSIONI INTELLETTUALI STABILISCE MODALITA’ DI EQUIPOLLENZA PER I TITOLI ANTECEDENTI AL D. U. (art 4) con specifici decreti del Ministero Sanità d’intesa con il Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) Elisabetta Piccioni

DM n 509/99 LAUREA MAGISTRALE DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE MASTER I LIVELLO (180 cfu - 3 anni) (60 cfu -1 anno) LAUREA MAGISTRALE MASTER II LIVELLO (120 cfu -2 anni) (60 cfu 1 anno) DOTTORATO DI RICERCA (180 cfu -3 anni) Elisabetta Piccioni

LAUREA e LAUREA SPECIALISTICA Decreto 2 aprile 2001 Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministero della Salute Finalità del corso Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche vuole offrire ai laureati specialisti/magistrali una formazione culturale e professionale avanzata, per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie dell'area di appartenenza Elisabetta Piccioni

vera legge quadro del settore: “Disciplina delle professioni sanitarie La legge 42 costituì la seconda fase della Riforma, si rendeva necessario dar corso a una successiva fase che la perfezionasse e per questo fu varata all’unanimità la legge d’iniziativa parlamentare n.251/00 che divenne la vera legge quadro del settore: “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica” Elisabetta Piccioni

10 AGOSTO 2000 LEGGE N°251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” SUDDIVISIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN QUATTRO CLASSI ratificate con successivo D.M.(artt.1,2,3,4) DIRIGENZA ( artt.5,6) Elisabetta Piccioni

DECRETO MIN.SANITA’/MURST 29 marzo 2001 3 8 9 2 4 aree 22 professioni con profilo Elisabetta Piccioni

Legge n. 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. ” Introduce un sistema “classificatorio” delle professioni sanitarie art. 6 Istituisce gli ordini e gli albi per tutte le professioni sanitarie; (non applicato) art 4 Disciplina la procedura partecipata fra Stato e Regioni per l’integrazione di professioni sanitarie già riconosciute e/o l’istituzione di nuove professioni; art 5 Istituisce la funzione di Coordinamento art.6 Elisabetta Piccioni

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN MANAGEMENT E COORDINAMENTO PROFESSIONALIZZANTE PER LE PROFESSIONI SANITARIE (approfondimento TECNICHE (Legge n°43 2006) professionale) Conferenza Stato-Regioni 08/2007 ) Elisabetta Piccioni

Elisabetta Piccioni