I nuovi Consigli Disciplinari dell’Ordine degli Architetti P. P. C

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I nuovi Consigli Disciplinari dell’Ordine degli Architetti P. P. C I nuovi Consigli Disciplinari dell’Ordine degli Architetti P.P.C. Legge 14 settembre 2011 n. 148 (art. 3) D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (art. 8) Regolamento CNAPPC 16 novembre 2013 Hotel Galilei - Pisa 9 maggio 2013 Relazione Avv. Gian Pietro Dalli (Consulente legale Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Pisa)

Sommario Le norme L’attuazione dei principi funzioni dei Consigli di disciplina; il numero dei Consiglieri; rapporto con il Consiglio dell’Ordine; i Collegi di disciplina; Consiglieri non iscritti all’Albo; incompatibilità; nomina dei Consiglieri; obbligo di astensione; decadenza e sostituzione; abrogazioni e disciplina transitoria

Premessa Le indicazioni che seguono costituiscono una prima meditata lettura della normativa in esame. Le interpretazioni che vengono fornite dall’autore di questo contributo, costituiscono una delle possibili letture della normativa. Potranno quindi essere riconsiderate alla luce delle eventuali ulteriori indicazioni che dovessero arrivare dal Ministero, dal Consiglio Nazionale, dalle Federazioni regionali e dagli altri Consigli territoriali. Oltre che dalle pronunce della Magistratura. Ogni contributo – anche da parte di singoli iscritti – è auspicabile e benvenuto.

Le norme Legge 14 settembre 2011 n. 148 art. 3, commi 5, 5-bis, 5-ter Delega riforma professioni regolamentate D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali Art. 8 – Disposizioni sul procedimento disciplinare CNAPPC 16 novembre 2012 Regolamento sulla designazione dei componenti i Consigli di disciplina

Le norme Legge 14 settembre 2011 n. 148 (modificata dalla legge 23 dicembre 2011 n. 214 c.d. “salva Italia”) Art. 3 – Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche “… Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: ….

Le norme obbligo di formazione continua; disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione; obbligo della polizza contro la R.C. professionale; libertà di pubblicità informativa con ogni mezzo.

Le norme … (omissis) … f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

Le norme I principi della delega : 1) organi disciplinari dell’Ordine distinti da quelli che esercitano l’amministrazione; 2) “gli eletti non giudicano gli elettori” ovvero la carica di Consigliere dell’Ordine è incompatibile con quella di Consigliere di disciplina; 3) i Consigli di disciplina svolgono, nel procedimento disciplinare, sia funzioni istruttorie che decisorie

Le norme In attuazione dei principi della delega di cui alla legge 148/2011 è stato emanato il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 ovvero il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali Art. 8 – Disposizioni sul procedimento disciplinare Si occupa essenzialmente di fissare le regole sulla composizione e la nomina dei Consigli disciplinari. Non modifica le altre norme sul procedimento disciplinare, né interviene sulla deontologia

Le norme Art. 8 D.P.R. 137/2012 3. … I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

Le norme CNAPPC 16 novembre 2012 (BUMG n. 12 del 15/12/2012) Regolamento sulla designazione dei componenti i Consigli di disciplina Presentazione candidature (forma, termine, contenuto); requisiti per assumere la carica di consigliere di disciplina; ammissibilità di consigli di disciplina interprovinciali e regionali; obbligo di astensione; disciplina transitoria

Le norme I regolamenti degli altri Consigli Nazionali Geometri 19/11/2012 Geologi 23/11/2012 Chimici 28/11/2012 Ingegneri 30/11/2012 Periti Agrari e Periti Agrari laureati 30/11/2012 Avvocati (Legge di riforma della professione n. 247/2012) Medici (esclusi dalla riforma) Notai (esclusi dalla riforma)

Funzioni dei Consigli di disciplina La prima questione Il Consiglio di disciplina si sostituisce interamente al Consiglio dell’Ordine oppure residuano ancora, in capo a quest’ultimo, delle prerogative disciplinari ?

Funzioni dei Consigli di disciplina Art. 3, comma 5, lett. f) Legge 148/2011 “f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari …” Art. 8 DPR 137/2012 “1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo ...”

Funzioni dei Consigli di disciplina Le fasi del giudizio disciplinare (art. 44 R.D. 2537/1925) valutazione preliminare sulla fondatezza della notizia di illecito disciplinare (delibera del Consiglio) archiviazione apertura del procedimento (citazione dell’incolpato) istruttoria decisione

Funzioni dei Consigli di disciplina Domanda In base all’art. 8 D.P.R. 137/2012 quale fase è assegnata al Consiglio di disciplina ? La fase del procedimento o anche la fase preliminare ?

Funzioni dei Consigli di disciplina Risposta (una interpretazione) valutazione preliminare sulla fondatezza della notizia di illecito disciplinare (delibera del Consiglio dell’Ordine) archiviazione apertura del procedimento (Consiglio dell’Ordine) istruttoria (Consiglio di Disciplina) decisione (Consiglio di Disciplina)

Funzioni dei Consigli di disciplina Art. 2 Reg. CNAPPC 1… i Consigli di disciplina … svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.

Funzioni dei Consigli di disciplina Cosa cambia rispetto a prima ? valutazione preliminare sulla fondatezza della notizia di illecito disciplinare (delibera del Consiglio di Disciplina) archiviazione apertura del procedimento (Consiglio di Disciplina) istruttoria (Consiglio di Disciplina) decisione (Consiglio di Disciplina)

Funzioni dei Consigli di disciplina In sintesi (art. 44 R.D. 2537/1925) : 1) acquisizione delle informazioni e audizione degli interessati prima dell’apertura del procedimento; 2) valutazione della fondatezza della notizia di illecito disciplinare; 3) apertura del procedimento o archiviazione; 4) istruttoria endoprocedimentale; 5) decisione

Funzioni dei Consigli di disciplina Il Presidente dell’Ordine e il relativo Consiglio perdono ogni prerogativa in ordine alla valutazione preliminare della fondatezza della notizia di illecito disciplinare Tali prerogative passano ora ai Consigli disciplinari

Funzioni dei Consigli di disciplina Premessa Il Regolamento del Consiglio Nazionale doveva limitarsi – in base all’art. 8 D.P.R. 137/2012 – a individuare i criteri in base ai quali scegliere i Consiglieri di disciplina. Domanda Poteva anche integrare le funzioni – istruttoria e decisoria – già assegnate ai Consigli disciplinari in base al D.P.R. 137/2012 e alla legge delega (legge 148/2011) ?

Il numero dei consiglieri di disciplina Art. 8 DPR 137/2012 2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti.

Il numero dei consiglieri di disciplina Art. 2 Reg. CNAPPC “2. I Consigli di disciplina sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Il numero dei componenti dei Consigli di disciplina può variare in proporzione al numero degli iscritti all’Ordine, secondo la medesima proporzione stabilita per i componenti dei Consigli dell’Ordine …”

Il numero dei consiglieri di disciplina La “proporzione” a cui fa riferimento la norma è quella prevista dall’art. 2 D.P.R. 169/2005 (Regolamento elettorale) Ordine APPC Provincia di Pisa (iscritti circa 850) - 11 Consiglieri dell’Ordine - 11 Consiglieri di disciplina Sulla rappresentanza di iscritti alla Sezione B nei Consigli di disciplina vedi infra

Il numero dei consiglieri di disciplina Presidente del Consiglio di disciplina Il componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo o nel caso di presenza di esterni, il componente più anziano anagraficamente. Il Presidente, quindi, non è più scelto dai Consiglieri Segretario del Consiglio di disciplina Il componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo o il più giovane anagraficamente, se ci sono componenti esterni (vedi art. 8 D.P.R. 137/2012 e art. 2 Reg. CNAPPC)

Rapporto con il Consiglio dell’Ordine Art. 2 Reg. CNAPPC 4. I Consigli di disciplina, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. 5. I compiti di segreteria e di assistenza all’attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale dei Consiglio dell’Ordine.

Rapporto con il Consiglio dell’Ordine I Consigli di disciplina, una volta insediati, sono organi autonomi e indipendenti dell’Ordine (non del Consiglio dell’Ordine) ORDINE Consiglio dell’Ordine Consiglio di disciplina

Rapporto con il Consiglio dell’Ordine Una volta insediati, sul loro funzionamento e sulle loro decisioni non può, né deve, esercitare alcuna influenza il Consiglio dell’Ordine (ad es. i consiglieri di disciplina non possono essere revocati dal Consiglio dell’Ordine). L’unico legame con il Consiglio dell’Ordine è quello logistico e del rapporto con il personale di segreteria. Entrambe forme di supporto a carico dell’Ordine (es. spese di cancelleria, affitto locali, ecc.).

Rapporto con il Consiglio dell’Ordine Il ruolo di Consigliere di disciplina può essere remunerato ? In caso affermativo, chi paga ?

Rapporto con il Consiglio dell’Ordine Nota Consiglio Nazionale Architetti PPC Prot. 1025 del 25/10/2012 di accompagnamento alla bozza di regolamento inviata al Ministero per il parere obbligatorio e vincolante. “… il testo di questo Consiglio Nazionale elimina ogni previsione legata a spese per il funzionamento dei Collegi di disciplina, che rimane nell’autonomia di ogni Consiglio dell’Ordine”.

Rapporto con il Consiglio dell’Ordine Legge 24 giugno 1923 n. 1395 Art. 5 Gli inscritti nell’albo eleggono il proprio Consiglio dell’Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni : … (omissis) … 2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

Rapporto con il Consiglio dell’Ordine R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 Art. 37 Il Consiglio dell’ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari: … (omissis) … 4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell’ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;

Rapporto con il Consiglio dell’Ordine In sintesi : 1) Il Consiglio di disciplina è un organo dell’Ordine al pari del Consiglio che amministra; 2) la spesa del funzionamento del Consiglio di disciplina è a carico dell’Ordine (in questo senso espressamente l’art. 2 Reg. CNI) e quindi degli iscritti; 3) l’eventuale contributo economico a favore dei Consiglieri di disciplina è ammissibile quale spesa per il funzionamento di un organo essenziale dell’Ordine; 4) è il Consiglio dell’Ordine (e non il Consiglio di disciplina) che ha l’esclusivo potere di determinare l’eventuale “gettone” e di quale ammontare.

I Collegi di disciplina Art. 2 Reg. CNAPPC 3. Nel Consiglio di disciplina è prevista l’articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L’assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina …”

I Collegi di disciplina Ministero della Giustizia (nota Prot. 1960 del 15/10/2012 in risposta a quesito del CNAPPC) “I Collegi di disciplina sono articolazioni dei Consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati ad istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l’intero Consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare. L’Ordine interessato è quindi tenuto a prevedere un sistema di assegnazione degli affari all’interno del Consiglio ed ai diversi Collegi eventualmente formati”

I Collegi di disciplina In sintesi : 1) i Collegi sono articolazioni interne dei Consigli di disciplina; 2) la loro formazione è eventuale, non è obbligatoria; 3) una volta formati sostituiscono il Consiglio nella istruzione e decisione del caso loro assegnato; 4) l’assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina; 5) il criterio di assegnazione dei Consiglieri e degli “affari” (dei casi deontologici) deve essere predeterminato

I Collegi di disciplina Possibile criterio di formazione dei Collegi A rotazione per ordine alfabetico cognome consiglieri A

I Collegi di disciplina Tutti i Consiglieri di disciplina fanno parte dei Collegi (a rotazione) Tutti i Consiglieri, compreso Presidente e Segretario del Consiglio, svolgono le funzioni requirenti e giudicanti Salvo documentato impedimento o astensione (es. per conflitto di interessi rispetto al caso da decidere)

I Collegi di disciplina Possibile criterio di assegnazione degli affari ai singoli Collegi Per ordine cronologico di acquisizione della notizia di illecito disciplinare

I Collegi di disciplina Domanda I Collegi di disciplina hanno anche la competenza a effettuare la valutazione preliminare della notizia di illecito disciplinare ? Oppure tale competenza rimane al solo Consiglio di disciplina e solo dopo la deliberazione di apertura del procedimento, verrà investito dell’istruzione e decisione del caso il singolo Collegio di disciplina ?

I Collegi di disciplina Risposta Ai Collegi di disciplina la normativa non assegna delle specifiche competenze. Essi costituiscono “articolazioni interne” dei Consigli di disciplina dai quali evidentemente mutuano (tutte) le funzioni. …………

I Collegi di disciplina A) Il Consiglio disciplinare delibera l’apertura del procedimento o l’archiviazione della notizia di illecito. Nel primo caso, il Presidente del Consiglio di disciplina assegna la pratica al Collegio designato a istruire e decidere il caso B) Una volta acquisita la notizia di illecito disciplinare, il Presidente del Consiglio assegna il caso al Collegio designato che delibera l’apertura del procedimento o l’archiviazione della notizia

I Collegi di disciplina La soluzione “B” è preferibile perché l’organo che svolge la valutazione preliminare della notizia di illecito disciplinare deve essere anche quello che decide all’esito del procedimento

I Collegi di disciplina Ogni Collegio ha un suo Consigliere Presidente e un proprio Consigliere Segretario Stesso criterio della attribuzione delle medesime funzioni nell’ambito del Consiglio : maggiore anzianità di iscrizione / anagrafica (Presidente); minore anzianità di iscrizione / anagrafica (Segretario)

Consiglieri non iscritti all’Albo Il D.P.R. 137/2012 pur prevedendo che i Consigli di disciplina possano essere costituiti anche da non iscritti all’Albo professionale, ha rimesso ai Consigli Nazionali la scelta se adottare questa novità. Sono quindi i regolamenti dei Consigli Nazionali delle professioni regolamentate a : 1) consentire o meno la presenza di eventuali soggetti “esterni” 2) indicare i criteri/requisiti per le candidature (id est quali categorie di esterni ammettere)

Consiglieri non iscritti all’Albo Il Regolamento del CNAPPC ha rimesso ai singoli Consigli dell’Ordine territoriali la scelta se ammettere candidati “esterni”. Art. 4 Reg. CNAPPC 5. È facoltà del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all’albo ...

Consiglieri non iscritti all’Albo Il D.P.R. 137/2012 non prevede un limite massimo di componenti esterni I singoli Consigli Nazionali potrebbero prevedere che tutti i Consiglieri di disciplina siano “esterni”

Consiglieri non iscritti all’Albo Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha previsto un limite massimo di Consiglieri esterni nei Collegi di disciplina Art. 2 Reg. CNAPPC (vedi anche l’art. 4) … In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all’Ordine. 2/3 Consiglieri iscritti all’Albo 1/3 Consigliere esterno

Consiglieri non iscritti all’Albo Quali requisiti deve avere ? Chi è che può assumere la carica di Consigliere “esterno” di disciplina ? Quali requisiti deve avere ?

Consiglieri non iscritti all’Albo Il Regolamento del CNAPPC prevede che possano assumere la carica di Consigliere di disciplina, “… previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità …” gli appartenenti alle seguenti categorie: iscritti da almeno 5 anni all’albo degli Avvocati, dei Notai, dei Dottori Commercialisti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi, con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;

Consiglieri non iscritti all’Albo esperti in materie giuridiche o tecniche con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale; magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa

Consiglieri non iscritti all’Albo Domande A quali figure fa riferimento il Reg. CNAPPC quando parla di “esperti in materie giuridiche o tecniche” ? Un architetto dipendente di un Comune e non iscritto all’Albo può essere nominato Consigliere di disciplina ? Un geometra iscritto all’Albo dei geometri può essere nominato Consigliere di disciplina dell’Ordine degli Architetti PPC ?

Consiglieri non iscritti all’Albo Riposta Per “esperti in materie giuridiche o tecniche” ci si dovrebbe riferire a persone non iscritte in Albi professionali. Potrebbe essere, ad esempio, un funzionario della P.A., come un Architetto, purché dotato di “… comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale” Si dovrebbero invece escludere gli appartenenti a professioni regolamentate diverse da quelle menzionate espressamente dalla norma

Consiglieri non iscritti all’Albo Domanda Che cosa si intende per “… comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale” ? Il riferimento è all’ordinamento professionale di Architetto PPC oppure all’ordinamento delle professioni regolamentate in generale ?

Consiglieri non iscritti all’Albo Viste le modifiche alle bozze di Regolamento apportate dal CNAPPC prima di quella definitiva, direi che è sufficiente l’esperienza in materia di ordinamento professionale in generale (per esempio per avere rivestito il ruolo di consigliere del proprio Ordine), non necessariamente della professione di APPC. Anche se, a parità di altre condizioni e titoli, ritengo che la preferenza vada accordata a chi ha una specifica esperienza con riferimento all’ordinamento della professione di APPC.

Consiglieri non iscritti all’Albo E per gli “esperti in materie giuridiche o tecniche” che non hanno un Ordine di appartenenza ? In questo caso, ritengo sia necessaria un’esperienza specifica rispetto all’Ordinamento della professione di APPC (es. consulente dell’Ordine degli Architetti PPC, dirigente della Segreteria di un Ordine degli APPC)

Consiglieri non iscritti all’Albo Art. 4 Reg. CNAPPC “… Per i componenti dei Consigli di disciplina non iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la scelta dei soggetti da inserire nell’elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo Consiglio dell’Ordine d’intesa con l’interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria ...”

Consiglieri non iscritti all’Albo Rispetto alla selezione delle candidature che provengono dagli iscritti all’Albo degli Architetti PPC, la scelta degli “esterni” attribuisce maggiore discrezionalità al Consiglio dell’Ordine La scelta degli “esterni” può avvenire per c.d. a “trattativa diretta o privata”, a prescindere cioè dalla presentazione di una candidatura ufficiale ma salvo comunque il requisito della specifica esperienza. Il Consiglio dell’Ordine non è tenuto ad esaminare le candidature pervenute da professionisti / esperti “esterni”

Incompatibilità Art. 8 D.P.R. 137/2012 “3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale …” In che cosa differisce con Art. 3 Reg. CNAPPC “1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è incompatibile con la carica di Consigliere dell’Ordine e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale ...”

Incompatibilità Domanda L’incompatibilità tra la carica di Consigliere di disciplina e quella di Consigliere dell’Ordine è riferita esclusivamente al medesimo ambito provinciale oppure è estesa a tutto il territorio nazionale ? In altri termini, un Consigliere dell’Ordine può essere Consigliere di disciplina presso altro Ordine provinciale e viceversa ?

Incompatibilità Il Regolamento del CNAPPC parlando genericamente di “Consigliere dell’Ordine” – ergo di qualsiasi Ordine – e di “Consigliere del Consiglio nazionale” sancirebbe l’incompatibilità della carica di Consigliere di disciplina rispetto alla carica di Consigliere dell’Ordine in generale, quindi anche di altra Provincia (e viceversa). Così come aggiunge l’incompatibilità anche rispetto alla carica di Consigliere Nazionale che non era menzionata nel D.P.R.

Incompatibilità Questa interpretazione è da preferire in quanto in linea con la previsione della legge delega 148/2011 di riforma dell’ordinamento delle professioni regolamentate Art. 3, comma 5, legge 148/2011 “f) … La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali …”

Incompatibilità Domanda Si può far parte di un solo Consiglio di disciplina ? Oppure si può essere Consiglieri di più Consigli di disciplina ? Risposta Non mi risultano norme che limitino la contemporanea partecipazione a più consigli di disciplina, né direttamente, né indirettamente. Alla domanda, quindi, darei risposta affermativa.

Incompatibilità Domanda L’incompatibilità riguarda anche quegli iscritti all’Albo degli Architetti PPC che, pur non essendo Consiglieri dell’Ordine, rivestono incarichi assegnati dal Consiglio (es. componente commissione tassazione notule, commissione cultura, consigliere di fondazione istituita dall’Ordine, ecc.) ?

Incompatibilità Risposta Alla domanda risponderei affermativamente, nel senso che anche un incarico assegnato dal Consiglio dell’Ordine determina l’incompatibilità con la carica di Consigliere di disciplina (quantomeno con riferimento al medesimo Ordine). Ammettere il contrario, dato il carattere fiduciario di questi incarichi, limiterebbe l’indipendenza e l’autonomia del Consiglio di disciplina rispetto al Consiglio dell’Ordine (cfr. art. 2 Reg. ).

Nomina dei Consiglieri Art. 8 D.P.R. 137/2012 I Consiglieri di disciplina non sono eletti dagli iscritti I Consiglieri di disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede l’Ordine Il Presidente del Tribunale nomina i Consiglieri tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dal Consiglio dell’Ordine

Nomina dei Consiglieri Art. 4 Reg. CNAPPC “1. I componenti dei Consigli di disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio dell’Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto Consiglio dell’Ordine ….”

Nomina dei Consiglieri Domande Come avviene la compilazione dell’elenco da parte del Consiglio dell’Ordine ? Quali sono i criteri in base ai quali vengono inseriti i nominativi nell’elenco ? Quali sono i requisiti per esservi inseriti ? Viene effettuata una selezione ?

Nomina dei Consiglieri Il Regolamento del Consiglio Nazionale fornisce una disciplina dettagliata in ordine alla presentazione delle candidature e ai requisiti per fare il Consigliere di disciplina (artt. 3 e 4)

Nomina dei Consiglieri Gli step della procedura : gli interessati devono presentare la propria candidatura al Consiglio dell’Ordine; il Consiglio valuta le candidature presentate e delibera i nominativi da inserire nell’elenco; il Consiglio dell’Ordine trasmette l’elenco al Presidente del Tribunale; il Presidente del Tribunale nomina i Consiglieri tra i nominativi riportati nell’elenco

Nomina dei Consiglieri Quando va presentata la proprie candidatura ? Art. 4 Reg. CNAPPC 2. Gli iscritti all’Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Nomina dei Consiglieri In quale forma presentare la candidatura ? Che cosa devo allegare alla domanda ? Art. 4 Reg. CNAPPC “3. Per essere inseriti nell’elenco, dovrà essere presentata al Consiglio provinciale dell’Ordine apposita domanda in forma scritta con cui, nel richiedere l’inserimento nell’elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 3 ed il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; ……..

Nomina dei Consiglieri …. alla domanda dovrà essere allegato un breve curriculum vitae; la mancata allegazione di quest’ultimo determina l’esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio dell’Ordine”.

Nomina dei Consiglieri Quali sono i requisiti per essere ammessi nell’elenco dei candidati Consiglieri ? Art. 4 Reg. CNAPPC 4. All’atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità: di essere iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno 5 anni; di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine;

Nomina dei Consiglieri Parentela Comune capostipite Genitori, figli, nipoti (linea retta), fratelli, zii, nipoti (linea collaterale) Affinità Rapporto tra coniuge e parenti dell’altro coniuge Genero, nuora, suocero/a, ecc.

Nomina dei Consiglieri …. di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine; ….. E’ “legame societario” anche quello tra associati del medesimo studio tecnico Si può invece ritenere estraneo il rapporto che si determina in A.T.I. o R.T.P.

Nomina dei Consiglieri …. di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; ……

Nomina dei Consiglieri La condanna deve essere irrevocabile, pertanto finché non è passata in giudicato non scatta la preclusione alla candidatura. La “riabilitazione” è quel procedimento che consente, passato un certo periodo di tempo, di “annullare gli effetti” delle condanne riportate nel casellario giudiziale Delitto contro la P.A. : es. violenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale Delitto contro la fede pubblica : vedi falso ideologico per asseverazioni nel P.C., SCIA e DIA

Nomina dei Consiglieri di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 [Codice antimafia, n.d.r.], salvi gli effetti della riabilitazione; di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti; di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo.

Nomina dei Consiglieri In sintesi I requisiti per essere nominati Consiglieri di disciplina si dividono in due categorie: 1) requisiti di ammissibilità della candidatura (quelli appena elencati) 2) requisito di esperienza / competenza specifica (vedi il curriculum vitae da allegare alla domanda)

Nomina dei Consiglieri Art. 4 Reg. CNAPPC 6. Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delibera, nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2 per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti ed esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare.

Nomina dei Consiglieri Il Consiglio dell’Ordine, pertanto, una volta riscontrata l’ammissibilità delle domande, deve fare una selezione valutando nel merito l’adeguatezza della candidatura (sulla base del curriculum vitae) e conseguentemente motivare l’accoglimento o il rigetto della domanda. Non può essere inserito in elenco il nominativo di iscritti che non abbiano presentato domanda nel termine oppure che abbiano omesso di allegare il curriculum (anche se il candidato risulti in possesso di tutti i requisiti e abbia una elevata competenza)

Nomina dei Consiglieri Il numero dei candidati ammessi nell’elenco da sottoporre al Presidente del Tribunale deve essere pari al doppio dei Consiglieri che dovranno essere designati (art. 4, comma 6, Reg. CNAPPC e art. 8, comma 3, D.P.R. 137/2012) Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pisa 22 candidati Perché il doppio ?

Nomina dei Consiglieri Domande Può il Consiglio dell’Ordine approvare un elenco di candidati superiore a 22 ? Superiore a 11 ma inferiore a 22 ? Inferiore a 11 ?

Nomina dei Consiglieri Art. 4 Reg. CNAPPC 9. La delibera è trasmessa al Presidente del Tribunale individuato ai sensi del comma 1, con PEC, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, affinché provveda a designare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina senza indugio sulla base dei rispettivi curricula professionali.

Nomina dei Consiglieri Domanda Al Presidente del Tribunale residua un margine di discrezionalità nel designare i membri del Consiglio di disciplina ? Oppure si deve limitare a ratificare l’elenco comunicatogli dal Consiglio dell’Ordine ? In caso affermativo, la discrezionalità è limitata esclusivamente alla distinzione tra membri effettivi e membri supplenti oppure il Presidente ha anche il potere di escludere quei candidati che risultassero privi dei requisiti e/o il cui curriculum non garantisse una adeguata professionalità / competenza specifica ?

Nomina dei Consiglieri Risposta Il Presidente del Tribunale conserva un margine di discrezionalità nel valutare sia i requisiti di ammissibilità, sia il merito delle candidature dell’elenco approvato dal Consiglio dell’Ordine. Altrimenti non avrebbe senso prevedere questo passaggio all’esterno dell’Ordine professionale (il Presidente non svolge quindi una mera funzione “notarile”). Le eventuali esclusioni dovranno però essere motivate.

Nomina dei Consiglieri La ratio della previsione di un elenco di candidati pari al doppio di quelli da designare (22) dovrebbe essere quella di potere così individuare fin dall’inizio i membri supplenti che potranno subentrare a quelli effettivi nel corso del mandato (secondo l’ordine che indica il Presidente del Tribunale). Se questo è il motivo, si dovrebbe ritenere ammissibile anche un elenco di candidati inferiore a 22. Del resto, l’art. 4, comma 11, Reg. contempla la procedura di nomina dei supplenti qualora fossero esauriti quelli designati all’inizio.

Nomina dei Consiglieri Anche perché, giuste le prerogative del Presidente del Tribunale, su 22 candidati, potrebbero essere designati solo 20 Consiglieri (es. 11 effettivi e 9 supplenti) Dovrebbe invece escludersi la presentazione di un elenco con un numero di candidati superiore a 22 (data soprattutto la perentorietà della previsione normativa) Così come si deve parimenti escludere che possa essere sottoposto al Presidente del Tribunale un elenco con un numero di candidati inferiore a 11

Nomina dei Consiglieri Domanda Cosa succede se nessuno si candida ? Oppure se sono presentate candidature in numero inferiore ai Consiglieri effettivi da eleggere (9/11) ? Oppure, il che è lo stesso, nel caso in cui siano presentate candidature in numero superiore ai Consiglieri effettivi da eleggere, ma il Consiglio dell’Ordine ne ritenga ammissibili / idonee solo un numero inferiore ?

Nomina dei Consiglieri Il Regolamento del Consiglio Nazionale Ingegneri risolve apparentemente il problema ricorrendo ad una sorta di nomina “coatta” (“a trattativa privata”) da parte del Consiglio dell’Ordine Art. 5 Reg. CNI “3. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui all’articolo 4, comma 2 del presente regolamento, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio territoriale procede d’ufficio a inserire nell’elenco il numero di candidati necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 4 del presente regolamento ….”

Nomina dei Consiglieri Il Regolamento del CNAPPC non prevede una analoga disposizione. Deve così ritenersi applicabile la procedura di cui all’art. 4, comma 12, del Reg. (così vedi nota CNAPPC Prot. 1025 del 25/10/2012) che consente (impone) agli Ordini interessati di costituire Consigli di disciplina interprovinciali e su base regionale, previa autorizzazione del Ministero vigilante

Nomina dei Consiglieri Art. 4 Reg. CNAPPC 12. Se il numero degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori residente nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini interessati, il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, può disporre che un Consiglio di disciplina abbia per circoscrizione disciplinare due o più provincie finitime o circoscrizione disciplinare a livello regionale, designandone la sede.

Nomina dei Consiglieri Al fine di evitare la costituzione di un Consiglio di disciplina interprovinciale, nulla vieta che ogni Consiglio dell’Ordine si attivi nel sollecitare gli iscritti a presentare la candidatura Potrà essere adottata una “procedura negoziata” come quella prevista nel Reg. del CNI ?

Nomina dei Consiglieri Quanto dura il mandato dei Consiglieri di disciplina una volta designati ? Art. 8 D.P.R. 137/2012 6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

Nomina dei Consiglieri Domanda I Consiglieri di disciplina possono essere designati per un secondo mandato ? In caso affermativo, si applicano gli stessi limiti di mandati consecutivi (2) come per i Consiglieri dell’Ordine (art. 2 D.P.R. 169/2005) ? Come avviene la nomina che segue alla prima scadenza ?

Nomina dei Consiglieri Risposta Se, come prevede l’art. 8 comma 6 del D.P.R. 137/2012, “… i consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine …” si deve ritenere che per essi valgano le medesime regole in ordine alla possibilità e ai limiti di incarichi consecutivi dei Consiglieri dell’Ordine. La designazione del Consigliere di disciplina che nel quadriennio precedente aveva già svolto il medesimo incarico, avverrà con la procedura ordinaria (presentazione della candidatura, delibera del Consiglio dell’Ordine, designazione da parte del Presidente del Tribunale)

Obbligo di astensione Se colui che ha presentato l’esposto è “amico” di uno dei Consiglieri a cui è affidata la trattazione del procedimento disciplinare ? Se l’iscritto nei cui confronti è stato presentato l’esposto collabora abitualmente con uno dei Consiglieri chiamati a valutarne la condotta ? Che cosa deve fare il Consigliere ?

Obbligo di astensione Decidere quando si è in conflitto di interessi è una grave violazione del principio di imparzialità per chi è chiamato a giudicare gli altri. Soprattutto qualora la situazione di conflitto di interessi non sia palese. Occorre comunicare immediatamente al Presidente del Consiglio di disciplina la propria posizione e quindi astenersi

Obbligo di astensione Art. 5 Reg. CNAPPC “1. Ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l’obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest’ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina …”

Obbligo di astensione Alcuni casi tipici di “conflitto di interessi” Interesse nella decisione del procedimento (art. 51 c.p.c.) Ad esempio Il Consigliere è chiamato a decidere su un esposto presentato nei confronti di un iscritto da un committente che poi gli assegna l’incarico professionale già affidato al collega incolpato per fatti attinenti a quel rapporto

Obbligo di astensione rapporti di coniugio, convivenza o parentela (fino al 4° grado) con una delle parti interessate (incolpato e parte lesa) [art. 51 c.p.c.]; rapporti di amicizia vertenza in corso, grave inimicizia o rapporti di debito / credito (art. 51 c.p.c.); rapporti di lavoro o collaborazione a qualunque titolo (art. 5, comma 2, Reg. CNAPPC)

Obbligo di astensione in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza (art. 51 c.p.c.) Si tratta di una norma di chiusura che rimanda ad una serie indeterminata di fattispecie, diversa da quelle precedentemente codificate, tutte comunque riconducibili al concetto di “conflitto di interesse” ovvero a tutte quelle situazioni in cui il giudicante non è libero di decidere in piena autonomia

Obbligo di astensione Quali sono i soggetti interessati al procedimento disciplinare rispetto ai quali il Consigliere si può trovare in conflitto di interessi ? L’incolpato Il denunciante / esponente In generale tutti i soggetti coinvolti (avvantaggiati o svantaggiati) dalla condotta che si assume deontologicamente reprensibile.

Obbligo di astensione Domanda Se l’incolpato è un Consigliere di disciplina ?

Obbligo di astensione Risposta Non è sufficiente che la trattazione sia affidata ad un Collegio dello stesso Consiglio. Si applica quindi l’art. 49 R.D. 2537/1925 La trattazione del procedimento passa al Consiglio di disciplina dell’Ordine viciniore.

Obbligo di astensione Domanda Se il denunciante è un Consigliere di disciplina ?

Obbligo di astensione Risposta La denuncia potrà essere presentata presso il medesimo Ordine in cui il Consigliere esercita le sue funzioni. Questo non impone il trasferimento della trattazione del caso al Consiglio viciniore, ma determina una situazione di conflitto di interessi del Consigliere che quindi non potrà assumere le funzioni requirenti e giudicanti. Il Presidente assegnerà la pratica a un Collegio di cui non farà parte il Consigliere che ha presentato l’esposto.

Obbligo di astensione Domanda Se l’incolpato o il denunciante è un Consigliere dell’Ordine (dello stesso Ordine) ?

Obbligo di astensione Risposta I membri del Consiglio di disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale. Il Consiglio di disciplina è organo autonomo e indipendente dal Consiglio dell’Ordine. Ne consegue che – salvo l’obbligo di astensione per conflitto di interesse – la trattazione del procedimento resta al Consiglio di disciplina dello stesso Ordine. La procedura di nomina dei Consiglieri di disciplina non è di per sé elemento sufficiente per determinare un trasferimento della trattazione al Consiglio viciniore

Decadenza e sostituzione La decadenza dalla carica di Consigliere di disciplina è cosa diversa dalla astensione per conflitto di interessi La decadenza è definitiva (il Consigliere non tornerà più a far parte del Consiglio, almeno per il periodo che residua nel quadriennio) L’astensione determina il venir meno del potere di giudicare in quel procedimento, ma non determina la decadenza dalla carica di Consigliere

Decadenza e sostituzione La decadenza si verifica nei seguenti casi : decesso (art. 8, comma 5, DPR 137/2011; art. 4, comma 11, Reg. CNAPPC); dimissioni (art. 8, comma 5, DPR 137/2011; art. 4, comma 11, Reg. CNAPPC); sopraggiunta incompatibilità (art. 3 Reg. CNAPPC); altra causa (art. 8, comma 5, DPR 137/2011; art. 4, comma 11, Reg. CNAPPC)

Decadenza e sostituzione Sopraggiunta incompatibilità Sono i casi in cui viene meno uno dei requisiti per poter presentare la candidatura alla carica di Consigliere di disciplina Ad esempio Condanna irrevocabile. Cancellazione dall’Albo. Costituzione di una società con uno dei Consiglieri dell’Ordine Matrimonio con uno dei Consiglieri dell’Ordine.

Decadenza e sostituzione Art. 3 Reg. CNAPPC “2. I componenti dei Consigli di disciplina che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 4 comma 11”

Decadenza e sostituzione Art. 4 Reg. CNAPPC “11. All’immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l’ordine da quest’ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell’Ordine, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere …..”

Abrogazioni e disciplina transitoria I Consigli di disciplina sono un organo dell’Ordine introdotto per la prima volta con la riforma del 2011/2012 L’istituto era ignoto nell’ordinamento previgente della professione di ingegnere e architetto laddove le funzioni disciplinari venivano espletate dal Consiglio dell’Ordine Come viene regolata l’introduzione di questo nuovo organo rispetto alla disciplina preesistente sul procedimento disciplinare di competenza degli Ordini territoriali ?

Abrogazioni e disciplina transitoria DPR 137/2012 Art. 12 – Disposizione temporale “1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, ….”

Abrogazioni e disciplina transitoria In ambito disciplinare occorre distinguere tra : a) norme sostanziali (es. precetti deontologici); b) norme di procedura

Abrogazioni e disciplina transitoria Al di là della introduzione dei Consigli di disciplina quali organi autonomi e indipendenti dai Consigli dell’Ordine a cui si sostituiscono nella funzione di giudicare gli iscritti, la riforma non cambia le norme sostanziali preesistenti e, in particolare, il Codice deontologico e le fattispecie tipiche previste dall’ordinamento La riforma, attuata con il D.P.R. 137/2012, ha però introdotto nuove fattispecie di illecito disciplinare per rafforzare il rispetto dei nuovi obblighi a carico degli iscritti, su cui saranno chiamati a giudicare i Consigli di disciplina

Abrogazioni e disciplina transitoria Alcuni esempi tratti dal D.P.R. 137/2012 : pubblicità ingannevole e scorretta (art. 4); mancata stipula polizza R.C. Prof. entro il 15 agosto 2013 e mancata comunicazione degli estremi di essa al cliente (art. 5); mancato aggiornamento professionale secondo il sistema che sarà disciplinato dal Consiglio Nazionale (art. 7)

Abrogazioni e disciplina transitoria Norme sul procedimento disciplinare R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (artt. 43 – 50) D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (art. 4) D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 (art. 2 e 9)

Abrogazioni e disciplina transitoria Art. 8 D.P.R. 137/2012 11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina

Abrogazioni e disciplina transitoria Che cosa cambia con i nuovi Consigli di disciplina rispetto alle norme di procedura preesistenti ?

Abrogazioni e disciplina transitoria Art. 44 R.D. 2537/1925 Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni. Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Abrogazioni e disciplina transitoria La struttura del giudizio disciplinare 1) Fase preliminare indagini preliminari; delibera di apertura del procedimento o di archiviazione 2) Fase del procedimento disciplinare istruttoria decisione / deliberazione finale

Abrogazioni e disciplina transitoria Nei Consigli di disciplina E’ il Presidente del Consiglio oppure, se istituiti i Collegi, il Presidente del Collegio che svolge la fase delle indagini preliminari eventualmente ascoltando in modo informale gli interessati e acquisendo le informazioni utili a fornire il quadro della situazione Art. 44 R.D. 2537/1925 “Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione …”

Abrogazioni e disciplina transitoria Una volta acquisite le informazioni necessarie, il Presidente del Consiglio o del Collegio di disciplina convocherà in via ufficiale l’incolpato avanti al Consiglio o al Collegio che, all’esito dell’audizione, delibererà se aprire il procedimento oppure archiviare la pratica Art. 44 R.D. 2537/1925 “… Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare ...”

Abrogazioni e disciplina transitoria Nel caso in cui il Consiglio o il Collegio deliberi per l’apertura del procedimento, il Presidente fa notificare il decreto di citazione a giudizio all’incolpato e nomina il relatore del procedimento Art. 44 R.D. 2537/1925 “… In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico …”

Abrogazioni e disciplina transitoria Il procedimento prevede un’attività istruttoria (audizione dell’incolpato, deposizione degli eventuali testimoni, acquisizione di ulteriori documenti, ecc.) che si potrebbe protrarre anche per più sessioni fino alla discussione finale all’esito della quale il Consiglio o Collegio di disciplina delibera il provvedimento Art. 44 R.D. 2537/1925 “… Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni …”

Abrogazioni e disciplina transitoria La questione dei procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti alla Sezione “B” dell’Albo Il Regolamento elaborato dal Consiglio Nazionale Architetti PPC nel disciplinare la composizione di Consiglio e Collegi disciplinari non distingue tra componenti iscritti alla Sezione A e componenti iscritti alla Sezione B dell’Albo Il Regolamento predisposto dal CNI, invece, regola espressamente questa situazione

Abrogazioni e disciplina transitoria Art. 5 Reg. CNI “2 … Il numero dei componenti della sezione B dell’Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale. I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell’Albo sono assegnati d’ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell’Albo, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla stessa sezione dell’Albo sono assegnati al Consiglio di disciplina dell’Ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla sezione B dell’Albo ...”

Abrogazioni e disciplina transitoria Cosa prevede l’ordinamento professionale in tema di iscritti alla Sezione B: diritto alla carica di Consigliere dell’Ordine (in proporzione al numero di iscritti); sulla condotta di iscritti alla Sezione B decide solo il/i Consigliere/i iscritto/i alla medesima Sezione; la decisione affidata agli iscritti alla Sezione A come ipotesi residuale

Abrogazioni e disciplina transitoria Art. 4 D.P.R. 328/2001 “1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A. 2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare, i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento ...”

Abrogazioni e disciplina transitoria Art. 2 D.P.R. 169/2005 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a: … (omissis) 2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento. 3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza …”

Abrogazioni e disciplina transitoria Art. 9 D.P.R. 169/2005 “1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento. 2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica. 3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. 4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A”.

Abrogazioni e disciplina transitoria Domanda Il principio di cui agli artt. 4 D.P.R. 320/2001 e 9 D.P.R. 169/2005, in base al quale gli iscritti ad una sezione dell’Albo possono essere giudicati solo da Consiglieri iscritti alla medesima sezione è compatibile con la disciplina sopravvenuta in materia di Consigli disciplinari dell’Ordine (artt. 8 e 12 D.P.R. 137/2012) ?

Abrogazioni e disciplina transitoria Risposta Dato di fatto In molti Ordini provinciali il numero degli iscritti alla Sezione B è esiguo (meno di dieci) Potrebbero non essere presentate candidature Quelle presentate potrebbero non essere idonee

Abrogazioni e disciplina transitoria Ipotesi “A” Viene designato un solo Consigliere di disciplina iscritto alla Sezione B Ipotesi “B” Non viene designato alcun Consigliere di disciplina iscritto alla Sezione B. Il Consiglio di disciplina è formato solo da Consiglieri iscritti alla Sezione A

Abrogazioni e disciplina transitoria Nell’ipotesi “A” L’iscritto alla Sezione B sarà giudicato dal Consigliere iscritto alla Sezione B (giudice monocratico) Art. 9 D.P.R. 169/2005 2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica. Anche nel caso di presenza di Consiglieri “esterni”

Abrogazioni e disciplina transitoria Nell’ipotesi “B” L’iscritto alla Sezione B sarà giudicato dal Consiglio di disciplina “… territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo” (art. 9 D.P.R. 169/2005) “… ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A”.

Abrogazioni e disciplina transitoria Disciplina transitoria Art. 8 D.P.R. 137/2012 10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti I Consigli dell’Ordine continuano a giudicare sulla condotta degli iscritti all’Albo

Abrogazioni e disciplina transitoria Art. 6 Reg. CNAPPC 1. Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di disciplina, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli dell’Ordine in conformità alle disposizioni vigenti. 2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina sono regolati in base al comma 1. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

Abrogazioni e disciplina transitoria Rispetto alla data in cui si insedieranno i Consigli di disciplina, occorrerà distinguere tra : A) pratiche/fascicoli disciplinari per i quali è già stata deliberata l’apertura del procedimento da parte del Consiglio dell’Ordine l’istruttoria e la decisione sarà di competenza di quest’ultimo

Abrogazioni e disciplina transitoria B) pratiche/fascicoli disciplinari per i quali non è ancora stata dichiarata l’apertura del procedimento da parte del Consiglio dell’Ordine la valutazione preliminare in ordine alla fondatezza della notizia di illecito deontologico e le eventuali successive fasi, istruttoria e decisoria, passano alla competenza del Consiglio di disciplina, ancorché il Presidente dell’Ordine avesse già acquisito informazioni ed avesse già ascoltato gli interessati

Abrogazioni e disciplina transitoria Domanda E se il Consiglio dell’Ordine avesse già deliberato l’archiviazione della notizia di illecito disciplinare al momento dell’insediamento del Consiglio di disciplina ? Può il Consiglio di disciplina, una volta insediatosi, aprire un procedimento rispetto ad una notizia già archiviata ?

Abrogazioni e disciplina transitoria Il Consigli di disciplina non potrà, d’ufficio, aprire i procedimenti già archiviati. Potrà tuttavia esaminare nuovamente il caso se l’interessato presentasse un nuovo esposto / denuncia

Avv. Gian Pietro Dalli Studio legale Via Palestro n. 31 (56127) Pisa Tel. 050/970974 Fax 050/3157273 E-mail gianpietro.dalli@tin.it