La prova nel processo civile

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
I CINQUE STRUMENTI PER RETTIFICARE IL REDDITO 1 IL NUOVO REDDITOMETRO.
Advertisements

Il valore giuridico del documento informatico
Modulo 7 – Firma elettronica
LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO
IL NUOVO APPELLO CON IL FILTRO DI AMMISSIBILITA’
Il Processo Civile Telematico
Per crittografia si intende la protezione
Il processo civile telematico
Introduzione alla firma elettronica
Diritti e garanzie del contribuente Diritto d’informazione LE RAGIONI Le ragioni giustificative delle verifiche fiscali iniziano.
LA PUBBLICITÀ.
I Controlli del commissario giudiziale
Documento informatico Ingegneria Informatica 31 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco.
La tutela delle situazioni giuridiche Università degli studi di Roma Tre Ingegneria Informatica 10 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco.
Parma, 20 marzo 2003 Francesco Schinaia Firma Digitale e strumenti di accesso ai servizi
CSR in COLT Italia Piano operativo. CSR piano operativo A livello centrale >Switch off campaign >Analisi sul trattamento dei rifiuti >Riciclo apparati.
1 La Legge Italiana sulla Firma Digitale Nicola Rebagliati.
Precostituite o Documentali Costituende o Semplici
Il documento: una cosa che fa conoscere un fatto, diverso dal testimone che è una persona che narra. Il documento scritto: un oggetto simbolico destinato.
La Tecnologia Informatica nell'Attività Forense
Università di Pisa, 26 Novembre 2013 Le Impugnazioni in generale.
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Il Documento Informatico
Le Impugnazioni in generale
Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –
Implicazioni legali della Firma Digitale Alessandro Siena Università di Genova Dipartimento di Informatica e Scienze dellInformazione.
La prova nel processo civile
Tra proprietà intellettuale e sviluppo d’impresa BREVETTI, DESIGN E/O MARCHI? Cosa e Perché I nuovi strumenti processuali per un accertamento tecnico.
Gianni Buonomo La validità giuridica del documento informatico e la firma digitale.
NOTIFICAZIONI AVVOCATI
Firma digitale e firme elettroniche
La gestione informatica dei documenti
Corso di Tecnica Professionale Prof. Silvia Cecchini
Corso di Diritto Privato
Firme elettroniche e documento informatico
PROCESSO CIVILE TELEMATICO AVANZATO
DECRETO MINISTERIALE N. 48 DEL (ATTUAZIONE LEGGE DI STABILITA’, D.L. N.179 DEL ) ENTRATO IN VIGORE IL LA DISCIPLINA DELLE.
CONTRATTO D’APPALTO.
1 Firma Elettronica E’ un insieme di dati in forma elettronica utilizzati come metodo di identificazione informatica. E’ la Firma informatica più debole.
Avv. Andrea Gangemi SSPL
Il giudizio finale.
Responsabile del procedimento + pareri e valutazioni tecniche
E. Bovo INFN1 Documento informatico e comunicazioni elettroniche. Tutela dei dati ed efficacia delle comunicazioni. Castiadas (CA) Eleonora.
Tecnica di redazione degli atti L’atto di appello
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA Anno accademico 2009/2010 Sicurezza e frodi informatiche in Internet: la Firma Digitale come garanzia di autenticità e.
La cartella clinica: aspetti legali
10 marzo 2006Elena Bassoli1 Il SIC (Sistema Informatico Civile) D.M. Giustizia 123/2001.
Agenda – Parte II La creazione del documento informatico e la firma digitale La classificazione del documento e il protocollo informatico La trasmissione.
ELEMENTI DI TECNICA REDAZIONALE
La firma digitale. Che cosa é la firma digitale? La firma digitale è una informazione aggiunta ad un documento informatico al fine di garantirne integrità.
TIPI DI AZIONE AZIONE DI COGNIZIONE AZIONE ESECUTIVA AZIONE CAUTELARE.
Gianluca Liscio Area Manager Adiuto 13 Novembre 2015.
TRACCIA La Società Alfa produce calzature per bambini a Montecosaro. La Società Beta gestisce un negozio specializzato nella vendita al dettaglio di calzature.
Uffici giudiziari dei circondari di Macerata e Camerino
Articolo 412-ter c.p.c. (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle.
L’utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata ai procedimenti demografici A. FRANCIONI e G. PIZZO Esperti Anusca.
PPT- Postecert PEC – 05/2009 Postecert Posta Elettronica Certificata.
Il documento informatico. La natura del documento informatico In linea di principio, esso dovrebbe essere la traslazione su base digitale del documento.
Diritto privato Circolazione giuridica. Circolazione di diritti o di beni La teoria tradizionale della circolazione giuridica si riferisce al fenomeno.
Riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri: requisiti,condizioni e problemi per l’ufficiale dello stato civile La regolarità formale delle sentenze.
SCHEMI SU ORIGINALI, COPIE, ESTRATTI, DUPLICATI, RIPRODUZIONI a cura di VINCENZO DI GIACOMO (DIRITTI RISERVATI) ORIGINALI: 1) Documento informatico originale.
G IUSEPPE B UFFONE – T RIBUNALE DI M ILANO P ROVE E NUOVE TECNOLOGIE P IACENZA, 22 APRILE 2016 N EL P ROCESSO C IVILE.
Barbara Gramolotti Ufficio S.I.T. – Settore Urbanistica, Comune di Novi Ligure Progetto Mude Piemonte: notifica preliminare di cantiere ex art. 99 DLGS.
1 Le firme elettroniche (2006). 2 L’EVOLUZIONE NORMATIVA I Prima fase
1 Le impugnazioni: a. i tipi di impugnazione. L’impugnazione per revocazione (Art. 98, quarto comma, L.F.):  può essere proposta dal creditore, dal curatore.
Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Diritto Amministrativo dei Beni Culturali AA.AA. 2012/2013 Avv. Prof.
Saperinnovaresaperconservare InnovAction Knowledge, Ideas, Innovation Udine, febbraio 2008 InnovAction Knowledge, Ideas, Innovation Udine, 14 -
LA NOTIFICA TELEMATICA LA NORMATIVA DI BASE -Art.149 bis c.p.c. -Art.48 D.Lgs.7/3/2005, n.82 -Art.3 bis Legge 21/1/1994, n.53 -Art.11 Legge 21/1/1994,
Le società per azioni La costituzione della S.p.a. si articola in due fasi essenziali: la stipulazione dell’atto costitutivo; 2. l’iscrizione nel registro.
MORA DEL CREDITORE ARTT – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del.
Transcript della presentazione:

La prova nel processo civile La Scrittura Privata Il Documento Informatico Università di Pisa, 10 Ottobre 2013

La nozione di scrittura privata La scrittura privata è un qualsiasi documento scritto, che non proviene da un pubblico ufficiale ma che è sottoscritto dalla parte.

Efficacia probatoria della scrittura privata: art. 2702 c.c. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, in due casi: 1. Se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione Ovvero 2. Se la sottoscrizione è legalmente considerata come riconosciuta

Quando la sottoscrizione si considera riconosciuta? La sottoscrizione si considera legalmente riconosciuta quando è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità dei soggetti che sottoscrivono.

Efficacia di piena prova Riconoscimento Fatto da colui contro il quale la scrittura è prodotta in giudizio Autenticazione Fatta da un notaio o altro Pubblico Ufficiale

Estensione della piena prova: riepilogo Atto pubblico Art. 2700 c.c. Scrittura privata autenticata Art. 2702 c.c. L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Se la scrittura non è riconosciuta o autenticata Al di fuori delle ipotesi dell’autenticazione, la parte contro la quale la scrittura privata è prodotta ha l’onere di disconoscerla (art. 214 c.p.c.). In caso contrario, si produce la conseguenza del riconoscimento tacito o presunto. Al di fuori dell’ipotesi di cui sopra, nasce la necessità di accertare l’autenticità della sottoscrizione: a tal fine si utilizza la verificazione.

La verificazione Dopo il disconoscimento, la parte che intenda valersi della scrittura privata deve chiederne la verificazione, entro il termine previsto per le deduzioni istruttorie. A tal fine, la parte dovrà proporre i mezzi di prova che ritiene utile ed indicare le scritture (sicuramente autentiche) che possono servire da comparazione. Secondo la tesi prevalente, il giudizio di verificazione è un accertamento incidentale con un oggetto autonomo dal giudizio principale.

La verificazione (segue) La verificazione potrà anche essere proposta in via principale, quando la parte dimostri di avervi interesse. Se il convenuto riconosce la scrittura, tuttavia, le spese saranno poste a carico dell’attore. Quando è chiesta la verificazione, il giudice dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina quando occorre un consulente tecnico e provvede all’ammissione delle altre prove.

La verificazione (segue) Nel determinare quali siano le scritture che dovranno servire da comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza è accertata con una sentenza o con atto pubblico. Se mancano scritture di comparazione, o in ogni altro caso in cui ciò appaia opportuno, il giudice può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. Se la parte non si presenta o si rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta. L’eventuale sentenza positiva di verificazione fa ovviamente piena prova circa la provenienza delle dichiarazioni, ma non circa la verità delle stesse.

Riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.) Le riproduzioni meccaniche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tale disconoscimento non è soggetto alle stesse modalità del disconoscimento di scrittura privata, ma deve tuttavia essere chiaro, circostanziato, esplicito e tempestivo.

Telegramma (artt. 2705 e 2706 c.c.) Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo anche senza sottoscriverlo. La riproduzione del telegramma consegnato al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale; ove sorga contestazione circa la riferibilità del telegramma al mittente, egli dovrà provare che l’affidamento all’ufficio incaricato di trasmetterlo è avvenuto a sua opera o su sua iniziativa.

Documento informatico Il documento informatico ha la stessa validità e rilevanza degli atti redatti su supporto cartaceo e quindi ha anche la medesima efficacia probatoria. Al fine di garantire in maniera univoca la provenienza e l’integrità del documento informatico, è stato sviluppato un sistema di firma digitale basato su un meccanismo di crittografia asimmetrica a chiave pubblica. Lo scopo della firma digitale è quello di garantire in maniera univoca la provenienza e l’integrità del documento informatico.