ESPROPRIO per pubblica utilità

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ESPROPRIO per pubblica utilità

ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’ Principi Generali Il percorso normativo dalla Legge Fondamentale ad oggi I criteri vigenti Testo Unico (2001) Le incertezze attuali La sentenza della Corte Costituzionale (2007)

ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’ Principi Generali

ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’ Espropriazione privazione forzata del diritto di proprietà o di altro diritto reale attuata per motivi di pubblico e generale interesse Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarato, e contro il pagamento di una giusta indennità. (Art. 834 C.C.)

ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’ Procedura La dichiarazione di pubblica utilità può avvenire per legge oppure semplicemente con “l’approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi […] equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse” art.1 L. 1/1977

ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’ Il percorso normativo dalla Legge Fondamentale ad oggi

Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n.2359 Principio generale Il criterio generale per il calcolo dell’indennità fa riferimento al valore di mercato del bene oggetto di esproprio considerato in condizioni di ordinarietà

Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n.2359 Soggetti interessati STATO esercita la potestà di espropriazione, riconoscendo gli estremi della pubblica utilità e provvede al decreto di espropriazione (Prefetto) ESPROPRIANTE, rappresentato dallo stesso Stato o da Ente locale o, più raramente, da privati ESPROPRIATO soggetto (privato o pubblico) che detiene la proprietà del bene soggetto ad esproprio.

Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n.2359 Oggetto dell’esproprio Tutti i beni immobili e/o diritti reali relativi ad essi Alcuni beni mobili ed immateriali (disposizioni specifiche)

Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n.2359 Casi Espropriazione permanente totale parziale retrocessione Occupazione temporanea

Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n.2359 Espropriazione permanente totale Indennità (art.39) Più probabile valore di mercato del bene, assumendo come momento di stima (anno zero) la data del decreto di espropriazione, considerando anche eventuali frutti pendenti e anticipazioni colturali. Valore reale del fondo ossia valore normale del fondo corretto in base alle aggiunte e detrazioni necessarie NB sono escluse eventuali opere realizzate successivamente al decreto di esproprio

Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n.2359 Espropriazione permanente parziale: Indennità Indennità (art.40) differenza tra il valore di mercato del bene ante esproprio (V0a) e il valore di mercato della parte residua (V0p)(che rimane all’espropriato): si tratta, quindi, di un valor complementare NB: V0 ante e post esproprio sono Valori normali del fondo, senza considerare eventuali aggiunte e detrazioni al quale si sommano frutti pendenti, anticipazioni colturali e altri danni temporanei gravanti sulla parte residua

Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n.2359 Espropriazione permanente parziale: Danni d = danni temporanei: frutti pendenti, anticipazioni colturali relativi alla parte espropriata ed, eventualmente, anche alla parte residua e altri danni temporanei gravanti sulla parte residua NB. Il danno permanente (patrimoniale) che l’esproprio può arrecare alla parte residua deve essere considerato nel valor complementare, ossia nei permanenti minori livelli di Bf o negli scomodi che agiscono sul saggio (r’)

Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n.2359 Espropriazione permanente parziale: vantaggi vantaggi sulla parte residua (art.41) se < ¼ dell’indennità (calcolata secondo l’art.40) va sottratto all’indennità medesima se > ¼ dell’indennità e questa è > ¼ del valore dell’intero bene prima dell’esproprio l’espropriato può cedere l’intero bene all’espropriante per un indennizzo pari all’intero valore di mercato del bene l’espropriante può rifiutare tale offerta, ma è tenuto ad offrire un indennizzo pari a ¾ di quello calcolato in termini di valor complementare, al netto dei vantaggi.

Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n.2359 Espropriazione permanente parziale: vantaggi vantaggio Vant Vant > ¼ Ind e Ind > ¼ intero val. del bene Vant < ¼ Ind L’espropriato può offrire l’intero fondo Indc=Ind-Vant L’espropriante accetta L’espropriante non accetta Ind=V0 Indc= ¾ Ind

Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n.2359 retrocessione diritto, che può avanzare il solo espropriato, di ritornare in possesso del fondo ad un valore di mercato pari all’indennizzo per esproprio riferito al momento della retrocessionde Tale diritto si ha nel caso di: mancata utilizzazione del fondo entro le scadenze previste destinazione del fondo diversa dallo scopo che ha determinato l’esproprio

Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n Legge Fondamentale 25 giugno 1865, n.2359 Occupazione temporanea parziale o totale Non determina passaggi di proprietà D = danno temporaneo (ad es. valore del soprasuolo) o permanente Bf = beneficio fondiario di parte o di tutto il fondo S = spese di ripristino sostenute dal proprietario al termine dell’occupazione

Legge di Napoli Legge 15 gennaio 1885 Esproprio totale Indennità di espropriazione pari alla media fra Valore venale dell’immobile (Vv) e fitti coacervati (Ca) degli ultimi 10 anni (o della somma degli imponibili catastali (Icat) dell’ultimo decennio) Valore venale: più probabile valore di mercato dell’immobile considerando in valore di mercato dell’area edificata maggiorato del valore di costo dell’edificazione. nel caso di proprietà in affitto (Ca= canone di affitto annuo) nel caso di proprietà non in affitto (Icat = imponibile catastale)

Legge di Napoli Legge 15 gennaio 1885 Esproprio parziale Si procede secondo il Valore complementare, tra la media del valore venale con gli imponibili catastali ante esproprio e la media del valore venale con gli imponibili catastali post esproprio:

Legge “casa” e Legge Bucalossi Generalità Legge casa n.865 del 22 ottobre 1971 Legge Bucalossi n.10 del 28 gennaio 1977 Quadro normativo definito in funzione delle attività di pianificazione territoriale dei comuni (PRG) In un primo momento la L 865/71 si integrava con la Legge Fondamentale alla quale si rimandavano gli espropri promossi da privati e tutti gli altri casi di esproprio per esigenze non contemplate nella normativa del ’71. Tuttavia, la L 247/74 estende l’applicazione dei contenuti della legge casa a tutti i casi di esproprio. Con la legge del ’71 il legislatore cerca di escludere dall’indennità il maggior valore che un fondo può assumere per effetto di iniziative del pubblico decisore, come nel caso della edificabilità.

Legge “casa” e Legge Bucalossi Indennità Valore Agricolo Medio (VAM) valore dei terreni, non gravati da qualunque genere di vincolo, secondo le qualità di colture effettivamente praticate Calcolato da una Commissione Tecnica Provinciale o dall’UTE e per singole regioni agrarie ISTAT NB: In termini estimativi il VAM è definibile come un valore di mercato determinato attraverso il procedimento sintetico dei valori tipici

Legge “casa” e Legge Bucalossi Valori Agricoli Medi Distinti per: Provincia Regioni agrarie provinciali (insieme di Comuni) Tipo di coltura (elenco variabile da prov. a prov.)

Legge “casa” e Legge Bucalossi VAM: es. Provincia di Firenze (1997) Per la Prov. di Firenze è considerato alto fusto adulto il bosco con piante prevalentemente di età > 30 anni, altrimenti è considerato giovane.

Legge “casa” e Legge Bucalossi Indennità Entro aree edificate Al di fuori di aree edificate

Legge “casa” e Legge Bucalossi Indennità: al di fuori delle aree edificate esproprio cessione volontaria (entro 30 gg) cessione coatta Ind= VAM+ premio premio = non più del 50% del VAM Ind= VA Valore agricolo determinato puntualmente da speciale Commissione Tecnica per lo specifico fondo e la specifica azienda (art. 15, L. 865/71) se coltivatore diretto proprietario Ind= 3VAM se coltivata da terzi (ad es.in affitto): Indp= VAM+premio Indt= VAM

Legge “casa” e Legge Bucalossi Indennità: entro le aree edificate dove: VAMmax Valore agricolo medio della coltura più redditizia della zona censuaria n moltiplicatore definito dal Comune: n = da 2 a 5 nei comuni con meno di 100.000 abitanti n = da 4 a 10 nei comuni con più di 100.000 abitanti

Legge “casa” e Legge Bucalossi Indennità: per aree già edificate o urbanizzate dove: Vr = valore di ricostruzione delle costruzioni presenti e delle opere di urbanizzazione

Legge “casa” e Legge Bucalossi Danno In qualunque caso, all’indennizzo vanno aggiunti i danni relativi ai frutti pendenti ed alle anticipazioni colturali. Inoltre, nel caso di esproprio parziale andrebbe quantificato e risarcito anche il danno permanente eventualmente gravante sulla parte residua: tale aspetto è oggetto di molteplici contenziosi NB Questo aspetto differenzia notevolmente tale normativa rispetto alla legge fondamentale del 1865, in quanto in essa l’eventuale danno patrimoniale è già compreso nell’indennizzo calcolato in termini di valor complementare

Sentenze C.Costituzionale 5/1980 e 223/83 dichiarano illegittimi i criteri di determinazione delle indennità delle leggi 865/71 e 10/77 Sentenza della Cassazione 5401/84 ribadisce l’illegittimità dei criteri di determinazione delle indennità delle leggi 865/71 e 10/77 solo per le aree a destinazione edilizia, confermando le LL 865/71 e 10/77 per le aree a vocazione agricola

ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’ I criteri vigenti Testo Unico (2001)

Criteri vigenti Testo Unico D.P.R. 327, 8 giugno 2001 Aree edificabili Aree a vocazione agricola L. 8/8/92 n. 359 LL 865/71 e 10/77 VAM

Indennità per aree edificabili L. 8/8/92 n. 359 Si intende per aree edificabili tutte le aree in cui è potenzialmente possibile costruire (presenza di servizi, assenza di vincoli, ecc.) N.B. risoluzione 209/E del 17.10.97 precisa che per considerare edificabile un’area “… non è necessario che tale caratteristica risulti dai piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che sia contenuta nel piano regolatore generale”. Stabilisce che, in attesa di una organica disciplina in materia, l’indennità per le aree edificabili è pari alla media del valore venale (Vv) e dei redditi dominicali rivalutati dell’ultimo decennio, con riduzione del 40% dell’importo così determinato. La riduzione non si applica in caso di accordo con il proprietario

Indennità per aree edificabili L. 8/8/92 n. 359 Nel caso di esproprio parziale: Anche se non esplicitamente indicato dalla legge si procede ad una doppia stima

Indennità per aree agricole ed aree non edificabili (LL 865/71 e 10/77) L’indennità provvisoria è data da: valore agricolo medio stabilito dalla Commissione provinciale per il tipo di coltura in atto e per la regione agraria in cui è situata l’azienda. + il valore dell’area occupata da fabbricati, calcolato moltiplicando la superficie interessata per il v.a.m. della qualità di coltura prevalente nel fondo; + il valore di ricostruzione dei fabbricati, tenendo conto del loro stato di conservazione; + il valore dei boschi d’alto fusto; + le imposte pagate dall’espropriando per l’ultimo trasferimento di proprietà

Indennità per aree agricole ed aree non edificabili (LL 865/71 e 10/77) Se il proprietario accetta Prezzo di cessione = indennità provvisoria + Indennità aggiuntive Indennità aggiuntive: al proprietario, maggiorazione del 50% dell’indenizzo provvisorio calcolato ai sensi delle LL 865/71, 10/77 al conduttore, pari al VAM della superficie effettivamente coltivata al proprietario condutture (coltivatore diretto), pari ad un prezzo di cessione pari a tre volte l’indennità provvisoria

Indennità per aree agricole ed aree non edificabili (LL 865/71 e 10/77) Se il proprietario non accetta (non risponde entro 30 giorni) Indennità definitiva: decade il premio del 50% al proprietario e non si usano i VAM: la Commissione provinciale procede ad una puntuale quantificazione del “ valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola” (art. 15, L. 865/71)

ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’ Le incertezze attuali La sentenza della Corte Costituzionale (2007)

ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’ La sentenza della Corte Costituzionale (2007) …. dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’ La sentenza della Corte Costituzionale (2007) commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area edificabile 1. L'indennita' di espropriazione di un'area edificabile e' determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. (L) 2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perche' a questi sia stata offerta una indennita' provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. (L)

ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’ La sentenza della Corte Costituzionale (2007) all’articolo 37,i commi1e 2 sono sostituiti dai seguenti: 1.L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene.Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico‐sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento. 2.Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata,risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del dieci per cento.

Conclusione Esproprio e serio ristoro!? Qualunque indennizzo tende a non equivale quasi mai al “giusto prezzo” soprattutto a causa del fatto che nessuna procedura contempla il danno relativo al: valore affettivo disagio derivante dalla ricerca di un nuovo fondo ecc..