Il contratto ad evidenza pubblica: Principi generali, bando, scelta del contraente, aggiudicazione e controversie a cura di Chiara Giannessi.

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Il contratto ad evidenza pubblica: Principi generali, bando, scelta del contraente, aggiudicazione e controversie a cura di Chiara Giannessi

Principi generali La fase antecedente la stipula del contratto è regolata dalla norme di diritto amministrativo, mentre quella che riguarda il perfezionamento e l’esecuzione è regolata dal diritto civile, fatte salve alcune deroghe: - la più importante è la necessità della forma scritta a pena di nullità Ogni contratto di cui sia parte la pubblica amministrazione è il risultato di un procedimento amministrativo complesso, composto cioè di una serie di atti e provvedimenti amministrativi preparatori che riguardano: - il fine perseguito - il contratto da stipulare ed il suo contenuto essenziale - la scelta del contraente - la competenza per la conclusione del contratto

La scelta del contraente Come accade tra soggetti privati, prima di concludere un contratto è necessario: - dal punto di vista oggettivo: avere l’idea che quel rapporto è più funzionale o più adatto di altri rispetto all’obiettivo da raggiungere (quel tipo di contratto anziché un altro) - dal punto di vista soggettivo: occorre cercare l’offerta più conveniente (quel fornitore o prestatore di servizi anziché un altro) A differenza di quanto avviene tra soggetti privati, l’ordinamento impone - di dar conto della discrezionalità, cioè di esternare le ragioni delle scelte operate, così come stabilito dalla L. 241/1990 - di seguire procedimenti determinati e puntuali, di tipo automatico che riducono, sino ad annullarla, la discrezionalità

Principio di pubblicità Principio di par condicio Impone alla P.A. degli specifici oneri di “partecipazione” Dettato dalla disciplina comunitaria: garantisce l’interesse delle imprese ad allargare il mercato Dettato dalla disciplina interna: tutela l’interesse dell’amministrazione al fine di consentire la maggior partecipazione possibile alle procedure concorsuali, quale presupposto per la scelta del contraente migliore Espressione del principio costituzionale d’imparzialità Tutti i concorrenti devono essere posti nelle medesime condizioni sia con riferimento ai termini di partecipazione, sia con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, sia con riferimento ad ogni incombente procedimentale

Cosa negoziare? D.M. 44/2001 Art. 31 (Capacità negoziale) 1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni. 2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata. 4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40.

Come negoziare? D.M. 44/2001 Art. 34 (Procedura ordinaria di contrattazione) 1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5. 2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento. 3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto. 4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato. 5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi. 6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato. Occorre inoltre sempre tener sempre presenti le norme generali stabilite dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

L’ambito di applicazione della norma La disposizione si riferisce ai contratti riguardanti “acquisti, appalti e forniture”: pertanto, oggetto del contratto può essere un bene (libri, computers, cancelleria…) o anche un servizio (ad es. finanziario, di pulizia…) Il limite di valore deve ritenersi riferito al singolo contratto: si farà quindi, riferimento alla cifra che in sede di programmazione finanziaria, è stata destinata a quell’acquisto o fornitura. Non è possibile pertanto, frazionare il valore del contratto Principi applicabili - formalità: obbligo forma scritta e verbalizzazione di tutte le operazioni - continuità della gara: il procedimento deve arrivare alla sua conclusione senza interruzioni - unicità: vietata la suddivisione della fornitura o del servizio, nonché una rinegoziazione delle offerte - segretezza delle offerte: garantisce la libera concorrenza e l’autenticità delle offerte

Le regole di scelta del contraente I requisiti soggettivi (l’amministrazione esplicherà le proprie scelte nella lettera d’invito): Nasce dall’esigenza che l’istituzione scolastica abbia un contraente idoneo a rendere una prestazione ritenuta di qualità Requisiti c.d. morali: Non trovarsi in stato di fallimento Non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale Non aver commesso, durante l’attività professionale, errore grave Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed economici Essere in regola con le norme cfr disabili Requisiti economici, finanziari e/o professionali e tecnici: Forniti tramite dichiarazioni bancarie o assicurazioni contro rischi d’impresa; tramite presentazione dei bilanci I criteri di aggiudicazione Il prezzo più basso: riscontro meramente matematico. L’offerta economicamente più vantaggiosa: affidato ad una serie di parametri (merito tecnico, qualità, assistenza…). Necessaria la motivazione con riferimento ad ognuno dei parametri La modalità di presentazione dell’offerta È ovvia l’individuazione di un termine di presentazione delle offerte, indicando nella lettera d’invito l’imperatività di tale termine e spt utilizzando espressioni non equivoche

Le regole di scelta del contraente (2) La conclusione del contratto Momento identificato con il ricevimento da parte del soggetto individuato come miglior offerente della comunicazione dell’amministrazione della scelta compiuta Pertanto, la comunicazione deve essere formale, cioè fatta per iscritto Con tale comunicazione, l’amministrazione assolve l’onere di dare comunicazione della definizione del procedimento amministrativo ai soggetti interesati La stipulazione del contratto e l’ufficiale rogante Sottoscrizione contestuale dell’atto sul cui schema si è già formato il consenso Tipo di forma: può essere più o meno solenne. Fermo restando l’obbligo della forma scritta, la stipulazione può avvenire anche per scrittura privata, salco che non sia prevista a pena di nullità la forma pubblica

La ripartizione delle competenze fra gli organi delle istituzioni scolastiche Art. 32 D.M. 44/2001 Il dirigente scolastico in quanto rappresentante legale dell’istituto, svolge l’attività negoziale per porre in essere il programma annuale, il dirigente, in alcuni casi può delegare per lo svolgimento delle attività negoziali il direttore dei servizi generali ed amministrativi o uno dei suoi collaboratori. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è competente all’attività negoziale delle minute spese. Il dirigente scolastico si avvale dell’attività istruttoria del direttore dei servizi generali ed amministrativi nell’attuazione dell’attività negoziale. Il dirigente scolastico può utilizzare esperti esterni all’istituzione scolastica, nel caso in cui in questa non ci siano risorse umane, che abbiano competenze professionali specifiche indispensabili per lo svolgimento di particolari attività negoziali. Art. 33 D.M. 44/2001 Il consiglio d’istituto delibera in ordine: 1)      all’accettazione o alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 2)      alla costituzione o compartecipazione a fondazioni e all’istituzione a borse di studio; 3)      all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 4)      ai contratti d’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all’istituzione scolastica, previa verifica della mancanza di condizioni ostative alla dismissione del bene; 5)      all’adesione a reti di scuole e consorzi; 6)      all’utilizzazione economica delle opere d’ingegno; 7)      alla partecipazione della scuola ad iniziative, che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 8)      all’individuazione del limite di spesa; 9)      all’acquisto di immobili.

La ripartizione delle competenze fra gli organi delle istituzioni scolastiche(2) Nei casi summenzionati, l’attività negoziale del dirigente scolastico è soggetta alla deliberazione del consiglio d’istituto, in questi casi il dirigente scolastico non può recedere, rinunciare o transigere se non prima autorizzato dal consiglio d’istituto, in tutti gli altri casi il dirigente ha soltanto l’obbligo di perseguire l’interesse dell’istituzione scolastica. Al consiglio d’istituto spetta inoltre, di deliberare in merito al criterio e ai limiti dello svolgimento dell’attività negoziale del dirigente scolastico su particolari attività negoziali quali: 1)      contratti di sponsorizzazione; 2)      contratti di locazione di immobili; 3)      utilizzazioni di locali, beni o siti informatici appartenenti all’istituzione scolastica da parte di terzi; 4)      convenzioni relative a prestazioni del personale scolastico e degli studenti per conto terzi; 5)      alienazioni di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; 6)      acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 7)      contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti; 8)      partecipazione a progetti internazionali. Nei casi specificatamente indicati nel comma 1, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d’Istituto. In tali casi, il D.S. non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d’Istituto.

È possibile evitare la gara È possibile evitare la gara? Cosa dice il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)? 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993; art. 24, L. n. 109/1994; art. 7, D. Lgs. n. 157/1995) 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. 2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro; b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

Come stipulare? D.M 44/2001 Art. 31 (Capacità negoziale) 3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – art. 11 (fasi delle procedure di affidamento) 13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

Come pubblicizzare? Art. 35 del DI 44/2001 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) : “1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola. 2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni. 3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione. 5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata. Inoltre: Art. 7, c. 6-bis, del D. Lgs. 165/2001: “Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione” Art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001: "Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico". Art. 3, comma 18, della Legge 244/2007: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante". Art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996): "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".

Quali attività negoziali? Il DI 44/2001 specifica (artt. 37-56) diversi ambiti di negoziazione contrattuale demandata alle Scuole; analizzeremo i seguenti: Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’istituzione scolastica (art. 38) Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa (art. 40) Contratti di sponsorizzazione (art. 41) Manutenzione degli edifici scolastici (art. 46) Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie (art. 48) Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico (art. 50) Progetti integrati di istruzione e formazione (art. 56)

1. Vendere beni e servizi D.M. 44/2001 Art. 38 (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica) 1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate. 2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituto.

2. Gli “esperti” esterni: la normativa D.M. 44/2001 Art. 40 (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa) 1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Esperti esterni: la normativa (2): Legge 133/2008 - Art. 46.- Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione 1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:     a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;     b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;     c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;     d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Sponsorizzazione: la normativa D.M. 44/2001 Art. 41(Contratti di sponsorizzazione) 1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati. 2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. 3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

4. Manutenzione degli edifici: la normativa D.M. 44/2001 Art. 46 (Manutenzione degli edifici scolastici) 1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi lavori, si applicano le norme del presente regolamento. L'istituzione scolastica fornisce all'ente locale competente la conseguente rendicontazione. 2. L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.

5. Gestione finalizzata delle risorse finanziarie: la normativa D.M. 44/2001 Art. 48 (Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie) 1. La istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti locali e dall'Unione europea, compatibilmente con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione finanziaria finalizzata. 2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie. 3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica. 4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari. 5. I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale e degli interessi medio-tempore maturati, decurtati degli importi dovuti a titolo di commissione.

6. Utilizzare i locali: la normativa DI 44/2001 Art. 50 (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico) 1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi. 2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. 3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Utilizzare i locali: la normativa (2) Scuola o Ente locale? Un po’ di storia: Legge n. 517 del 4 agosto 1977: “gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dell’orario scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile” (art. 12, ora trasfuso nell’art. 96 del T.U. dell’istruzione). Questa norma attribuiva ai comuni e alle province la facoltà di disporre la temporanea concessione dei locali scolastici previo assenso (vincolante) del consiglio di circolo o di istituto. Fanno seguito una serie di provvedimenti che spostano progressivamente in capo ai Consigli di Istituto la progettazione di attività integrative ed extrascolastiche Con l’avvento dell’autonomia, la normativa di riferimento (DPR 275/99 e D.M. 44/2001) stabilisce che le scuole, nell’ambito dell’attività negoziale, abbiano autonoma facoltà di utilizzo “temporaneo e precario” dei locali scolastici in orario extracurricolare, purchè compatibile e coerente con l’offerta formativa della Scuola Non va dimenticata l’Intesa siglata il 12.09.2000 tra Ministero dell’Istruzione e ANCI, che assegna ai Comuni l’onere del finanziamento delle cd. “funzioni miste”, finalizzate tra l’altro al pagamento del personale da utilizzare nei servizi di pre e postscuola e per l’apertura pomeridiana delle Scuole Allo stato attuale, dunque, sia le istituzioni scolastiche che gli enti locali proprietari degli edifici hanno competenza nella promozione e la gestione di attività condotte da enti o associazioni esterni alla scuola. È dunque opportuno che le due amministrazioni interessate si accordino attraverso adeguati strumenti di coordinamento e di programmazione per armonizzare al meglio queste iniziative con l’ordinaria attività didattica delle scuole e per prevenire conflittualità di vario genere

Utilizzare i locali: il “bando” A chi deve essere indirizzato? A tutti i soggetti interessati (procedura aperta), mediante affissione all’albo e invio diretto (ad es. Albo delle Associazioni culturali del quartiere), tranne il caso previsto dall’art.57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel qual caso non si procede a bando Dovrebbe, per correttezza, essere inviato anche al Comune o al Municipio (UOSECS), sapendo che molto probabilmente si solleverà un vespaio… Cosa deve prevedere? Tipologia degli spazi (palestre e annessi, aule didattiche, laboratori e intercicli, sale auditorium, spazi verdi o scoperti esterni ) Settori di attività previsti (servizi di pre-scuola e post-scuola; corsi per adulti; corsi, laboratori ed eventi a carattere musicale, espressivo, teatrale e culturale in genere; corsi, laboratori ed eventi a carattere sportivo; attività di promozione del volontariato civile e sociale e della cittadinanza attiva; ecc.) Calendari e orari di funzionamento Responsabilità in ordine alla vigilanza, alla conservazione dei locali e degli arredi e all’allarmatura dei locali; impegno alla stipula di polizza RCT La documentazione richiesta (curricola, progettazione dell’attività, materiale utile alla pubblicizzazione, ecc.) Cosa deve richiedere di specificare nell’offerta? Eventuale utilizzo in comodato d’uso reciproco di strumentazione e sussidi (es. computer) Misura dei contributi richiesti agli utenti per la partecipazione alle attività Eventuali condizioni di favore per l’accesso alle attività da parte degli alunni, delle famiglie e del personale della Scuola Eventuali attività didattiche in orario CURRICOLARE offerte alla Scuola a titolo gratuito o oneroso Eventuali attività di formazione e/o tutoraggio offerte al personale della Scuola a titolo gratuito o oneroso Eventuali contributi offerti alla Scuola per piccola manutenzione, utenze telefoniche e/o per acquisto o rinnovo di attrezzature

Utilizzare i locali: il “bando” (2) Quali possibili criteri di scelta del contraente? regole di esercizio e modalità di gestione dei locali; assunzione degli obblighi di sorveglianza e pulizia e di quelli assicurativi; previsione di forme di contribuzione (economica o in servizi) in favore della Scuola; disponibilità al collegamento tra attività curricolare ed extracurricolare nell’ambito del Piano per l’Offerta Formativa della Scuola; omogeneità di gestione a livello di plesso (preferibilmente un solo concessionario per tipologia di attività); considerazione della presenza “storica” e della significatività delle attività avviate nel plesso; considerazione prioritaria, a parità di condizioni, per soggetti appartenenti al territorio; gratuità offerte in favore di alunni esenti segnalati dalla scuola ecc., ecc.

7. Progetti “integrati” D.M. 44/2001 Art. 56 (Progetti integrati di istruzione e formazione) 1. Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma dell'accordo di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, possono: a) stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici; b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati; c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione. 2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima. 3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo. 4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni durevoli acquistati.

Tipologia di controversie e difesa in giudizio In merito alla fase precontrattuale: Es. procedimento di scelta del fornitore di materiale informatico: uno dei fornitori contesta l’attribuzione del punteggio ad esso assegnato o la congruità dei requisiti soggettivi di partecipazione Es. procedimento di scelta dell’esperto esterno: uno dei candidati contesta l’iscrizione all’albo di un altro candidato Es. procedimento di scelta dell’agente di viaggio per una gita scolastica: un agente non inviatato contesta il tipo di procedimento di selezione Tutte queste controversi sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo In tutte queste ipotesi vale la regola della diesa tecnica da parte dell’Avvocatura di stato, pertanto il conferimento della difesa ad avvocati del libero foro è illegittimo (conseguenze: gli atti eventualmente compiuti sono nulli ed il compenso pagato è considerato danno erariale)