1 Imposta Municipale Propria ANNO 2013 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Decreto Legislativo.

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1 Imposta Municipale Propria ANNO 2013 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 COMUNE DI SILANUS (Provincia di Nuoro)

INDICAZIONI GENERALI E SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE il versamento della PRIMA RATA IMU SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER A.ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 B.UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dellart. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n PRINCIPALI NOVITA 2013

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI - 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dellimposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE ° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta. 3 PRINCIPALI NOVITA 2013

4 SCADENZE VERSAMENTO IMU 2013 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP VERSAMENTO IN 2 RATE N.B. E SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER LABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP - prima rata 1/2 entro 17 giugno (SOSPESA O RINVIATA AL 16/09/2013) -seconda rata a saldo/conguaglio entro 16 dicembre

5 ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI DA VERSARE SEMPRE NON E PREVISTA NESSUNA SOSPENSIONE VERSAMENTO IN 2 RATE - prima rata 1/2 su aliquote 2012 entro 17 giugno - seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre SCADENZE VERSAMENTO IMU 2013

6 COME CALCOLARE LIMU Programma di calcolo RENDITA CATASTALERIVALUTAZIONE DEL 5%BASE IMPONIBILECALCOLO IMU Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. 500 Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. 500 calcolo da effettuare (500x5/100)+500 = 525 La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati calcolo da effettuare 525 x 160 = Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per lAliquota IMU Esempio : Aliquota 0,76 per cento calcolo da effettuare x 0,0076 = 638,40 IMU dovuta 638,40 (lIMU dovuta va poi divisa in quota stato e quota comune, come da codici F24 riportati in seguito) MOLTIPLICATORI Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 Cat. A/10 Cat. C/1 Gruppo D escluso D/5 Cat. D/5 X 160X 140X 80X 55X 65X 80

-rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dellimposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 (RATA SOSPESA ED EVENTUALMENTE RINVIATA AL 16 SETTEMBRE 2013) - rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta CONSULTA LE ALIQUOTE sceltaanno.htm sceltaanno.htm 7 COME VERSARE LIMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP.

- 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dellimposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE ° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta CONSULTA LE ALIQUOTE sceltaanno.htm sceltaanno.htm 8 COME VERSARE LIMU PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

9 ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2012/2013 Comune Aliquota di Base Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze Detrazione di Base per Abitazione Principale e Pertinenze Maggiorazione della detrazione di base per figli di et à non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di et à ) SILANUS0,76%0,40%

10 CODICI TRIBUTO DEL COMUNE PER IL VERSAMENTO CODICE COMUNE/ CODICE ENTE COMUNECODICE COMUNE F24 SILANUS I730

11 CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO COMUNESTATO IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/ IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

1) per lanno 2013 il VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA dellimposta municipale propria di cui allart.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, È SOSPESO ESCLUSIVAMENTE PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI : A.ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 B.UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dellart. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n PRINCIPALI NOVITA 2013

2)IN CASO DI MANCATA RIFORMA ENTRO LA DATA DEL 31 AGOSTO 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU DEGLI IMMOBILI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 È DIFFERITO AL 16 SETTEMBRE PRINCIPALI NOVITA 2013

3) limposta su tutti gli immobili e interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili produttivi). 4) per gli immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi) : a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925 b) leventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo ) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925 (altri fabbricati), aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat (il Comune di Silanus rientra in tali Comuni) 14 PRINCIPALI NOVITA 2013

6) moltiplicatori redite catastali: d. 65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); 7) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dellanno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. 15 PRINCIPALI NOVITA 2013

DICHIARAZIONE IMU 2013 I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dellanno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dellanno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si ricorda che i previgenti termini del 04/02/2013 e di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione sono stati soppressi e spostati al 30/06/2013. Pertanto i termini eventualmente già trascorsi sono riaperti (art. 13, comma 12-ter, D.L. 201/2011, come modificato dall art. 10, comma 4, D.L. 35/2013).Si ricorda che i previgenti termini del 04/02/2013 e di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione sono stati soppressi e spostati al 30/06/2013. Pertanto i termini eventualmente già trascorsi sono riaperti (art. 13, comma 12-ter, D.L. 201/2011, come modificato dall art. 10, comma 4, D.L. 35/2013).

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU La dichiarazione IMU non va presentata se è già stata presentata allEnte la dichiarazione ICI e non sono intervenute variazioni.La dichiarazione IMU non va presentata se è già stata presentata allEnte la dichiarazione ICI e non sono intervenute variazioni. La dichiarazione va invece presentata:La dichiarazione va invece presentata: nel caso in cui gli immobili godano di riduzioni dimposta: ad es. fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante), fabbricati di interesse storico-artistico, terreni agricoli o non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;nel caso in cui gli immobili godano di riduzioni dimposta: ad es. fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante), fabbricati di interesse storico-artistico, terreni agricoli o non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nel caso in cui il Comune non sia già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dellobbligazione tributaria: ad es. immobile oggetto di locazione finanziaria, concessione su aree demaniali, atti relativi ad aree fabbricabili, terreni divenuti aree fabbricabili, area divenuta edificabile a seguito di demolizione di fabbricato, ecc…nel caso in cui il Comune non sia già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dellobbligazione tributaria: ad es. immobile oggetto di locazione finanziaria, concessione su aree demaniali, atti relativi ad aree fabbricabili, terreni divenuti aree fabbricabili, area divenuta edificabile a seguito di demolizione di fabbricato, ecc…

In caso di abitazione principale non sussiste lobbligo dichiarativo poiché il Comune conosce le risultanze anagrafiche. Per lo stesso motivo, anche per lindicazione dei figli di età non superiore a 26 anni non si deve presentare la dichiarazione dimposta. Non vanno dichiarati, inoltre, le pertinenze dellabitazione principale né i fabbricati rurali.