Tipo di assenza Permessi retribuiti per controlli pre-natali Periodo di fruizione Senza alcun limite – da fruirsi nel caso gli accertamenti debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro
Interdizione per complicanze della gravidanza Uno o più periodi fino alla data di inizio dell’astensione obbligatoria (in base a provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro)
Congedo per maternità 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto oppure 1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto (a giudizio del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro)
Congedo per paternità Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei prime tre mesi dalla data di nascita del figlio o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre
Periodi di riposo nel primo anno di vita del bambino Due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili, se la giornata lavorativa è di 6 ore – un solo periodo di un’ora se la giornata lavorativa è inferiore a 6 ore
Congedo parentale (ex astensione facoltativa) E’ fruibile entro i primi otto anni di vita del bambino. Se ne fruisce solo la madre le spettano 6 mesi continuativi o frazionati, 10 mesi per entrambi i genitori, elevabili a 11 se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi. Se esiste un solo genitore: 10 mesi
Congedo per malattia del figlio Sino al compimento del 3° anno di vita del bambino i genitori, alternativamente, possono assentarsi per i periodi corrispondenti alle malattie del bambino. Oltre il terzo anno e fino all’8° anno ciascun genitore può astenersi dal lavoro alternativamente nel limite di 5 giorni all’anno
Congedi per bambini disabili in situazione di gravità Fino al 3° anno di età si possono richiedere o il prolungamento fino a tre anni del congedo parentale o 2 ore di permesso giornaliero retribuito; oltre il terzo anno di età tre giorni di permesso mensili
Congedi biennali per gravi motivi familiari o per l’assistenza ai disabili Possibilità di fruire di un congedo fino a due anni nell’arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi familiari e per l’assistenza ai disabili parenti o affini entro il 3° grado anche non conviventi. Una tutela speciale è riservata ai genitori del figlio portatore di handicap (diritto esteso con varie sentenze della Corte Costituzionale anche ai fratelli e alle sorelle conviventi, nell’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assistere il disabile, al coniuge e ai figli purchè conviventi)