Come si costituisce una cooperativa sociale? Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013
La cooperativa sociale si può costituire solo per: CONTRATTO stipulato in forma solenne, cioè per atto pubblico, a pena di nullità. Non è prevista la costituzione per atto unilaterale. Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013
NUMERO DEI SOCI sociale sia formata solo da persone fisiche almeno 9 SOCI anche solo 3 SOCI nel caso in cui la cooperativa sociale sia formata solo da persone fisiche Se nel corso dell’attività sociale viene meno il numero minimo dei soci, è necessario reintegrarlo nel termine massimo di un anno, pena lo scioglimento della cooperativa sociale. Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013
Al momento della costituzione, di norma, si procede alla redazione di due documenti distinti: ATTO COSTITUTIVO, che è espressione della manifestazione di volontà di costituire la cooperativa e contiene i dati fondamentali della stessa; STATUTO, che contiene le regole relative al funzionamento della società. Anche se redatto separatamente, lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo. Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013
CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO I principali elementi che devono essere contenuti nell’atto costitutivo sono: dati identificativi della società (es. sede); denominazione sociale con l’indicazione di “società cooperativa sociale”; oggetto sociale; requisiti e condizioni per l’ammissione dei soci e modalità e tempi per l’esecuzione dei conferimenti; sistema di amministrazione adottato; nomine dei primi amministratori e sindaci. Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013
EFFICACIA DELL’ATTO COSTITUTIVO Dopo la redazione dell’atto costitutivo, il Notaio provvede a depositarlo entro 20 giorni presso l’Ufficio del REGISTRO DELLE IMPRESE, chiedendo, contestualmente, l’iscrizione della società. Ai fini della regolarità dell’iscrizione, la documentazione allegata deve comprovare: la sottoscrizione per intero del capitale sociale; il rispetto delle previsioni di legge per i conferimenti (artt. 2342 e 2343 c.c.); la sussistenza delle autorizzazioni e delle condizioni richieste dalla legge per la costituzione, in riferimento al suo particolare oggetto sociale. Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013
ISCRIZIONE NELL’ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE Tale Albo, tenuto presso il Ministero delle attività produttive, è formato da due sezioni: sezione destinata all’iscrizione delle cooperative a mutualità prevalente, dove devono iscriversi le cooperative sociali, specificando la categoria di appartenenza (“cooperative sociali”); sezione riservata alle società cooperative diverse. Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013
L’ISCRIZIONE nell’ALBO NAZIONALE delle SOCIETÀ COOPERATIVE è necessaria: per fini anagrafici; per acquisire lo status di società cooperativa (efficacia costitutiva); come presupposto per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per la cooperativa. Copyright © 2013 Clitt, Roma Questo file è una estensione online del corso Messori-Razzoli, PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA © Clitt 2013