COMMUNICATION LUNCH 26 SETTEMBRE 2012
Due tipi di responsabilità del committente per inadempimenti nei confronti di terzi appartenenti a categorie «qualificate» (lavoratori dipendenti, istituti previdenziali, erario). Art c.c. Art. 29 comma 2 d. lgs. n. 276/2003, modificato da ultimo sia dalla legge n. 35/2012 (conversione del d.l. n. 5/2012), sia dalla legge n. 92/2012 (precedenti modifiche significative nel 2004 e nel 2006) Art. 35 comma 28 d.l. n. 223/2006 (convertito con legge n. 248/2006). Modificato da ultimo dalla legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012
Art c.c. Azione diretta del dipendente dellappaltatore nei confronti del committente per le retribuzioni, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso lappaltatore al momento della proposizione della domanda Prescrizione: decennale
Art. 29 co. 2 d. lgs. n. 276/2003 Obbligo solidale del committente con lappaltatore e con ciascuno dei subappaltatori di corrispondere ai lavoratori: a) i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR; b) i contributi previdenziali; c) i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Sanzioni civili: escluse dallambito della solidarietà, a carico del solo inadempiente. Prescrizione: due anni dalla cessazione dellappalto. Possibilità per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione dellappaltatore e dei subappaltatori. Regresso nei confronti dei coobbligati in caso di pagamento, secondo le regole generali.
Le modifiche allart. 29 introdotte dalla legge n. 92/2012 La responsabilità solidale di cui sopra sussiste salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti … Esclusione della responsabilità solidale per il caso in cui i metodi e le procedure di controllo così individuati vengano adottati?
Art. 35 co. 28 d.l. n. 223/2006 versione originaria Responsabilità solidale dellappaltatore e del sub- appaltatore, nei limiti di quanto dovuto dal primo al secondo, per leffettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e per il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori cui è tenuto il sub- appaltatore. Committente ruolo di controllore procede al pagamento del corrispettivo dovuto allappaltatore solo previa esibizione da parte di questultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra sono stati correttamente eseguiti. Inosservanza delle modalità di pagamento da parte del committente: punita con sanzione amministrativa da a , se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dallappaltatore e dagli eventuali sub- appaltatori.
Le modifiche del marzo 2012 D.l. n. 16/2012, convertito con legge n. 44/2012, modifica lart. 35 co. 28: responsabilità del committente, in solido con lappaltatore e gli eventuali sub-appaltatori, entro due anni dalla cessazione dellappalto, per il versamento allerario delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dellIVA sulle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nellambito dellappalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare linadempimento.
Il testo vigente dellart. 35 comma 28 D.l. n. 83/2012 (misure urgenti per la crescita), convertito con legge n. 134/2012 nuova modifica dellart. 35 co. 28 Responsabilità solidale dellappaltatore con il sub- appaltatore, nei limiti di quanto dovuto a questultimo, per il versamento allerario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dellIVA dovuta dal sub-appaltatore per le prestazioni relative al rapporto di sub-appalto. La responsabilità solidale viene meno se lappaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione, che gli adempimenti di cui sopra, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente seguiti dal sub- appaltatore.
Committente riprende il ruolo di controllore Procede al pagamento del corrispettivo dovuto allappaltatore solo previa esibizione da parte di questultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, sia da parte dellappaltatore che da parte del sub-appaltatore. Ha facoltà di sospendere il pagamento fino allesibizione della documentazione. Inosservanza delle modalità di pagamento sanzione amministrativa da a euro, se lappaltatore e il sub-appaltatore non sono in regola
COME ORGANIZZARSI PER EVITARE IL RISCHIO DELLA SANZIONE? ALCUNI SUGGERIMENTI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA (art. 35 comma 28) Necessarietà di una verifica sugli adempimenti dellappaltatore Acquisizione della documentazione attestante gli adempimenti dellappaltatore scaduti alla data del versamento Lacquisizione deve avvenire prima del versamento del corrispettivo dellappalto Lattestazione dellappaltatore può essere rilasciata anche attraverso unasseverazione dei soggetti di cui al DL 241/97 Si può sospendere il pagamento del corrispettivo fino allesibizione della predetta documentazione La notifica degli atti deve avvenire anche al responsabile in solido
IPOTESI DI SOLUZIONE Introduzione nei contratti: di una clausola che disciplina (i) il diritto del committente ad ottenere la documentazione di cui al comma 28 bis e allarticolo 29 comma 2 del DLgs. 276/03 (ii) il dovere dellappaltatore di fornirgliela di una clausola con il diritto del committente a sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna di tutta la documentazione di una clausola che preveda la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento dellappaltatore allobbligazione relativa alla fornitura della documentazione di un obbligo dellappaltatore, assistito da fideiussione, di risarcire lappaltatore dei danni che gli derivino dallinadempimento dellobbligo di cui sopra
Quale documentazione acquisire? Ricevuta del versamento allErario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente Ricevuta del versamento dellimposta sul valore aggiunto dovuta allErario in relazione alle prestazioni effettuate nellambito contrattuale Dunque si potrebbe ipotizzare (i)un documento equipollente al DURC (documento unico di regolarità contributiva), (ii)copia dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute fiscali, (iii)copia del libro IVA con lattestazione del versamento dellimposta inerente le fatture oggetto del contratto; (iv)Asseverazione da parte dei soggetti di cui allart. 35 co. 1 d. lgs. 241/1997
Circolare Agenzia Entrate n. 40/E La disciplina del nuovo art. 35 comma 28 si applica ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012 e solo per i pagamenti effettuati a partire dall11 ottobre In alternativa allasseverazione è possibile una dichiarazione sostitutiva – ai sensi del DPR n. 445/2000 – con cui lappaltatore o il subappaltatore attesti lavvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E La dichiarazione sostitutiva deve: Indicare il periodo nel quale lIVA sulle fatture relative ai lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se è stata versata limposta, oppure applicato il regime dellIVA per cassa, oppure la disciplina del reverse charge; Indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi da lavoro dipendente sono state versate; Riportare gli estremi del modello F24 relativo ai versamenti; Specificare che lIVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.