I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLE AZIENDE SANITARIE Chieti, 5 ottobre 2012
FONTI NORMATIVE artt. 2104, 2105 e 2106 codice civile art. 28 Costituzione art. 7 L. 300/1070 - Statuto dei lavoratori Legge 604/1966 Legge 108/1990 art. 55 d.lgs. 29/1993 CCNL del 1.9.1995 comparto – artt. 28-32 Codice di comportamento – DM 28.11.2000 CCNL del 19.4.2004 comparto – artt. 10-16 artt. 68-70 d.lgs. 150/2009 CCNL del 10.5.2010 aree dirigenziali - artt. 5-15
Competenze residuali della contrattazione collettiva NORME SPECIALI art. 15-ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992 art. 1, comma 61 della l. 662/1996 art. 5, comma 4 della l. 97/2001 art. 32-quinquies del codice penale Sostanziale ripubblicizzazione del rapporto di lavoro pubblico (quantomeno nella materia disciplinare: “costituiscono norme imperative”) Competenze residuali della contrattazione collettiva
DEFINIZIONI Il procedimento disciplinare è una procedura regolamentata, con norme di legge o negoziali, volta ad accertare – ed eventualmente a sanzionare – una o più determinate condotte tenute da un lavoratore subordinato, in quanto considerate non conformi ad una regola o ad un insieme di regole prestabilite Differenze pubblico/privato obbligatorio facoltativo “doveri/obblighi” Atto negoziale e non provvedimento amministrativo
PRINCIPI GENERALI TASSATIVITA’ PUBBLICITA’ GRADUALITA’ E PROPORZIONALITA’ IMMEDIATEZZA E TEMPESTIVITA’ SPECIFICITA’ E IMMUTABILITA’ CONTRADDITTORIO BUONA FEDE IRRIPETIBILITA’
CRITERI DI GRADUALITA’ E PROPORZIONALITA’ l’ intenzionalità del comportamento il grado di negligenza imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell’evento la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda entità del danno o pericolo provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti ovvero al disservizio determinatosi l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente ai precedenti disciplinari nel biennio , al comportamento verso gli utenti o al concorso nella violazione di più persone
Principio gradualità Sentenza Corte Cassazione penale n. 35472 del 14.9.2012 «Ricostruzione personalità dell’indagato»
GIURISPRUDENZA Cassazione, sez. lav., 8.6.2009, n.13167
…segue Cassazione, sez. lav., n. 17969/2010
La responsabilità consiste nelle conseguenze personali e/o patrimoniali a cui va incontro il soggetto che assume un comportamento attivo (azione) o passivo (omissione) lesivo di un interesse tutelato dalla legge RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA’ PENALE RESPONSABILITA’ CIVILE R. PATRIMONIALE R. CONTABILE R. DISCIPLINARE R. DIRIGENZIALE RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ MANCANZA DI PUNIBILITA’ O DI COLPEVOLEZZA SECONDO LE ESIMENTI GENERALI PREVISTE DAL CODICE PENALE: Ø art. 45 caso fortuito Ø art. 46 costringimento fisico Ø art. 47 errore di fatto Ø art. 48 errore su altrui inganno Ø art. 49 reato supposto e reato impossibile Ø art. 50 consenso dell’interessato Ø art. 51 esercizio di un diritto o adempimento di un dovere Ø artt. 52, 53 difesa legittima (2044 cc) Ø art. 54 stato di necessità (2045 cc)
MANCANZA TOTALE DI IMPUTABILITA’ incapacità di intendere e di volere per: Ø vizio totale di mente Ø età inferiore ai 14 anni Ø sordomutismo senza istruzione elementare Ø ubriachezza o tossicodipendenza non autoprovocate
ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA CONDOTTA DOLOSO o secondo l’intenzione PRETERINTENZIONALE o oltre l’intenzione COLPOSO o contro l’intenzione Negligenza Imprudenza Imperizia Non osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline GRADO DELLA COLPA lievissima lieve grave gravissima
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE ISCRITTI AD ALBI Avvertimento Censura Sospensione Radiazione
I limiti al dovere di obbedienza L’art I limiti al dovere di obbedienza L’art. 17 del TU del 1957 La sua disapplicazione nei confronti del comparto e il recepimento del principio nel codice disciplinare Piena vigenza per la dirigenza
“L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.” Art. 18 ….. “Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.” …..
CCNL del 6 maggio 2010 art. 5, comma 2 “Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 15/ter del d.lgs. n. 502 del 1992, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti. Quest’ ultima viene accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell’ambito del sistema di valutazione di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL del 3 novembre 2005. “
RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI Rispondere del risultato dell’attività svolta Assumere funzioni di direzione ed organizzazione rispondendo dell’andamento complessivo della struttura Adottare le decisioni necessarie al corretto espletamento del servizio e all’appropriatezza Negoziare annualmente il budget funzionale Rispondere dell’efficace e efficiente gestione delle risorse attribuite Rispettare e far rispettare le direttive aziendali Attuare le deleghe di cui al d.lgs. 81/2008
NUOVE RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI D.LGS. 150 Art. 34 = modifica all’art. 5, c.2 declaratoria poteri dirigenziali “in via esclusiva” e “fatta salva la sola informazione ai sindacati” Art. 35 = modifica all’art. 6 piano del fabbisogno di personale proposto dai dirigenti che individuano “i profili professionali necessari” Art. 49 = modifica all’art. 30 trasferimento previo parere favorevole dei dirigenti sulla professionalità in relazione al posto ricoperto o da ricoprire Art. 50 = modifica all’art. 33 mancata individuazione di eccedenze comporta responsabilità erariale
DISCIPLINARE COMPARTO RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE COMPARTO Rimprovero verbale Rimprovero scritto Multa (max. 4 ore) Sospensione (max. 10 gg) Sospensione (max 6 mesi) Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso Nel TU del 1957 Censura Riduzione stipendio Sospensione dalla qualifica Destituzione Nel CCNL del 2004
Fino al 6.5.2010 nell’ambito del sistema delle verifiche dei fatti che Specifica valutazione nell’ambito del sistema delle verifiche dei fatti che concretizzano violazione dei doveri Recesso per giustificato motivo Recesso per giusta causa RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE DIRIGENZA Fino al 6.5.2010
LA LEGGE DELEGA 15 DEL 2009 art. 7 “Princìpi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici” La delega in 14 punti è finalizzata a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo
CRITICITA’ DEL PASSATO Debolezza sanzionatoria Ingerenza completa della contrattazione Tolleranza datore di lavoro Deresponsabilizzazione Assenza sanzioni conservative per i dirigenti Mezzi di impugnazione
decreto delegato ex lege 15/2009 titolo IV capo V interventi su sanzioni e responsabilità
CARATTERISTICHE DELLE NUOVE NORME rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato sono imperative non possono essere modificate dalla contrattazione collettiva se non nei casi espressamente indicati dalla legge
PRINCIPALI NOVITÀ pubblicazione del codice disciplinare sul sito web aziendale tutti i termini sono perentori (meno i 5 gg ex comma 3) procedibilità anche in caso di connessione con il penale nuova ripartizione di competenza (< 10 gg di sospensione) sanzione concordemente determinata che sostituisce il patteggiamento reintroduzione delle sanzioni conservative per i dirigenti catalogo di licenziamenti disciplinari tassatività ed esclusività delle legge sulla materia rispetto alla contrattazione false attestazioni e certificazioni controlli sulle assenze semplificazione e maggiore esigibilità di aspetti procedurali (audizione, prosecuzione, notizie da altre PA, impugnazioni) permanente inidoneità psico-fisica identificazione del personale
Art. 68 = sostituzione art. 55 del 165 disposizioni imperative anche ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cc codice disciplinare sul sito web sanzione “concordemente determinata” no a forme di impugnazione (anche arbitro unico) sanzioni ascrivibili ai dirigenti (55-bis, c. 7 e 55-sexies, c. 3 difficoltà applicative (vuoto normativo patteggiamento > concordamento) direttiva 9/2009
Art. 69 = inserimento altri 8 artt. dopo il 55 55-bis = cambio competenza (da UPD a dirigente) abbreviazione termini - perentorietà memoria scritta e grave impedimento comunicazioni via posta elettronica o a mano e alternative richiesta notizie ad altre PA sanzione specifica (nuova) per rifiuto di collaborare continuità in caso di trasferimento e dimissioni 55-ter = prosecuzione anche in pendenza del proc. penale riapertura all’esito del proc. penale (in duplice senso)
55-quater = catalogo fattispecie comunque oggetto di licenziamento (7 di cui 5 senza preavviso) licenziamento per insufficiente rendimento 55-quinquies = nuovo reato di falsa attestazione di presenza obbligo di risarcimento del danno radiazione e licenziamento per il medico anche per mancata constatazione diretta e riscontri oggettivi 55-sexies = nuova sanzione (sospensione da 3 gg a 3 mm) collocamento in disponibilità per inefficienza o incompetenza professionale sanzione (max 3 mesi e niente risultato) per inerzia del dirigente
FNOMCEO CODICE di DEONTOLOGIA MEDICA ART. 24 Certificazione Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti
55-septies = controlli sulle assenze (art. 71, comma 2) certificati solo in via telematica, senza oneri aggiuntivi sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo controlli e fasce di reperibilità per decreto responsabilità del capo della struttura e del direttore del personale 55-octies = risoluzione del rapporto per inidoneità psicofisica procedura di attuazione solo per le amministrazioni centrali per decreto 55-novies = obbligo cartellino o targa dal 13 febbraio 2010 e deroghe direttiva 3/2010 Art. 70 = comunicazione della sentenza in via telematica entro 30 gg dal deposito Art. 73 = superamento dei collegi arbitrali
Le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 16 settembre 2009, n. 4 (risoluzione unilaterale) 27 novembre 2009 n. 9 (procedimento disciplinare) 17 febbraio n. 3 (identificazione del personale) 28 aprile 2010 n. 5 (responsabilità per i medici) 19 luglio 2010 n. 8 (assenze dal servizio) 22 luglio 2010, parere n. 7 (impugnazioni) 28 settembre 2010 n. 2 (trasmissione telematica certificato) 23 dicembre 2010, n. 14 (problematiche sanzioni disc.) 17 gennaio 2011 nota Ispettorato (trasm. telem. certificato) 23 febbraio 2011 n. 1 (trasmissione telematica certificato) 24 luglio 2012 – parere (indicazioni sul certificato)
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO Rimprovero verbale rinvio alla contrattazione collettiva Minore gravità (con dirigente) procedura ex comma 2 Minore gravità (senza dirigente) procedura ex comma 2 - UPD Maggiore gravità procedura ex comma 4 - UPD
LA PROCEDURA la pubblicazione del Codice sul sito aziendale i termini indicati sono quelli standard per le sanzioni maggiori sono raddoppiati la forma del rimprovero verbale il rifiuto di accettare la contestazione l’assistenza nell’audizione il differimento dell’audizione la prosecuzione del procedimento la perentorietà dei termini
Pubblicazione Codice disciplinare (affissione) Contestazione entro 20 gg perentori dalla conoscenza Eventuale segnalazione all’UPD entro 5 gg. dalla conoscenza Audizione con preavviso di almeno 10 gg. (non prima di 5 gg. lavorativi) Irrogazione della sanzione o archiviazione entro 60 gg. dalla contestazione (nei successivi 15 gg.) (Termine perentorio per la conclusione: 120 gg.) Eventuale impugnazione solo dinanzi all’AGO (tre forme di impugnazione)
Conclusione Conclusione Competenza capo della struttura Competenza dell’ UPD Conoscenza del fatto entro 20 gg. Comunicazione all’interessato entro 5 gg. Trasmissione UPD entro 40 gg. Contestazione e convocazione preavviso almeno 10 gg. Contestazione e convocazione Preavviso almeno 20 gg. Conclusione entro 60 gg. dalla contestazione Conclusione entro 120 gg. dalla contestazione
ADEMPIMENTI AZIENDALI IMMEDIATI informativa/direttiva a tutto il personale verifiche incompatibilità (art. 52) modifiche al regolamento di disciplina individuazione UPD dirigenza e soggetto che adotta la sanzione inserimento del codice disciplinare sul sito definizione procedura per inidoneità psicofisica eventuale adozione Codice di comportamento az.
ASPETTI PARTICOLARI – 1 di dettaglio Individuazione del responsabile (tabella nel regolam.) Notifica della contestazione Potere sostitutivo in caso di inerzia Segnalazione da parte della direzione aziendale (“…altrimenti acquisito notizia”) Utilizzo terminologia impropria Differimento o trasformazione sanzione Sanzione pecuniaria (multa?) svalutata Qualificazione di “grave” fatto illecito
ASPETTI PARTICOLARI – 1 di dettaglio … segue Art. 73 del decreto 150 = soppressione Collegi arbitrali Conseguentemente l’unica forma di impugnazione è il ricorso all’AGO Ripristino conciliazione sulle sanzioni disciplinari interpello MinLav n. 11 del 10.4.2012
ASPETTI PARTICOLARI – 2 di carattere generale Cartellino identificativo (circolare FP n. 3 del 17.2.2010) Inidoneità psico-fisica (art. 55-octies) Collocamento in disponibilità (art. 55-sexies, c. 2) Licenziamento per insufficiente rendimento (art. 55-quater, c. 2) Disallineamento contratti Recidiva nel biennio (art. 7, c. 6 CCNL 6.5.2010) Strumenti paradisciplinari Comitato dei garanti
NODI IRRISOLTI perentorietà termine 5 gg (55-bis, c. 3) “senza indugio “ termine 40 gg inerzia del responsabile (eccesso di delega – 6, c.2., lett. E) parametri di ragionevolezza sulle decisioni di merito (55-sexies, c. 3) riparto delle competenze licenziamento disciplinare e licenziamento per GC o GM l’obbligatorietà delle 7 (+ 1) fattispecie edittali di licenziamento complessità e condizioni per applicare il 55-quater, c. 2 (insuff. rend.) contraddittorietà sul danno all’immagine (55-quinquies, c. 2) irrealtà della prescrizione dell’ultimo periodo del 55-quinquies, c. 3 difficoltà applicative 56-sexies c. 1 si tratta di una sanzione autonoma – solo condanna ? c. 2 collocamento in disponibilità: solo comparto ? - eccesso di delega
UPD ufficio procedimenti disciplinari UPD unico e separato comparto/dirigenza composizione monocratica o collegiale collegio perfetto o imperfetto presenza di professionisti (dichiarazione congiunta n. 3 presenza di esterni compensi immodificabilità durata
COMITATO DEI GARANTI L’art. 22 del d.lgs. 165/2001 novellato stabilisce almeno tre importanti principi che superano i contenuti dell’art. 23 del CCNL dell’8.6.2000: i componenti devono tutti essere soggetti terzi il parere è obbligatorio ma non vincolante (“i provvedimenti ….. sono adottati sentito il Comitato dei Garanti”) il parere è rilasciato soltanto su ipotesi di recesso derivanti da responsabilità dirigenziale, facendo salva la responsabilità disciplinare Il successivo art. 27 impone alle Regioni di adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti nel Capo II del decreto legislativo e, nei fatti, detto adeguamento sembra essere avvenuto all’epoca mediante gli indirizzi del Comitato di Settore alla contrattazione collettiva nazionale.
considerato che le controdeduzioni prodotte ed i chiarimenti esposti in sede di udienza dal dipendente Dott. ……………e dal proprio difensore Avv. ……….., non sono stati ritenuti completamente sufficienti per l’archiviazione del procedimento; ritenuto, pertanto, che l’Ufficio rileva nel comportamento tenuto dal dipendente una fattispecie riferibile all'art. 6 del CCNL 6.5.2010, ed in particolare al comma 3 lettera c), in quanto il citato comportamento tenuto nei confronti dell’utente, come espressamente rilevato ed evidenziato nell’atto di contestazione, ha nuociuto all’immagine dell’Azienda USL 3 sia nei confronti dell’utente stesso, che in relazione al clima interno della struttura di appartenenza. Infatti, l’utente ha manifestato il proprio disagio in uno specifico incontro con la Direzione della U.F.C Salute Mentale Adulti, Zona/Distretto Pistoiese unitamente al Responsabile del Dipartimento Salute Mentale; ritenuto, inoltre, che l’Ufficio rileva nel sopra indicato comportamento tenuto dal dipendente una fattispecie riferibile all'art. 6, del più volte citato CCNL 6.5.2010, con riferimento al comma 3 lettera i), in quanto il Dr. …….. non ha operato per garantire all’assistito dalla struttura U.F.C Salute Mentale Adulti, Zona/Distretto Pistoiese, una continuità nell’assistenza tale da consentire una corretta presa in carico dell’utente, limitandosi ad effettuare una prescrizione farmacologica senza effettuare un colloquio diretto con l’assistito in modo da fornire una risposta puntuale al bisogno sanitario espresso al momento dall’assistito; considerato, di conseguenza, che da parte del dirigente Dott. ……………… è stata tenuta una condotta durante l’esercizio del proprio lavoro non del tutto conforme ai principi di correttezza che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 4, lettera b) e lettera c) del sopracitato Codice Disciplinare, è considerata disciplinarmente sanzionabile; valutato, pertanto, che i fatti citati - in relazione al grado di negligenza dimostrata, alla rilevanza della infrazione, alla entità del danno nonché alla sussistenza della circostanza attenuante del comportamento dell’utente - inducono ad individuare la sanzione minore tra quelle previste dall’art. 8, comma 4 del CCNL del 6.5.2012; visto l’art. 12, comma 5 del “Regolamento per i procedimenti disciplinari” adottato con deliberazione AUSL 3 n. 568 del 28.10.2010;
D I S P O N E Per le motivazioni in narrativa rilevate, all’unanimità dei presenti: Che al Dott. ……………., dipendente di questa Azienda USL 3 di Pistoia, per le considerazioni e le motivazioni sopra indicate, è irrogata la sanzione della CENSURA SCRITTA, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera b) e lettera c) del Codice Disciplinare, CCNL 6.5.2010, Area Dirigenza Medica e Veterinaria, a seguito del comportamento tenuto nei confronti di un’utente presso la UFC Salute Mentale Adulti nel pomeriggio del giorno 22 novembre 2011. Che il dipendente può presentare ricorso, contro questa sanzione disciplinare, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 165/01 e smi, dal D.Lgs 150/09 e smi, dalla L. 183/10, dal C.P.C. con le procedure ivi indicate, nonché in applicazione di quanto stabilito dalla normativa in vigore. Che la U.O. Gestione Risorse Umane provveda agli adempimenti conseguenti applicativi del presente provvedimento nei confronti del dipendente Dott. …………., ovvero l’inserimento nel fascicolo personale del presente atto. Che al presente provvedimento è unita la contestazione di addebito prot. n. 56820 del 6/12/2011 che ne forma parte integrante e sostanziale; Che per economia procedurale, alle strutture aziendali indicate in indirizzo, il presente provvedimento sarà trasmesso privo della contestazione di addebito e suoi allegati, presenti agli atti di questo Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.