Il nuovo condono edilizio Legge provinciale 8 marzo 2004, n. 3 Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio) entrata.

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Il nuovo condono edilizio Legge provinciale 8 marzo 2004, n. 3 Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio) entrata in vigore il 10 marzo 2004 Piergiorgio Mattei Direttore Ufficio Affari Amministrativi Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (aggiornato al 7 dicembre 2004)

Le origini della disciplina del condono edilizio n Il primo condono edilizio: la legge n. 47 del 1985 n la legge n. 47 costituisce tuttora la disciplina di base del condono n sia la legge del 1994 che quella del 2003 fanno riferimento ad essa per quanto non diversamente disposto

Il nuovo condono: decreto legge n. 269 del 2003 n i limiti delle opere sanabili: a) ampliamenti: - 30 % del volume esistente; - in alternativa, limite massimo di 750 mc b) nuove costruzioni: - solo destinazione residenziale - fino a 750 mc per domanda - limite massimo di mc per edificio

La sanatoria dei vincoli n i commi 26 e 27 dellarticolo 32 n la necessità della conformità urbanistica per i vincoli esistenti prima della realizzazione delle opere abusive

Condizioni della sanatoria provinciale ampliamenti: - 30 % del volume esistente; - fuori centri storici: 200 mc massimi - centri storici: 100 mc massimi, elevati a 200 per aziende agricole

cambio destinazione: - ammesso, anche con opere nei limiti degli ampliamenti; - la destinazione commerciale è sanabile solo per esercizi vicinato (100 mq sotto i ab e 150 sopra) escluse le aree produttive di interesse provinciale; - destinazione residenziale in aree agricole primarie limitata a 450 mc

centri storici: - violazione tipologia intervento nei limiti degli ampliamenti; - non ammessa la sanatoria per edifici soggetti a restauro nuove costruzioni: - pertinenze nel limite di 75 mc; - interventi art. 83 l.p. 22 del 1991 (escluso restauro)

opere realizzate prima del 17 marzo 1985 si applicano i limiti della legge statale ampliamenti: - 30 % del volume esistente; - in alternativa, limite massimo di 750 mc nuove costruzioni: - solo destinazione residenziale - fino a 750 mc per domanda - limite massimo di mc per edificio

Opere comunque non sanabili n opere realizzate su demanio; n opere realizzate su aree soggette ad usi civici; n opere che creano limitazioni urbanistiche a terzi per violazione distanze fra costruzioni, confini e vedute; n assenza di titolo idoneo per chiedere la concessione n opere su aree soggette ad inedificabilità assoluta ai sensi di legge o PRG (art. 33 legge n. 47 del 1985)

Condizioni decreto legge n. 269 per sanatoria dei vincoli n Vincoli di cui comma 27, lett. d), imposti prima della realizzazione delle opere: solo in presenza della conformità urbanistica alle norme vigenti n Vincoli di cui comma 27, lett. d), imposti dopo la realizzazione delle opere e altri vincoli sanabili: anche in assenza della conformità urbanistica alle norme vigenti

n La conformità urbanistica è richiesta in tutti i casi in cui limmobile interessato allabuso è soggetto a vincolo, anche se lopera non richiede lautorizzazione dellautorità competente n ad esempio, il cambio di destinazione duso, anche senza opere o con opere interne, in area di tutela del paesaggio richiede la conformità urbanistica

n La conformità urbanistica non è quella doppia (momento di realizzazione dellopera e momento domanda) ma solo quella alla data di entrata in vigore del decreto 269 (2 ottobre 2003) n per vincoli intervenuti dopo la realizzazione delle opere ed entro il 10 aprile 2005, non è richiesta la conformità urbanistica ma è necessaria la valutazione provinciale n per vincoli venuti meno dopo la domanda si applicano le procedure ordinarie per la sanatoria in assenza di vincoli

n Vincoli che richiedono la conformità urbanistica: - tutela del paesaggio - vincolo idrogeologico - biotopi - acque pubbliche n Vincoli che non richiedono la conformità urbanistica - fasce rispetto strade provinciali e statali - nulla osta art. 9 e 19 del PUP n Vincoli non sanabili: - beni culturali (salvo vincolo indiretto sanabile senza conformità)

Termini e condizioni per la presentazione delle domande n entro il 10 dicembre 2004: - presentazione domanda - pagamento oblazione a forfait o anticipo pari al 30 % - dichiarazione sostitutiva attodi notorietà di descrizione dellopera - documentazione fotografica

n entro il 31 maggio 2005: - pagamento II° rata oblazione pari al 35 % n entro il 30 settembre 2005: - pagamento III° rata oblazione pari al rimanente 35 %

n entro l8 febbraio 2005: - elaborati progettuali qualora non presentati con la domanda n entro il 31 ottobre 2005: -denuncia catasto -denuncia I.C.I. - denuncia tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se dovuta -denuncia occupazione suolo pubblico (TOSAP), se dovuta

n al momento del rilascio della concessione/autorizzazione: - pagamento contributo di concessione secondo le tariffe comunali vigenti - pagamento sanzione ammini- strativa al comune pari al 10 % del contributo di concessione e comunque in misura non inferiore a Euro

Procedure per la sanatoria n Opere non soggette a vincoli: possibilità di diniego del comune, previo parere obbligatorio ma non vincolante della commissione edilizia (su tutte le domande), se lopera risultaincompatibile con: - finalità generali del PRG - decoro urbanistico e architettonico dei luoghi Il diniego deve essere adeguatamente motivato in quanto, costituendo leccezione, potrebbe facilmente essere annullato dal TAR

n possibilità del comune di condizionare la sanatoria alleffettuazione di interventi migliorativi per rendere decoroso labuso n le opere di completamento con funzione migliorativa dell'abuso devono risultate di entità limitata e comunque tali da non modificare in modo sostanziale l'opera esistente per non determinare lillegittimità del provvedimento comunale

n Opere soggette a vincoli Si applicano le procedure della L.P. n. 5 del 1995 con le conferenze di servizi: - invio da parte dei comuni delle domande alla PAT entro 4 mesi (10 aprile 2005) - termine ordinatorio procedimento provinciale: 11 mesi (31 marzo 2006) - decorsi gli 11 mesi non si determina, però, il silenzio assenso

n Termini procedimento comunale - 31 ottobre 2007 (2 anni dal comple- tamento della documentazione), decorso il quale si verifica il silenzio assenso; - non si verifica il silenzio assenso nel caso di domande che richiedono le determinazioni provinciali sui vincoli, fino a quando la determinazione non sia stata adottata (si veda circolare)

Condizioni per il rilascio del certificato di agibilità (Testo unico edilizia) n Può essere rilasciato anche in deroga ai regolamenti edilizi, ma il rilascio non è automatico n è richiesta la presenza di requisiti minimi si salubrità (areazione, illuminazione, servizi idrici e sanitari, scarichi fognari, finiture essenziali)

n DOCUMENTI RICHIESTI u per residenze: auto certificazione u per destinazioni non residenziali con valutazioni discrezionali: parere ufficiale sanitario n CAMBIO DESTINAZIONE IN RESIDENZA u presenza evidente dei requisiti del regolamento edilizio: è rilasciabile sia la sanatoria urbanistica (con conformità in presenza vincoli) che lagibilità

u presenza requisiti speciali per residenza non permanente (requisiti baite delibera G.P. n. 611 del 2002): è rilasciabile sia la sanatoria urbanistica (con conformità in presenza vincoli) che lagibilità, con parere USL u assenza palese requisiti igienico sanitari minimi: mancano i requisiti sia per sanatoria urbanistica (salvo eventuali opere), in quanto non sussiste la destinazione residenziale, che per certificato agibilità