GLI ORGANI DI GARANZIA COSTITUZIONALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
In base all'articolo 87 della Costituzione “il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale".
Il Presidente della Repubblica è simbolo e garante dell'unità nazionale; è quindi tenuto ad agire per rafforzare il senso di unità dello Stato. Il Presidente deve essere indipendente dai partiti e deve svolgere la sua attività in modo imparziale. Questa funzione permane anche se Parlamento e Governo cambiano: il Presidente della Repubblica, infatti, resta in carica sette anni (art. 85 Cost.), più a lungo del Governo e dello stesso Parlamento che lo ha eletto, e può essere rieletto.
L'elezione del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, più tre rappresentanti per ogni Regione, uno per la Val d’Aosta (art. 83 Cost.). Partecipano quindi all’elezione i senatori (315 elettivi, più i senatori a vita), i deputati (630 elettivi) e 58 delegati regionali. Pertanto, il Presidente viene eletto da oltre 1000 persone, in rappresentanza di tutti gli italiani.
I requisiti per l'elezione del Presidente della Repubblica la cittadinanza italiana aver compiuto i 50 anni di età il godimento dei diritti civili e politici (questo significa che la persona non deve aver riportato condanne penali gravi, che comportino l'interdizione dei diritti civili e politici). Inoltre la carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altro incarico di carattere pubblico o privato (incompatibilità). Ciò significa che, una volta eletto, il Presidente dovrà dimettersi da ogni altro incarico pubblico o privato.
L’elezione avviene a scrutinio segreto. Nelle prime tre votazioni un candidato per essere eletto deve ottenere la maggioranza qualificata dei 2/3. Dalla quarta votazione in poi, per essere eletti, è sufficiente la maggioranza assoluta (cioè il 50% +1 dei voti).
Dopo l'elezione, il Presidente «presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune» (art. 91 Cost.). Egli deve rinunciare a qualsiasi attività professionale o, se è un membro del Parlamento, al mandato parlamentare perché, in base all'articolo 84, comma 2, della Costituzione, l'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica (incompatibilità). Alla scadenza del mandato, se non è rieletto, il Presidente diventa senatore a vita.
L’IMPEDIMENTO E LA SUPPLENZA Può accadere che il Presidente sia impossibilitato a svolgere la sua attività per le ragioni più diverse. In questo caso, la Costituzione ha previsto che il Presidente del Senato debba sostituirlo temporaneamente nell'incarico ("supplenza") (art. 86 Cost.). Nel caso in cui il Presidente non possa più svolgere il suo incarico in modo permanente (per esempio a causa di una gravissima malattia o in caso di morte – impedimento permanente), il presidente della Camera deve indire l'elezione del nuovo Capo dello Stato entro quindici giorni(art. 86 Cost.).
I poteri del Presidente della Repubblica
I poteri del Presidente della Repubblica L'articolo 87 della Costituzione precisa i poteri del Presidente, che sono innanzitutto poteri di garanzia costituzionale. In qualità di Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica ha il compito di garantire il buon funzionamento degli altri organi costituzionali, verificando che essi rispettino i principi fissati dalla Costituzione. l poteri di garanzia si manifestano nei confronti del Parlamento, del Governo e della Magistratura.
l poteri di garanzia verso il Parlamento Invio di messaggi motivati Promulgazione delle leggi ed eventuale potere di veto sospensivo, con rinvio alle Camere Scioglimento anticipato del Parlamento: tale potere non può essere esercitato negli ultimi sei mesi del suo mandato (“semestre bianco”), a meno che tale periodo non coincida con il normale termine della legislatura.
l poteri di garanzia verso il Governo Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di quest’ultimo, nomina i ministri Autorizza il Governo a presentare i disegni di legge al Parlamento Emana i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti governativi
l poteri di garanzia verso la Magistratura Presiede il Consiglio superiore della Magistratura (CSM) Nomina cinque giudici della Corte costituzionale Concede la grazia, cioè condona una pena ad un condannato
l poteri di garanzia verso il corpo elettorale Nei confronti del corpo elettorale, il Presidente della Repubblica ha la funzione di indire le elezioni e i referendum popolari nei casi previsti dalla Costituzione. Gli altri poteri del Presidente della Repubblica Tra gli altri compiti presidenziali vi sono: la nomina di cinque sanatori a vita, la ratifica dei trattati internazionali su autorizzazione delle Camere, il comando delle Forze armate e la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento.
I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA Anno di elezione ENRICO DE NICOLA 1946 LUIGI EINAUDI 1948 GIOVANNI GRONCHI 1955 ANTONIO SEGNI 1962 GIUSEPPE SARAGAT 1964 GIOVANNI LEONE 1971 SANDRO PERTINI 1978 FRANCESCO COSSIGA 1985 OSCAR LUIGI SCALFARO 1992 CARLO AZEGLIO CIAMPI 1999 GIORGIO NAPOLITANO 2006 GIORGIO NAPOLITANO 2013 SERGIO MATTARELLA 2015
del Presidente della Repubblica La responsabilità del Presidente della Repubblica La Costituzione (art. 90) stabilisce che il Presidente della Repubblica "non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione". Il principio della non responsabilità. Gli atti del Presidente della Repubblica sono tutti decreti, indicati dalla sigla D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica). La Costituzione sancisce il principio della non responsabilità del Presidente per gli atti compiuti nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, che sono validi solo se controfirmati dal Presidente del Consiglio o dai ministri proponenti. La controfirma trasferisce la responsabilità degli atti del Presidente al Governo.
Gli atti sostanzialmente e formalmente presidenziali Gli atti sostanzialmente e formalmente presidenziali. l primi sono di competenza esclusiva del Presidente. Appartengono a tale categoria provvedimenti quali la nomina dei senatori a vita o dei giudici della Corte costituzionale, i messaggi alle Camere, lo scioglimento delle Camere; in tutti questi casi la firma del ministro indica semplicemente la non opposizione a tale atto da parte del Governo. Sono invece formalmente presidenziali (e sostanzialmente governativi) tutti quei provvedimenti emanati dal Presidente su iniziativa del Governo, come l'autorizzazione a presentare i disegni di legge o l'emanazione dei decreti legge.
l casi di responsabilità l casi di responsabilità. L'articolo 90 prevede tuttavia due casi speciali in cui il Presidente della Repubblica è responsabile: per alto tradimento e per attentato alla Costituzione. In questi casi il Presidente è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri e successivamente giudicato dalla Corte costituzionale, che si riunisce con la presenza (oltre che dei quindici giudici togati che la compongono) di sedici cittadini estratti a sorte da un elenco compilato ogni nove anni dal Parlamento.
GLI ORGANI DI GARANZIA COSTITUZIONALE LA CORTE COSTITUZIONALE
LA CORTE COSTITUZIONALE La Corte costituzionale è un organo dello Stato che ha il compito assicurare il rispetto della Costituzione, ossia di garantire che gli atti degli organi dello Stato (Parlamento e Governo) e delle Regioni non siano in contrasto con il dettato costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE La Corte costituzionale è un organo dello Stato che ha il compito assicurare il rispetto della Costituzione, ossia di garantire che gli atti degli organi dello Stato (Parlamento e Governo) e delle Regioni non siano in contrasto con il dettato costituzionale. La Corte ha sede nel Palazzo della Consulta, a Roma.
LA COMPOSIZIONE La Corte costituzionale è composta da quindici giudici (art. 135 Cost.), cinque dei quali sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque sono eletti dal Parlamento in seduta comune e cinque sono eletti dalle supreme Magistrature (Corte di cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti). I giudici costituzionali restano in carica nove anni e non possono essere rieletti; sono dotati di ampie garanzie volte a tutelarne l'indipendenza e l'autonomia.
Le funzioni della Corte costituzionale Giudizio sulla costituzionalità delle leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge e delle leggi regionali Giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni Giudizio sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il Presidente della repubblica Giudizio sull'ammissibilità dei referendum abrogativi 23
IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE Il compito principale della Corte è quello di esprimere un giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi e gli atti aventi forza di legge emanati da Stato e Regioni: quando la Corte accerta che tali atti sono in contrasto con la Costituzione, ne dichiara l'illegittimità costituzionale e li annulla. Le decisioni assumono la forma di sentenze, pubblicate sulla "Gazzetta Ufficiale”, e sono definitive, contro di esse, cioè, non è possibile proporre ricorso.
IL GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE La seconda funzione attribuita alla Corte costituzionale consiste nel giudicare i conflitti di attribuzione tra i massimi poteri dello Stato (il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica e la Magistratura), tra Stato e Regioni e tra le Regioni. Il primo caso si verifica quando un organo dello Stato ritiene che la propria sfera di competenza sia stata invasa da un atto compiuto da un altro organo (ad un conflitto tra Presidente della Repubblica e un ministro del Governo). Gli altri due casi si realizzano quando lo Stato valuta che la sua sfera di competenza sia stata invasa da un atto di una Regione, o viceversa. In queste ipotesi, la Corte dovrà risolvere il conflitto dichiarando a quale organo spetta la competenza e annullare gli eventuali atti emanati dal soggetto dichiarato incompetente.
GLI ALTRI COMPITI DELLA CORTE COSTITUZIONALE Le altre due funzioni assegnate alla Corte costituzionale sono: il giudizio sulle accuse al Presidente della Repubblica; i giudizi sull'ammissibilità dei referendum abrogativi (ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, non tutte le leggi possono essere sottoposte a referendum: spetta alla Corte giudicare se la richiesta di referendum è legittima o meno. Ad esempio le leggi in materia tributaria non possono essere oggetto di referendum abrogativo).
LA MAGISTRATURA
LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE A volte le persone assumono comportamenti contrari alle norme giuridiche, violando i diritti altrui o un interesse generale protetto dalle norme stesse. La funzione giurisdizionale consiste nell'applicazione delle norme giuridiche, generali e astratte, ai casi concreti, giudicando i comportamenti contrari alla legge e applicando le relative sanzioni.
L'organo titolare della funzione giurisdizionale è la Magistratura. L'organo titolare della funzione giurisdizionale è la Magistratura. La Magistratura è l'autorità in grado di ristabilire l'ordine giuridico violato, imponendo l'osservanza delle norme e applicando le sanzioni previste.
l principi costituzionali che regolano l'attività dei giudici La Costituzione contiene diversi principi che riguardano sia l'imparzialità e l'indipendenza della Magistratura, sia funzionamento dell'attività giurisdizionale.
La giustizia e i diritti del cittadino La Costituzione dedica numerosi articoli alla funzione giurisdizionale, sia nella Parte l (Diritti e doveri dei cittadini) sia nella Parte Il (Ordinamento della Repubblica), nella quale il Titolo IV è dedicato all'organizzazione della Magistratura.
L'articolo 24 della Costituzione introduce due garanzie fondamentali: il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e il diritto alla difesa. Con il primo, il potere di agire in giudizio, si garantisce a chiunque la possibilità di rivolgersi a un giudice per far valere i propri diritti soggettivi o interessi legittimi, quando ritiene che essi siano stati lesi. E’ esclusa la possibilità di «farsi giustizia da sé». Riconoscendo il diritto alla difesa (con l'aiuto di un avvocato, gratuitamente per i meno abbienti) si garantisce a chiunque la possibilità di esporre le proprie ragioni davanti al giudice per ottenere una sentenza favorevole.
B Il giudice naturale. Il giudice, nello svolgimento delle sue funzioni, deve essere imparziale, cioè al di sopra delle parti. Questo spiega perché l’articolo 25 della Costituzione stabilisce che il cittadino non può essere sottratto al “giudice naturale precostituito per legge”. Pertanto, quando una persona è sottoposta a giudizio, non può scegliere il giudice: è la legge che stabilisce i criteri territoriali e di competenza che determinano la scelta del magistrato.
L'irretroattività della legge penale L'irretroattività della legge penale. L'articolo 25 stabilisce anche che nessuno può essere punito se non in base ad una legge che è “entrata in vigore prima del fatto commesso”. Tale principio vieta di punire un'azione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato. L'irretroattività della legge penale. L'articolo 25 stabilisce anche che nessuno può essere punito se non in base ad una legge che è “entrata in vigore prima del fatto commesso”. Tale principio vieta di punire un'azione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato.
I principi in materia di giustizia penale L'articolo 27 della Costituzione stabilisce importanti principi in materia di giustizia penale. La responsabilità penale è personale: può essere punito solo chi è personalmente colpevole di un reato commesso. La presunzione di non colpevolezza: l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È vietato qualsiasi genere di violenza fisica o morale verso i condannati. Non è ammessa la pena di morte.
Magistratura ordinaria e speciale La Magistratura ordinaria è costituita dai giudici ordinari. E’ competente in materia di giurisdizione civile, ossia nelle controversie tra privati cittadini, quando si è verificata la lesione di un diritto soggettivo, e in materia di giurisdizione penale, per accertare l'esistenza di reati e applicare le relative sanzioni. La Magistratura speciale comprende principalmente la giurisdizione amministrativa, esercitata dai giudici amministrativi nel caso di controversie tra privati e Pubblica Amministrazione in merito alla violazione di interessi legittimi.
Giudici di carriera e giudici onorari l giudici sono nominati per concorso (art. 106, c. 1, Cost.): in questo modo si cerca di garantire da un lato l'imparzialità della selezione, dall'altro la preparazione tecnica e professionale dei magistrati, che vengono detti giudici di carriera. Vi sono anche i giudici onorari che svolgono l’attività giudicante in modo non stabile e non professionale (come ad esempio i giudici di pace).
Giudici popolari. Possono far parte degli organi giudiziari “cittadini idonei estranei alla Magistratura” (art. 102 Cost.). Ad esempio nel Tribunale dei minori, accanto ai giudici di carriera, troviamo due esperti in scienze pedagogiche. Le Corti d’assise sono in parte costituite da giudici popolari, ossia cittadini estratti a sorte fra chi è in possesso dei requisiti di legge.
I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI La pluralità dei gradi di giudizio. Al termine del processo, i soggetti coinvolti, definiti parti, ottengono una decisione sul contenzioso, che è contenuta nella sentenza emanata dal giudice (giudizio di primo grado). Se una parte non è soddisfatta della sentenza, può ricorrere in appello. Per la stessa controversia si svolgerà un secondo processo davanti ad un altro giudice (giudizio di secondo grado o di appello), che si concluderà con una nuova sentenza. Il giudice di secondo grado potrà confermare la sentenza di primo grado o modificarla.
Contro la sentenza di appello, le parti possono ricorrere alla Corte di Cassazione (giudizio di terzo grado). La Corte, però, si limita a valutare se il giudice di appello ha interpretato ed applicato correttamente la legge e la sentenza è definitiva o, come si dice, passa in giudicato; contro di essa non si può più proporre impugnazione. La pluralità dei gradi di giudizio è una garanzia per le parti: si possono far valere le proprie ragioni dinanzi a giudici diversi e diminuiscono le possibilità di errori giudiziari.
GIUDICI DEL PROCESSO CIVILE Gradi Giurisdizione civile I Giudice di pace Tribunale II Corte d’appello III Corte di cassazione
GIUDICI DEL PROCESSO PENALE Corte d’assise d’appello Gradi Giurisdizione penale I Giudice di pace Tribunale Corte d’assise II Corte d’appello Corte d’assise d’appello III Corte di cassazione
GIUDICI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO Gradi Giurisdizione amministrativa I Tribunale amministrativo regionale (TAR) II Consiglio di Stato
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM) Il Consiglio superiore della Magistratura (CSM), l’organo di autogoverno della Magistratura, si occupa di tutte le decisioni che riguardano l’impiego e la carriera dei magistrati al fine di garantire l’indipendenza della Magistratura dagli altri poteri: gestisce i concorsi per l’assunzione di nuovi magistrati, dispone l’assegnazione ai vari uffici, i trasferimenti, le promozioni, i provvedimenti disciplinari.
Il Csm è un organo composto da ventiquattro membri di nomina elettiva e tre componenti che fanno parte di diritto di questo organismo (ossia non vengono eletti). Sedici componenti sono eletti dai giudici al loro interno (membri togati), otto sono invece eletti dal Parlamento in seduta comune, tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati di comprovata esperienza (membri laici). I tre membri di diritto sono il Presidente della Repubblica (che è anche presidente del Csm), il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte di cassazione.