Di Iuliana Doboş E Matteo Consonni IL CONTRATTO DI MUTUO Di Iuliana Doboş E Matteo Consonni
Nozione ( art. 1813-1822) Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Soggetti Causa Oggetto Mutuante: colui che consegna il danaro o il bene fungibile al mutuatario Mutuatario: colui che si assume l’obbligazione di restituire il danaro o il bene fungibile nella stessa specie e qualità Causa Consegna di beni fungibili contro pagamento di interesse Oggetto Il danaro o altri beni di genere
Le caratteristiche del contratto di mutuo Il mutuo è un contratto reale, si perfeziona col consenso e la consegna del bene Ha effetti reali in quanto il mutuatario acquista la proprietà del bene È naturalmente oneroso ( bancario), ma può anche essere a titolo gratuito previo accordo tra le parti È unilaterale, accollando tutte le obbligazioni nate dal mutuo, a carico del mutuatario Di durata in quanto è destinato a durare nel tempo A forma libera, tranne il mutuo bancario che richiede la forma ad substantiam ( nullo se non scritto) e i mutui di scopo e quelli onerosi per la chiarezza
Nascita del contratto di mutuo Il contratto di mutuo era nato come contratto di prestito in quanto vigeva l’obbligo di restituire un valore equivalente a quello ricevuto. Si trattava, tuttavia, di un prestito di consumazione per il fatto che colui che riceveva il bene poteva disporne a piacimento Da qui la necessità di una regolamentazione apposita
Momento di perfezionamento del mutuo Il mutuo, essendo un contratto reale, si perfeziona con la consegna della cosa. In caso la consegna del bene avvenga in maniera diretta ( consegna del danaro in contanti) non sorge alcun problema per il legislatore Coi moderni sistemi di pagamento ( assegno, accredito bancario) il legislatore stabilisce che il contratto ha effetto nel momento in cui il mutuatario ha la disponibilità giuridica del bene
Il mutuo di scopo Mutuo preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale Ha, quindi, la peculiarità di avere un fine preciso per la somma di denaro oggetto del mutuo Il mutuatario, oltre agli obblighi previsti nel normale contratto di mutuo, acquisisce l’obbligazione di realizzare lo scopo convenuto ( causa ) Perde la sua natura reale e diventa a carattere consensuale
Promessa di mutuo È un contratto preliminare disciplinato dalla legge È un contratto bilaterale, in quanto il mutuante si impegna a consegnare la somma di danaro, il mutuatario di impegna a restituire la stessa somma con i relativi interessi Il mutuante può rifiutare l’adempimento del contratto in caso la situazione economica dell’altro contraente sia divenuta tale da rendere incerta la restituzione
Interessi usurari Per tutelare il mutuatario il legislatore ha il problema di stabilire qual è il tasso massimo da applicare al mutuo prima di definirlo usuraio In caso gli interessi siano usurari la clausola è nulla e il mutuo diventa a titolo gratuito Il legislatore riconosce a carico del mutuatario i costi di commissioni e la remunerazione delle spese di costituzione del mutuo Per interessi usurari si intendono quelli che risultano sproporzionati rispetto alla somma di danaro prestato
Mancato pagamento degli interessi Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto, quindi farsi restituire l’intera somma data in mutuo Restituzione rateale e inadempimento In caso di restituzione rateale, il mutuante può richiedere la restituzione dell’intera somma, per il mancato pagamento anche di una sola rata
Termine per la restituzione Il termine è un elemento fondamentale, ma non essenziale per il contratto di mutuo Il termine per la restituzione è fissato dalle parti, si presume a favore di entrambi; in caso di mutuo gratuito si presume a favore del mutuatario Se non è fissato o se si stabilisce che il mutuatario “pagherà quando potrà”, il termine è fissato dal giudice in base alle circostanze
Inadempimento di mutui con oggetto beni fungibili Se il mutuo ha come oggetto cose diverse dal danaro e il problema della restituzione sia divenuta impossibile o notevolmente difficile al debitore, il mutuante può pretendere il pagamento in danaro dei beni non restituiti Il mutuante deve rispondere al mutuatario per gli eventuali vizi presenti nella cosa, se non prova di averli ignorati senza colpa