LE MANOVRE ECONOMICHE.

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LE MANOVRE ECONOMICHE

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONE

SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONE In tutti gli altri casi non si può iscrivere ipoteca Se l’importo complessivo del credito è inferiore a € 8.000

SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONE Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare Se l’importo del credito supera complessivamente € 20.000

SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONE

SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONE In tutti gli altri casi non si può procedere all’espropriazione immobiliare Se l’importo complessivo del credito è inferiore a € 8.000

SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONE Riscossione coattiva di debiti fino a € 2.000 Le azioni cautelari devono essere precedute dall’invio di due solleciti di pagamento a distanza di sei mesi l’uno dall’altro

SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONE Importi da iscrivere a ruolo per accertamenti non definitivi Passano dalla metà ad un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati

RIPORTO PERDITE

ESEMPIO Perdita d’esercizio € 10.000 Reddito anno 1= 4.000

SEGUE:ESEMPIO 1) Primo anno Reddito 4.000 x 80%= 3.200 Reddito tassabile = 800 (4.000 – 3.200) Perdita residua = 6.800 (10.000 – 3.200) 2) Secondo anno Reddito 1.000 x 80%= 800 Reddito tassabile = 200 (1.000 – 800) Perdita residua = 6.000 (6.800 – 800) 3) Terzo anno Reddito 1.500 x 80%= 1.200 Reddito tassabile = 300 (1.500 – 1.200) Perdita residua = 4.800 (6.000 – 1.200)

SEGUE:ESEMPIO 4) Quarto anno Reddito 500 x 80%= 400 Reddito tassabile = 100 (500 – 400) Perdita residua = 4.400 (4.800 – 400) 5) Quinto anno Reddito 2.000 x 80%= 1.600 Reddito tassabile = 400 (2.000 – 1.600) Perdita residua = 2.800 (4.400 – 1.600) 6) Sesto anno Reddito 3.800 x 80%= 3.040 Reddito tassabile = 1.000 (3.800 – 2.800) La perdita residua di 2.800 è portata in diminuzione del reddito imponibile per intero perché trova capienza nell’ammontare del reddito stesso (3.800)

DISTRUZIONE DELLA MERCE Elevata la soglia di valore per la distruzione o trasformazione dei beni con dichiarazione sostitutiva di atto notorio A 10.000 euro La dichiarazione deve contenere: data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni e natura qualità, quantità e ammontare del costo dei beni

GARANZIE Rateazione dei debiti tributari da accertamento con adesione conciliazione giudiziale Eliminato l’obbligo di prestare garanzia per debiti superiori a 50 mila euro

RADDOPPIO SANZIONI Rateazione di debiti tributari da accertamento con adesione Nell’ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva L’Agenzia iscrive a ruolo le residue somme dovute con applicazione della sanzione del 60% sul residuo importo dovuto a titolo di tributo

SEGUE: RADDOPPIO SANZIONI Rateazione di debiti tributari da conciliazione giudiziale Nell’ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva L’Agenzia iscrive a ruolo le residue somme dovute con applicazione della sanzione del 60% sul residuo importo dovuto a titolo di tributo

SEGUE: RADDOPPIO SANZIONI Le disposizioni non si applicano: agli atti di adesione; alla rinuncia del contribuente ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione; alle conciliazioni giudiziali già perfezionati anche con prestazione della garanzia alla data del 6 luglio 2011.

CHIUSURE PARTITE IVA

SEGUE: CHIUSURE PARTITE IVA Sanatoria per mancata presentazione del modello relativo alla dichiarazione di cessazione attività Versamento con F24 di euro 129 entro il 4 ottobre 2011 Codice tributo 8110 (Ris. n. 72/E dell’11/7/2011)

NUOVO REGIME DEI MINIMI

SEGUE: NUOVO REGIME DEI MINIMI L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali È ridotta al 5% in luogo del 20%

SEGUE: NUOVO REGIME DEI MINIMI Il nuovo regime si applica Anche oltre il quinto periodo d’imposta ma non oltre il periodo d’imposta di compimento di 35 anni di età

SEGUE: NUOVO REGIME DEI MINIMI

EX MINIMI Pur avendo i previgenti requisiti gli ex minimi che per effetto delle regole non possono beneficiare del nuovo regime ovvero ne fuoriescono sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva. Resta l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Tali soggetti sono esonerati dall’Irap. Applicano gli studi di settore?

SEGUE: GLI EX MINIMI

SEGUE: GLI EX MINIMI

SANZIONI STUDI DI SETTORE Omessa presentazione del modello in dichiarazione e il contribuente non ha provveduto anche a seguito di invito da parte dell’Agenzia delle entrate Si applica la sanzione nella misura massima di € 2.065, 83

SEGUE: SANZIONI STUDI DI SETTORE Omessa presentazione del modello in dichiarazione e il contribuente non ha provveduto anche a seguito di invito da parte dell’Agenzia delle entrate La sanzione minima e massima per le imposte sui redditi, Iva e Irap è elevata del 50% (dal 150% al 300%)

STUDI DI SETTORE

SEGUE: STUDI DI SETTORE L’accertamento induttivo E’ applicabile solo se si irrogano le sanzioni dal 110 al 220% previste dall’art. 1, c 2-bis, del D lgs n. 471/1997 Non si applica se il maggior reddito d’impresa o di lavoro autonomo accertato con gli studi di settore non è superiore al 10% di quello dichiarato

SEGUE: STUDI DI SETTORE Nella motivazione dell’atto di accertamento viene eliminato l’obbligo di indicare Le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore

RAVVEDIMENTO SPRINT Si applica a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni La nuova sanzione è pari al 2% per ogni giorno di ritardo Il beneficio della riduzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo fino ad annullarsi al 15° giorno quando raggiunge il 30%

ESEMPIO Versamento di € 1.000 eseguito con 2 giorni di ritardo. Calcolo della sanzione = (30x2/15) 4% 1.000 x 4% = 40 (sanzione da versare)

SEGUE : RAVVEDIMENTO SPRINT Al ravvedimento sprint si aggiunge il ravvedimento operoso Se il versamento è effettuato entro 15 giorni e si versano entro 30 giorni dalla scadenza anche le sanzioni e gli interessi legali La riduzione da ravvedimento sprint si aggiunge a quella di 1/10 del 30% prevista per il ravvedimento breve

ESEMPIO Versamento di € 1.000 eseguito con 2 giorni di ritardo. Calcolo della sanzione = (30x2/15x1/10) 0,4% 1.000 x 0,4% = 4 (sanzione da versare)

VERIFICHE FISCALI E ACCESSI

SEGUE: VERIFICHE FISCALI E ACCESSI In tutti i casi ai fini del computo dei giorni lavorativi devono considerarsi i giorni di EFFETTIVA presenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

SOSPENSIONE GIUDIZIALE Dal 1° ottobre 2011 gli atti di accertamento emessi da tale data diventano immediatamente esecutivi La disposizione è applicabile anche agli avvisi di accertamento ai fini Irap Non si applica la sanzione del 30% nei casi di omesso carente o tardivo versamento delle somme dovute per gli accertamenti esecutivi

SEGUE:SOSPENSIONE GIUDIZIALE La sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento è di 180 giorni decorrenti dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione Detta sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative nonché alle altre azioni previste a tutela del credito La sospensione non opera se l’agente della riscossione viene a conoscenza che esiste un fondato pericolo per la riscossione

CONTRIBUTO UNIFICATO Per i ricorsi notificati e le controversie instaurate dopo il 6.7.2011è dovuto il contributo unificato come segue: € 30 per controversie di valore fino a € 2.582,28; € 60 per controversie di valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000; € 120 per controversie di valore superiore a € 5.000 e fino a € 25.000; € 250 per controversie di valore superiore a € 25.000 e fino a € 75.000; € 500 per controversie di valore superiore a € 75.000 e fino a € 200.000; € 1.500 per controversie di valore superiore a € 200.000

SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO Si può versare: Con il modello F23 anche telematicamente con codice tributo 941T; Presso gli uffici postali con apposito c/c intestato alla sezione della Tesoreria dello Stato competente per provincia; Presso le rivendite di genere di monopolio e di valori bollati.

SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO Ai fini del versamento del contributo unificato per valore della lite si intende L’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato

SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO Se il valore della lite è indeterminabile Il contributo unificato è pari a € 120

SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO Il contributo unificato è aumentato della metà Se il difensore non indichi il proprio indirizzo Pec e il proprio numero di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso

CONTENZIOSO TRIBUTARIO Nei processi tributari Il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso anche nell’ipotesi di prenotazione a debito

SEGUE: CONTENZIOSO TRIBUTARIO Se manca la dichiarazione del valore della lite nel ricorso Il contributo unificato è pari a € 1.500

RECLAMO E MEDIAZIONE Per gli atti notificati a partire dal 1° aprile 2012 Per le controversie di valore non superiore a € 20.000 relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate Chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo. Si esclude la conciliazione giudiziale

SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE Condizione di ammissibilità del ricorso Presentazione del reclamo

SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE Il reclamo si presenta entro 60 giorni dalla notifica dell’atto alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale Le Direzioni esaminano l’atto con apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili Il reclamo può contenere una proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa tributaria

SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE L’ufficio formula una controproposta di mediazione Si applicano le regole sulla conciliazione giudiziale

SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE Decorsi 90 giorni Senza accoglimento del reclamo o senza accordo sulla mediazione Il reclamo produce gli effetti del ricorso Il contribuente deposita il reclamo in CTP nei 30 giorni successivi Per l’accoglimento parziale del reclamo i 30 giorni decorrono dalla notifica dell’atto

SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE La parte soccombente è tenuta a rimborsare oltre alle spese di giudizio Una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso per l’applicazione dei nuovi istituti deflattivi

LITI FISCALI Le liti fiscali di valore non superiore a € 20.000 di cui è parte l’Agenzia delle entrate sono definibili Se pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio

SEGUE: LITI FISCALI Per valore della lite si intende Il tributo o il maggior tributo accertato o, nel caso di impugnazione parziale, il tributo o il maggior tributo contestato al netto di interessi sanzioni e indennità di mora

SEGUE: LITI FISCALI Non sono definibili: Le controversie non impugnate alla data del 1° maggio 2011; Le liti dove non è parte l’Agenzia delle entrate; Le liti riguardanti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi; Le liti relative alle agevolazioni a meno che non è stato accertato e richiesto un maggiore tributo; Le controversie dipendenti da omessi versamenti di tributi; Le liti relative all’omesso versamento di ritenute indicate nella dichiarazione dei sostituti d’imposta; Le controversie relative alle precedenti definizioni.

SEGUE: LITI FISCALI L’importo da versare è così calcolato: € 150 se il valore della lite è di importo fino a € 2.000; Il 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa; Il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa; Il 30% del valore della lite nel caso in cui la lite penda ancora nel 1° grado di giudizio e non sia già stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

SEGUE: LITI FISCALI

SEGUE: LITI FISCALI

SEGUE: LITI FISCALI La domanda di definizione delle liti si presenta entro il 2.4.2012 (31.3.2012 è sabato) in via telematica Il modello di domanda è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13.9.2011 La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme e la presentazione del modello

SEGUE:LITI FISCALI Entro il 15.7.2012 gli uffici trasmettono Alle Commissioni ai Tribunali alle Corti di appello alla Corte di Cassazione L’elenco delle liti per le quali è stata presentata la domanda Tali liti sono sospese fino al 30.9.2012 Gli uffici devono depositare entro il 30.9.2012 la domanda e il pagamento

SEGUE: LITI FISCALI Entro il 30.9.2012 L’ufficio deve comunicare e notificare l’eventuale diniego della definizione

La variazione ha effetto a ALIQUOTA IVA L’aliquota Iva del 20% passa al 21% La variazione ha effetto a partire dalla data del 17.09.2011

SEGUE: ALIQUOTA IVA Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti Lo scorporo si effettua dividendo i corrispettivi per 121

SEGUE: ALIQUOTA IVA Per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e altri Enti La variazione non si applica se prima del 17.9.2011 sia stata emessa e registrata la fattura anche se non è stato incassato il corrispettivo

SEGUE: ALIQUOTA IVA

ESEMPIO N.1 Consegna dei beni con Ddt il 13 settembre 2011 e consegna dei beni con Ddt dopo il 17.9.2011. Nella fattura riepilogativa si espone l’Iva al 20% per i beni consegnati fino al 13 settembre e l’Iva al 21% per la consegna effettuata dopo il 17.9.2011.

ESEMPIO N. 2 Acconto ricevuto in data 13 settembre per la vendita di un immobile e saldo alla stipula dell’atto avvenuto dopo il 17.9.2011. Sull’acconto si applica l’Iva al 20% Sul saldo si applica l’Iva al 21%

ESEMPIO N. 3 Professionista che emette una fattura pro-forma in data 13 settembre mentre l’incasso avviene dopo il 17.9.2011. Si applica l’aliquota del 21%. Se invece il professionista ha emesso la regolare fattura in data 13 settembre anche se il pagamento avviene dopo il 17.9.2011 si applica l’aliquota del 20%

SEGUE: ALIQUOTA IVA Le note di credito o di debito emesse dopo il 17.9.2011 per correggere un errore materiale contenuto nelle fatture emesse prima di detta data scontano l’Iva al 20%.

SOCIETA’ DI COMODO

SEGUE: SOCIETA’ DI COMODO Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione Nel periodo di prima applicazione gli acconti tengono conto dell’aumento dell’aliquota

SEGUE: SOCIETA’ DI COMODO

BENI IN GODIMENTO Si annovera tra i redditi diversi La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo per la concessione di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore

SEGUE: BENI IN GODIMENTO I costi relativi ai beni concessi in godimento NON SONO ammessi in deduzione dal reddito imponibile della società o dell’imprenditore

SEGUE: BENI IN GODIMENTO L’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore Comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento Per l’omissione della comunicazione o per la trasmissione della stessa con dati incompleti si applica la sanzione del 30%

SEGUE: BENI IN GODIMENTO Se i contribuenti si conformano alla normativa Si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro

SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA Soggetti iscritti in albi o ordini professionali Nel corso del quinquennio commettono Quattro distinte violazioni di mancata emissione di fattura Compiute in giorni diversi Sospensione dell’iscrizione da tre giorni a un mese

SEGUE: SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA Provvedimento di sospensione Immediatamente esecutivo

SEGUE: SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA Gli atti di sospensione Si comunicano all’ordine ovvero al soggetto competente per la tenuta dell’albo per la pubblicazione sul sito internet

SEGUE: SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA La sospensione dell’iscrizione è disposta nei confronti di TUTTI gli associati Qualora le violazioni siano commesse nell’esercizio dell’attività professionale in forma associata