Diritto Romano e compilazione Giustinianea

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Diritto Romano e compilazione Giustinianea Medioevo vicino Diritto Romano e compilazione Giustinianea

MEDIOEVO VICINO : cosa si intende ? Civil Law : influenza del diritto romano nel mondo. Legame tra diritto Romano e Medioevo Vicino Corpus Iuris Civilis Giustiniano : breve introduzione al suo impero Situazione sul piano giuridico nell’ impero ( le ragioni di Giustiniano ) Citazioni latine sulla legge Alcuni articoli direttamente dal C.I.C Storia del Corpus Iuris Civilis

...così lontano... così vicino… IL MEDIOEVO ...così lontano... così vicino… “ In Italia, in tutta l’Europa, il Medioevo lo incontriamo ogni giorno. Passiamo davanti a una chiesa del Duecento andando al lavoro, e quasi non ce ne accorgiamo. Apprezziamo le rime che cantano l’amor cortese e meditiamo sulle vite esemplari dei grandi santi. Attraverso mille romanzi e film sogniamo avventure di grandi cavalieri luccicanti e donzelle in affanno. Tuttavia quel mondo ci resta per molti versi estraneo, sempre sconosciuto e ogni volta, per questo più affascinante. E non perché sia un tempo lontano, ma anzi, proprio perché ne siamo ancora permeati non riusciamo a prenderne le distanze e continuiamo a farlo vivere in noi in maniera più o meno consapevole. Frequentare il Medioevo, i suoi personaggi, le sue favole e le sue imprese, non è solo un viaggio nel passato, ma uno scavo nelle profondità del presente e nel rapporto con le radici che hanno nutrito e nutrono la nostra cultura. ” “Medioevo un filo di parole” di Glauco Maria Cantarella

Medioevo vicino e diritto romano “La legge è uguale per tutti” Questa è la frase che campeggia nelle aule dei tribunali italiani. Ma che cosa è la legge? Secondo il dizionario della lingua italiana si intende “ogni norma o complesso di norme che regolano la condotta individuale o sociale degli uomini”. Il bisogno di “regole” accompagna l’uomo sin dalle sue origini; sotto forma di legge scritta (es: Codice di Hammurabi, XVIII a.C.) o basate su consuetudini, ossia da comportamenti abituali tramandati nel tempo. Non possiamo studiare il diritto moderno senza risalire alle sue origini che riconosciamo nel diritto romano. Di fondamentale importanza è stata la compilazione giustinianea che ha ispirato la cultura giuridica dell’intera civiltà europea e costituisce una sorta di architrave su cui si regge il diritto occidentale moderno.

██ civil law : modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano ██ common law: modello di ordinamento giuridico di matrice anglosassone basato sui precedenti giurisprudenziali più che su codici,leggi o atti normativi. ██ misto di civil law e common law ██ fiqh:. giurisprudenza coranica Attualmente l’ apparato giuridico delle nazioni appartiene a diverse famiglie di diritti … Fonte : Wikipedia

Giustiniano Imperatore Bizantino Fonte : Wikipedia In carica 527-565 Incoronazione 527 Predecessore Giustino I Successore Giustino II Nome completo Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus Nascita Tauresio, 11 maggio 482 Morte Costantinopoli, 14 novembre 565 Luogo di sepoltura Chiesa dei Santi Apostoli (Costantinopoli) Dinastia Dinastia giustinianea Padre Sabbazio Madre Vigilanza Consorte Teodora L’imperatore Giustiniano raffigurato nel mosaico della Basilica di San Vitale a Ravenna. Fonte : Wikipedia

L’ossessione dell’unità Giustiniano, di origine macedone e proveniente da una famiglia di contadini, aveva percorso una brillante carriera militare al seguito dello zio Giustino. Egli salì al potere nel 527 e vi rimase fino al 565. Gli obiettivi principali che Giustiniano si era posto erano i seguenti: unità dell’impero: riconquistare l’Occidente caduto nelle mani dei barbari. unità religiosa: cercare di ripristinare una sorta di ortodossia religiosa; combattere l’eresia, esercitare maggiore controllo sulla chiesa. unità della direzione politica: realizzazione di uno stato accentrato. unità del diritto Mentre i primi tre obiettivi vengono raggiunti solo in modo precario e hanno una durata effimera, il quarto è conseguito e consegnerà alla storia la figura di Giustiniano come quella del legislatore per antonomasia. Manuale “ambiente storia”

Unità del diritto Giustiniano istituì una commissione (con a capo Triboniano e formata da nove giuristi) per la stesura di un diritto unico all’interno del suo impero,ovvero il Corpus Iuris Civilis. Questo codice di fondamentale importanza nella storia del diritto, conteneva una razionale ed organica raccolta delle leggi sino ad allora emanate (suddivise a seconda che riguardassero il diritto pubblico o privato) adeguandole alle esigenze sociali e politiche del suo tempo.

Le ragioni di Giustiniano CULTURALE PRATICA Preservare l’ eredità giuridica dell’ antichità romana in un contesto di forte contaminazione di culture barbariche. Il diritto romano non aveva caratteri sempre unitari e non fu mai codificato ¹. Esisteva un imponente quantità di norme e leggi che si ripetevano o peggio si contraddicevano . Questo carattere dispersivo e contradditorio compromise, alla fine del IV sec d.C. ,l’esercizio della giustizia; possiamo infatti parlare di una vera e propria crisi del diritto. Codificato ¹ : portato dalla forma consuetudinaria a quella scritta, unificandolo in un codice.

Costituzione del Corpus Iuris Civilis Questo codice oggi si presenta composto da quattro parti: Il Codice (Codex) è la raccolta di tutte le leggi imperiali da attuarsi con i materiali dei Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, integrati con la successiva legislazione imperiale. Entra in vigore il 7 aprile 529 con la legge detta Summa rei publicae. Il Digesto ( Digesta seu Pandectae) rappresenta una grande compilazione degli scritti dell’antica giurisprudenza, gli Iura. Una volta completato, il Digesto avrebbe avuto piena vigenza al fine di evitare nuove contrastanti interpretazioni² e incertezza del diritto. L’opera è composta da 50 libri e viene pubblicata dopo solo tre anni, il 16 dicembre 533. interpretazione² : l'attività volta a chiarire e stabilire il significato degli enunciati di un atto normativo, in vista della loro applicazione nei casi concreti.

Le Istituzioni (Institutiones sive Elementa), un manuale per lo studio del diritto romano semplificato a scopo didattico, sono suddivise in quattro libri e hanno come fonti precedenti scritti istituzionali (soprattutto quelli di Gaio, giurista del II secolo). Le novelle ( Novellae costitutiones) comprendono le leggi emanate da Giustiniano dopo il 534. Esse non sono riunite in raccolte ufficiali, ma ci sono ugualmente pervenute attraverso raccolte private. Per saperne di più … testo originale in latino “Il Medioevo” a cura di Umberto Eco

Nessuno è obbligato a difendere una causa contro la propria volontà. Ecco alcuni articoli direttamente dal Corpus Iuris Civilis Nessuno può essere forzatamente allontanato dalla sua casa. Un padre non può testimoniare per un figlio, come neppure il figlio per il padre. Nessuno è punibile per le sue opinioni. Delle prove è responsabile la parte che le presenta e non la parte che le nega. Nell’infliggere delle pene bisogna tener conto dell’età e dell’inesperienza del colpevole.

Storia del diritto medievale e moderno Benchè redatto solo per la parte orientale dell’ impero, il Corpus Iuris Civilis viene ufficialmente esteso anche all’Italia quando, a conclusione della lunga guerra detta greco-gotica, Giustianiano pareva essere riuscito a riconquistare il territorio Italico. Formalmente il Corpus Civilis viene dichiarato vigente in Italia con l’ atto ufficiale noto come Pragmatica Santio; ma in realtà non si verificò concretamente una divulgazione e men che meno l’ applicazione del testo legislativo nei territori occidentali. Nel 568, infatti, l’ arrivo dei longobardi, guidati da Alboino, segna una definitiva cesura storica; il diritto germanico trovò in italia una solidità e una certezza d’ applicazione ben superiore allo stesso diritto romano. Del Corpus Iuris Civilis si perde quasi ogni conoscenza in Occidente , la situazione resto tale fino all’ XI secolo quando ci fu una rinascita del diritto scritto. Storia del diritto medievale e moderno

La rinascita del diritto scritto A partire dal XI secolo rinasce il diritto scritto, a poco a poco le diverse nazioni hanno sentito il bisogno di trasformare le leggi consuetudinarie in leggi scritte. L’unico modo, infatti, per fare di un’aggregazione di popoli un popolo unico era quello di creare un’ omogeneità sul piano giuridico-legislativo. Ci fu una riscoperta del’ antico diritto romano³ favorita anche dalla nascita della prima istituzione universitaria nel settore giuridico a Bologna. L’ Editto di Rotari, dopo la fine del regno longobardo, cadde in disuso e si riprese in mano il Corpus Iuris Civilis e nella seconda età feudale, fu riadattata la raccolta giustinianea. I documenti giuridici che ci sono pervenuti sono tutti in latino che non era stato soppiantato dalle lingue volgari solo nel campo giuridico ed ecclesiastico, dove in contrapposizione al C.I.C era nato il Corpus Iuris Canonici . diritto romano³: alla base di una società che aveva espresso il principio della proprietà e del possesso privato, del diritto familiare e della santità dei contratti. FONTE

Dal latino … al Diritto moderno !! F O N T E Dal latino … al Diritto moderno !! Ignorantia legis non excusat: l’ignoranza della legge non giustifica; in altre parole si è obbligati a rispettare la legge anche quando non la si conosce. Ignorantia legis non excusat In dubio pro reo: nel dubbio, a favore dell’ imputato; massima tradizionale che esprime il principio giuridico per cui, mancando prove certe è meglio assolvere un colpevole che condannare un innocente. In dubbio pro reo Dura lex, sed lex : regola di diritto della tradizione scolastica, con cui si afferma la necessità morale di piegarsi a una legge, anche se dura. Dura lex, sed lex

Il diritto Germanico FONTE A partire dal V secolo la parte occidentale dell’ Impero si era venuta a trovare sotto il dominio di genti barbare; i regni che si vennero a formare furono chiamati romano-barbarici: romana era l’ amministrazione dello Stato e della vita cittadina e barbarica quello che riguardava l’esercito e il potere politico. La costituzione dei regni romano barbarici in Gallia, Italia e Spagna introdusse il principio della "personalità del diritto" in opposizione a quello della territorialità: gli uomini liberi erano tenuti a rispettare solo le leggi del proprio gruppo etnico. I conquistatori non costringevano la popolazione conquistata ad adeguarsi al proprio ordinamento giuridico. I Romani e i Germanici erano tenuti solo a dichiarare inizialmente a quale tipo di diritto volevano sottostare. La prima trascrizione, di cui siamo a conoscenza, delle tradizioni germaniche è la lex Visigothorum ovvero un codice fatto da Eurico (466-485) di facile comprensione che serviva ai Visigoti poiché non avevano avuto prima nessun codice scritto ma si basavano sulle consuetudini. Due decenni dopo (febbraio 506), il regno di Tolosa riportò anche le leggi di origine romana in un codice, la Lex Romana Visigothorum (o Breviario di Alarico dal re che la fece approvare) comprendenti leggi del codice teodosiano e di altre costituzioni romane. Tra il 481 e il 501 furono i Burgundi a codificare le proprie leggi nella Lex gundobada ( dal nome del re Gundobado) o Lex burgundionum. Manoscritto del Breviario di Alarico conservato alla Università di Auvergne (Clermont I), Francia, X secolo FONTE